Erogazioni ai
settori produttivi e giurisdizione della Corte dei conti
Con
ordinanza assunta il
10 marzo 2006[1],
il giudice designato della sezione regionale della Corte dei conti per la Campania
(est. Cassaneti- pm Laino) ha confermato il sequestro conservativo eseguito nei
confronti di un soggetto privato, percettore di risorse pubbliche erogate in
base alla legge 488/1992 , per l’importo di 65 mila euro , nei confronti del
quale erano emersi illeciti, sotto il profilo penale e di danno per l’erario,
in considerazione della rilevata falsità di dichiarazioni autocertificative
prodotte al fine di ottenere il finanziamento.
L’ordinanza
costituisce la prima diretta applicazione della affermazione di giurisdizione
della Corte dei conti, nella specifica materia, fornita, in diversa vicenda
(peraltro originata da un procedimento azionato dalla stessa Procura regionale
della Corte dei conti per la Campania)
dalla Corte di Cassazione, sezioni unite
civili, ordinanza n. 4511 del 1° marzo 2006.
La
pronuncia della Corte di cassazione si pone come un ulteriore importante passo del percorso di
affermazione della giurisdizione di responsabilità amministrativa in settori un
tempo ad essa preclusi e di sempre maggiore interesse ed importanza per i
profili sia oggettivi che soggettivi, in relazione alle necessità di un
controllo effettivo ed efficace sul corretto uso di risorse pubbliche
trasferite ai settori economici[2].
La
fattispecie esaminata dalla Corte di cassazione atteneva ad un finanziamento
erogato nell’ambito di un programma operativo comunitario diretto allo sviluppo
regionale, nel contesto della politica di coesione dell’Unione europea che
viene attuata per la maggior parte attraverso l’erogazione di risorse da parte
dei fondi strutturali e del fondo per il sostegno all’agricoltura.[3]
Alla società convenuta dinanzi alla Corte dei conti nel giudizio
di responsabilità contabile era stato contestato di aver indebitamente
richiesto e poi ottenuto la corresponsione di un finanziamento di lire
355.200.000 per la realizzazione di un impianto di innevamento programmato da
eseguirsi in una località turistica.
Dagli accertamenti eseguiti era emerso che nonostante il
progetto prevedesse l’installazione di macchinari nuovi di fabbrica, 24
macchine erano state, invece, acquistate dalla società sin da epoca precedente
e successivamente, previo finalizzato ristorno, simulatamene riacquistate.
Poiché il danno era stato reso possibile anche dalla carente attività di
controllo dell’istituto di credito concessionario dell’attività istruttoria
relativa alla erogazione del finanziamento, anche la banca era stata citata in
giudizio in via sussidiaria[4] dal procuratore regionale.
Contrariamente all’avviso espresso
dal procuratore generale presso la Corte di cassazione, che si era pronunciato
per l’affermazione della giurisdizione ordinaria[5]
le sezioni unite hanno osservato che tale posizione è ormai “estranea allo
sviluppo dell’interpretazione giurisprudenziale nella materia, maturato in
relazione al progressivo operare dell’amministrazione tramite soggetti non
organicamente inseriti nella stessa e
del sempre più frequente operare di questa al di fuori degli schemi del -per
molti versi superato – regolamento di contabilità di Stato, che ai fini del
riconoscimento della giurisdizione della Corte dei conti, ritiene del tutto
irrilevante il titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro è svolta[6]
, potendo consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio[7],
ma anche in una concessione amministrativa od un contratto privato. Ancora
hanno rilevato che il baricentro per
discriminare la giurisdizione ordinaria da quella contabile si è spostato dalla
qualità del soggetto (che può ben essere un privato od un ente pubblico non
economico) alla natura del danno e
degli scopi perseguiti, cosicché
ove il privato , per sue scelte , incida negativamente sul modo di essere del
programma imposto dalla pubblica amministrazione, alla cui realizzazione egli è
chiamato a partecipare con l’atto di concessione del contributo, e
la incidenza sia tale da poter determinare uno sviamento dalle finalità
perseguite egli realizza un danno per l’ente pubblico (anche sotto il mero profilo di sottrarre ad
altre imprese il finanziamento che avrebbe potuto portare alla realizzazione
del piano così come concretizzato ed approvato dall’ente pubblico con il
concorso dello stesso imprenditore), di cui deve rispondere dinanzi al giudice
contabile (ex plurimis Cass. sez. un. n. 8450/98, 926/99, 11309/95)”.
Le sezioni
unite nell’affermare la giurisdizione della Corte dei conti nei confronti della
società che aveva percepito i fondi, incidentalmente hanno affermato anche che non è “…ovviamente in discussione tale giurisdizione…” nei confronti
dell’istituto di credito[8] ugualmente
convenuto nel giudizio di responsabilità nella qualità di concessionario per
omessa vigilanza.
Come
anticipato l’ordinanza contiene numerosi spunti di particolare interesse.
Innanzitutto
conferma l’equiparazione, ai fini della rilevanza in tema di responsabilità
amministrativo contabile, dei fondi nazionali e di quelli comunitari[9].
L’ utilizzo
corretto di tali risorse è oggetto di costante interesse da parte delle
istituzioni comunitarie e nazionali in considerazione della necessità che gli
scopi della loro erogazione non siano vanificati pratiche illecite o
truffaldine sicché la
normativa comunitaria prevede un articolato sistema di controlli e, sempre in
sede comunitaria sono state adottate convenzioni[10]
dirette alla prevenzione e repressione penale[11]
delle irregolarità e delle frodi.
Il tema della corretta utilizzazione
dei fondi comunitari è anche oggetto , per espressa previsione normativa,
dell’attività di controllo della Corte dei conti (art. 3 della legge 14 gennaio
1994 n. 20) che vi adempie attraverso le analisi generali e speciali della
apposita sezione centrale affari comunitari ed internazionali nonché attraverso
indagini specifiche sull’utilizzo dei fondi da parte delle varie
amministrazioni oggetto dei programmi di controllo sulla gestione.
La configurazione di un rapporto di
servizio fra pubblica amministrazione e soggetti beneficiari dei fondi ha anche
condotto alla instaurazione di giudizi di responsabilità amministrativo
contabile in correlazione alla loro irregolare o illecita utilizzazione.
L’esercizio dell’azione di
responsabilità si è inoltre rivelato particolarmente efficace in considerazione
delle possibilità di cautela consentite dal processo contabile e dal ricorso al
sequestro conservativo, rispetto ai mezzi cautelari più ridotti esplicabili in
sede penale, nonché in considerazione delle difficoltà operative del processo
penale e le relative lentezze procedurali, che
non appaiono compensate dalle procedure amministrative di recupero[12] le quali, in presenza di denunce
penali sono normalmente sospese in attesa della definizione del procedimento
penale, anche in applicazione della disciplina regolamentare comunitaria. L’esito
del procedimento penale, pertanto condiziona fortemente anche le attività di
recupero e le eventuali definizioni per prescrizione o per difetto di dolo
determinano nei fatti la mancata proficua definizione delle procedure
amministrative.
I mezzi di cautela a disposizione
del pubblico ministero contabile,
peraltro sono stati anche recentemente rafforzati con la previsione, nella legge
266/2005 (legge finanziaria per il 2006- art. 1 comma 174) della possibilità,
per tale ufficio di “..tutte le azioni a tutela
delle ragioni del creditore previste dalla procedura civile, ivi compresi i
mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, titolo
III, capo V, del codice civile“[13]
Nella materia, come evidenziato dalla
ordinanza, vengono in rilievo, con aspetti di novità sia i profili del danno che quelli soggettivi.
Per ciò che attiene al danno, si è
osservato che operando i finanziamenti comunitari in regime di addizionalità (ovvero i
programmi sono finanziati in parte con risorse comunitarie ed in parte con
risorse nazionali) ne deriva che gli illeciti riguardino contemporaneamente
risorse nazionali (statali o regionali) e risorse comunitarie.
La giurisprudenza contabile ha
affermato che anche con riguardo a fattispecie relative all’erogazione di
risorse comunitarie il danno si configura comunque a carico
dell’amministrazione nazionale (Stato, Regione, ente locale o altro)
destinataria del finanziamento, che una volta assegnato all’ente entra a far
parte delle risorse del medesimo. Il cattivo utilizzo di dette risorse si
risolve in un pregiudizio per l’ ente stesso e per la collettività di cui
l’ente è soggetto esponenziale[14].
Tale impostazione è stata condivisa
dalla Corte di cassazione, che con sent. sez. un. n. 926/99 in ordine alla
identificazione dell’ente pubblico danneggiato quale quello cui sono trasferiti
i fondi, nonché la tesi per la quale l’utilitas
dei corsi di formazione professionale spetta alle Regioni, cui è devoluta la
competenza ex artt. 117 e 118, risultando non rilevante, ai fini
dell’individuazione della giurisdizione, la provenienza dai fondi dalla
Comunità europea o dalla Stato.
La sostanziale equiparazione del
danno nazionale al danno alla Comunità è stata apertamente affermata nella
sentenza della sez. giurisdizionale regione Lombardia, n. 528 del 25 marzo
2004--est. Tenore [15]
che ha riconosciuto la
diretta azionabilità, innanzi alla Corte dei conti italiana di un danno subito
dall’Unione in relazione ad un indebito utilizzo, da parte di amministratori
comunali, di un contributo comunitario, richiamando il principio di cui
all’art. 1 comma 4 della legge 20/1994 circa la giurisdizione della Corte dei
conti anche per i danni cagionati ad “ente diverso da quello di appartenenza”,
per individuare, quale “ente diverso” la stessa Comunità europea ed aggiungendo
il richiamo al disposto dell’art. 280 del Trattato della Comunità europea che
ha affermato il principio dell’assimilazione secondo il quale gli Stati membri,
nel combattere le frodi che ledono gli interessi finanziari della Comunità
adottano le stesse misure previste per la tutela degli interessi finanziari
nazionali.
La Corte di cassazione aveva peraltro
già ritenuto , in tema di truffa
aggravata ex art. 640 c.p. in relazione ai fondi agricoli (FEAOG-Garanzia) che
la Comunità va considerata ente pubblico nel nostro ordinamento oltre che in
quello comunitario (Cass. pen. s.u. 24/1/1996), così come la C. conti, sez. I ,
con la sentenza 24 luglio 1989 n. 316 in materia doganale, aveva configurato un
danno comunitario (“...è configurabile un danno all’erario CEE ogni qual volta
in un singolo Stato membro si verifichi un’evasione di dazi doganali su merci
provenienti da paesi terzi...”) ritenendo “...titolare dell’azione di recupero in danno del responsabile lo Stato
che è tenuto a conferire l’equivalente dazio...”.
La situazione di danno per l’erario,
anche con riguardo a fattispecie
relative a risorse comunitarie è pertanto costituita dalla loro indebita
destinazione a finalità diverse da quelle previste, in modo che sia vanificato lo scopo dell’erogazione medesima,
e ciò sotto diversi profili: a) al momento dell' erogazione, se essa è
disposta al di fuori dei presupposti di legge e di fatto; b) dopo l'erogazione,
nella vigenza del vincolo di destinazione se esso non è rispettato ovvero se
tale vincolo sia leso; e) al momento in cui sorto il diritto al recupero
(perché i contributi sono stati erogati non correttamente ovvero non è rispettato il loro vincolo di
destinazione) e non si procede tempestivamente ed efficacemente al loro
recupero, anche coattivo.
Ciò consente di far rientrare nella
fattispecie sia le ipotesi in cui si concretizzi una concorrente fattispecie
penale (“frode comunitaria” in senso
proprio) sia che si configuri un’irregolarità che incida sostanzialmente sulle
finalità del finanziamento.
In tal senso va menzionata l’ordinanza Sezioni unite civili della Corte di cassazione, 12 ottobre 2004, n. 20132 (vicenda UNALAT) che ha affermato come lo sviamento della destinazione stabilita dai regolamenti comunitari in ordine alle risorse relative alle indennità concernenti la produzione di latte bovino costituisce danno erariale [16]- [17]
.
Le vicende richiamate hanno normalmente configurato come
possibili responsabili in sede amministrativo contabile, i funzionari
responsabili dei procedimenti di erogazione e controllo, in ordine alle
omissioni , perlopiù dolose e con risvolti di rilievo penale, ovvero gravemente
colpose.
Nel settore della formazione professionale, tuttavia, si è
affermato che il necessario rapporto di servizio sia stato individuato anche
nei confronti di soggetti privati attuatori dei programmi di formazione, con
imputazione di responsabilità anche “contabile” in relazione al maneggio
comunque attuato, di denaro pubblico.
Le Sezioni Unite della Corte di
cassazione, ripetutamente investite della questione di giurisdizione hanno
accolto tale impostazione, rilevando che ( Cass. sez. un. civ., n.
8143/2002 del 12 ottobre 2001) , “…Come
è stato osservato da queste sezioni unite in fattispecie identica (sentenza n. 926 del 1999), la problematica circa l’applicabilità
dell’innovativo principio di cui all’art. 3, lett. C bis, della legge 639 del
1996 ai fatti di responsabilità amministrativo-contabile di amministratori pubblici precedenti all’entrata in vigore
della legge n. 20 del 1994,(danno all’ente diverso da quello di
appartenenza) non viene in
considerazione in quanto deve ritenersi
che l’ente danneggiato sia proprio la regione …Infatti, non importa la provenienza
dei fondi (dallo Stato italiano o dall’Unione europea) dal momento che essi
entrano nel bilancio regionale eliminando qualsiasi rapporto finanziario
diretto tra ente erogatore e beneficiario del contributo (Cass., sez. un. 27
luglio 1993, n. 8385). Per individuare l’ente danneggiato, quindi, non rilevano
l’appartenenza o la provenienza dei finanziamenti, bensì il soggetto a favore
del quale il finanziamento è stato disposto e che quindi viene ad essere
privato dell’utilitas che gli sarebbe derivata dal corretto uso dei fondi
(Cass. sez. un. 26 agosto 1998 n. 8450, cfr. anche Cass. sez. un. 8 giugno 1994
n. 5567). Ora, trattandosi di finanziamento per corsi di formazione
professionale e, quindi, di materia di stretta pertinenza delle regioni, l’ente
beneficiario della relativa utilitas non può che essere la regione stessa, incaricata
anche dell’organizzazione dei corsi. Ciò vale anche con riguardo alla
responsabilità delle imprese, o, comunque, dei soggetti incaricati della
concreta attuazione dei corsi alla stregua del principio secondo il quale
l’affidamento da parte di una regione ad un ente privato della gestione di corsi di formazione
professionale, disciplinati e finanziati dalla pubblica amministrazione,
instaura un rapporto di servizio con detto ente e, quindi, ne implica l’assoggettamento
alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità per danno
erariale (ex plurimis: Cass. sez. un. 17 ottobre 1991 n. 10963 e 28 ottobre
1995 n. 11309)…” ) [18]-[19]
Ancora la Suprema Corte, con sentenza
n. 14473/02 in data 10 ottobre 2002 ha confermato la sussistenza del rapporto
di servizio in relazione all’affidamento di corsi di formazione professionale
ad un ente privato da parte di una regione, precisando inoltre che si configura
la legittimazione passiva anche dei singoli soggetti che abbiano, ancorché
indebitamente, avuto il maneggio dei fondi destinati alla formazione, a titolo
di responsabilità contabile.
L’estensione della giurisdizione a
soggetti privati non dipendenti pubblici, in virtù dell’instaurato rapporto di servizio ha riguardato,
inizialmente gli enti privati che, in virtù di rapporti convenzionali,
divenivano destinatari di contributi pubblici per l’espletamento dei corsi,
dandosi luogo ad una variegata casistica di fattispecie dannose. L’ulteriore
passaggio è stata la configurazione delle diretta convenibilità in giudizio, a
titolo di responsabilità contabile degli amministratori degli enti e delle
società, in quanto contabili di fatto.
Una
successiva espansione dell’ambito della giurisdizione è stata segnata dalla già
citata ordinanza UNALAT che, oltre al profilo del danno, ha confermato la
sussistenza della giurisdizione nei confronti dell’associazione UNALAT, ma
anche del presidente dell’associazione, sulla base del medesimo instaurato
rapporto di servizio[20].
In tal modo , ma anche per effetto dei nuovi assetti giurisprudenziali
determinati dall’ordinanza Cass sez. un civ. 19667/2003 e in particolare dalla sentenza Cass. sez.
Un. civ., n. 3899 del 26 febbraio 2004 (SOGEMI) sono ora soggetti alla
giurisdizione contabile oltre agli
amministratori e dipendenti di enti pubblici economici e società in mano
pubblica[21] anche “…gli
amministratori e dipendenti di strutture private (società, associazioni,
fondazioni) che operino nell’ambito di un “rapporto di servizio”[22]
con le pubbliche amministrazioni , per lo svolgimento dei loro compiti
istituzionali [23]-[24].
L’ordinanza
della Corte di cassazione e la pronuncia del giudice designato della sezione
Campania, confermano quindi da un lato l’ ampliamento del quadro generale delle posizioni soggettive
rientranti nella giurisdizione della Corte dei conti[25]. In tal modo, con riguardo alle figure societarie, oltre
alla ormai affermata estensione della giurisdizione nei confronti di
amministratori e dipendenti di enti pubblici economici e società in mano
pubblica, sussiste la giurisdizione sia direttamente nei confronti di società
direttamente in rapporto di servizio con la p.a. (es società concessionarie di
lavori pubblici; banche incaricate del servizio di tesoreria e di riscossione;
soggetti societari incaricati di funzioni di certificazione o controllo ovvero
di distribuzione di risorse pubbliche [26]) sia dei
soggetti operanti nell’ambito di dette società, o in ragione del rapporto
contabile o in virtù di specifici rapporti di legittimazione pubblici (cfr.
sezione prima centrale di appello n. 152/2004/A del 5 maggio 2004 che ha
confermato sez. Lazio n. 2876/02, per l’autonoma legittimazione di un
dipendente della società concessionaria di lavori pubblici che rivesta le
funzioni di direttore dei lavori[27]
nonché del socio “amministratore di fatto”[28]
della società concessionaria).
Dall’altro vengono sostanzialmente a completare il
quadro delle garanzie finanziarie estendendo a tutte le erogazioni pubbliche
attuate nell’ambito di programmi (comunitari o nazionali) perseguiti dalla
pubblica amministrazione, la giurisdizione della Corte dei conti, che giunge
così ad integrarsi maggiormente con gli altri sistemi di tutela giudiziaria ed
amministrativa, assumendo una valenza che va oltre al già evidenziato
profilo di possibile attivazione di incisive misure di cautela. Infatti la
decisione di condanna emessa nei confronti di un percettore costituisce un
accertamento giurisdizionale nei confronti del medesimo, valorizzabile sia nei
confronti della Comunità europea con riguardo alla concreta azione di tutela
delle risorse comunitarie da parte dello Stato membro, sia nei confronti dello
stesso percettore non soltanto sotto il profilo della esecuzione coatta, ma
ancor prima quale elemento di affermazione della certezza, liquidità ed
esigibilità del credito a valere su eventuali altre erogazioni di cui il
medesimo avesse eventualmente diritto (compensazione). .
dr. Paolo Luigi Rebecchi
Vice procuratore generale
della Corte dei conti
[1]
in www.amministrazione-contabilità.it
- Diritto “…Il profilo da trattare in via preliminare, per ricostruire pur
se in modo sintetico i connotati di merito della vicenda all’attenzione del
Giudice e sempre al fine di verificare la sussistenza dei presupposti necessari
per la conferma della misura cautelare già stabilita con decreto presidenziale
depositato il 24 gennaio 2006, è quello dell’ingiustizia del danno. Orbene, la
sussistenza di un ingiusto depauperamento del pubblico patrimonio emerge
incontrovertibile dal fatto che il contributo di £ 127.521.437 (€ 65.859,31)
incassato nell’anno 2001 dal signor M.C.
giusta d.m. 26809 del 20.11.1996 del Ministero dell’Industria, del
Commercio e dell’Artigianato (cfr. allegati nn. 1, 2, 3 e 4 alla relazione
G.d.F.), da lui ottenuto a seguito della domanda di finanziamento presentata in
data 03.05.1996 alla Banca concessionaria M. T. s.p.a. per il potenziamento
dell’attività di registrazione ed elaborazione dati, di consulenza
economico-finanziaria, di bilancio e di organizzazione amministrativo contabile
svolta dalla C.. di C. M. & C. s.n.c. (cfr. allegato n. 5 alla relazione
G.d.F.), è stato utilizzato dall’odierno convenuto per acquistare dei beni
strumentali, indicati nell’elenco delle relative fatture d’acquisto trasmesso
dal C. al predetto dicastero per il tramite della citata Banca concessionaria a
dimostrazione dell’avvenuta realizzazione del progetto (cfr. allegato n. 6 alla
relazione G.d.F.), che non sono stati rinvenuti presso la sede della società
dai militari della Guardia di Finanza che vi hanno svolto un sopralluogo in
data 08.04.2002 (cfr. verbale, allegato n. 9 alla relazione G.d.F.), cioè due
giorni prima della data in cui l’iniziativa oggetto delle agevolazioni avrebbe
dovuto entrare a regime secondo quanto dichiarato dallo stesso signor C. (cfr.
allegato n. 11 alla relazione G.d.F.). Di tali beni, soltanto tre stampanti e
una fotocopiatrice sono stati rinvenuti nel corso del sopralluogo, ma si è nel
contempo riscontrato che non solo essi risultavano privi della targhetta
identificativa che avrebbe dovuto contraddistinguerli come ricompresi nel
progetto 3013/96 ammesso a finanziamento ma anche che venivano utilizzati dai
dipendenti dello studio professionale del C. per la gestione delle contabilità
dei clienti dello studio di consulenza fiscale da questi gestito in proprio
(cfr. ancora verbale sopralluogo del 08.04.2002, allegato n. 9 alla relazione
G.d.F.). Dall’assunzione di informazioni effettuata in data 09.04.2002 dai
militari di p.g. (cfr. allegato n. 10 alla relazione G.d.F.) nei confronti del
signor C. è emerso che la C., di cui egli è legale rappresentante, non aveva
più nella propria disponibilità i beni acquistati mediante il finanziamento in
questione, che alcuni di essi venivano utilizzati per scopi privati dallo
stesso C. e che dei restanti (la maggior parte) questi non era in grado di
riferire né il periodo né il motivo per cui non si trovassero più nella
disponibilità materiale della C. e non fossero pertanto destinati allo scopo
per cui la società aveva beneficiato del finanziamento previsto dalla legge
488/1992. Successivamente, il signor C. comunicava alla Banca concessionaria
con missive del 18.04 e del 18.05.2002 che i beni strumentali acquistati erano
stati quasi tutti restituiti alla ditta fornitrice per riparazioni in quanto
difettosi e che se ne prevedeva la riconsegna entro il mese di settembre 2002;
tale circostanza veniva peraltro smentita, facendo emergere la falsità delle dichiarazioni
rese dal convenuto, nel mese di marzo del 2003 dal titolare della ditta
fornitrice, signor V. P., il quale riferiva che i beni a lui restituiti per
riparazioni erano soltanto sei (appositamente elencati) e che gli stessi
sarebbero stati riconsegnati appena terminate le riparazioni stesse (cfr.
ordinanza n. 181/ug/1283 del G.I.P. del Tribunale di Sala Consilina, depositata
il 09.06.2003, di convalida del sequestro preventivo disposto in danno del
signor Michele C., allegato n. 12 alla relazione G.d.F.). Orbene, ciò conduce
senza ombra di dubbio a ritenere che l’erogazione di fondi pubblici a favore
della C. avvenuta nell’anno 2001 non ha
trovato alcun riscontro nell’effettiva realizzazione dello scopo cui era
preordinata, nel senso che la p.a. concedente il finanziamento non ha
conseguito in ragione di esso alcuna utilitas, il che fa incontrovertibilmente
emergere l’esistenza di un ingiustificato depauperamento del patrimonio
pubblico, da quantificare nell’intero importo del contributo ingiustamente
erogato (£ 127.521.437, pari a € 65.859,31).
Passando ad esaminare la condotta causativa del danno erariale, va in
primo luogo precisato che il Pubblico Ministero contesta al convenuto l’aver
dato ai beni acquistati grazie a un finanziamento rivolto a una finalità
d’interesse pubblico una destinazione diversa da quella cui era preordinata
l’erogazione della somma stabilita, destinazione che potrebbe consistere nel
semplice non utilizzo, nell’appropriazione in quanto tale e perfino nella
realizzazione di opere di interesse aziendale sì ma comunque non rientranti in
quello per cui fu concesso il finanziamento. Tale diversa destinazione, che ha
determinato in sede penale la contestazione al C. del reato di malversazione in
danno dello Stato ai sensi dell’art. 316 bis c.p. (cfr. ancora ordinanza G.I.P.
depositata il 09.06.2003), ha correttamente indotto il requirente contabile a
rilevare a carico del medesimo C. l’adozione di una condotta connotata da dolo
perché scientemente e volontariamente violativa delle disposizioni poste a
regolamentazione della concessione e dell’effettiva erogazione del
finanziamento di che trattasi. La violazione delle disposizioni menzionate,
invero, emerge evidente dallo stridente contrasto tra quanto autocertificato
dal C. in ordine alla compresenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge
per l’erogazione delle agevolazioni economiche, ivi compreso il mantenimento
del finanziamento, e quanto rilevato in sede di verifica in loco dai militari
G.d.F. in merito all’assenza presso i locali della C. della totalità dei beni
strumentali per il cui acquisto è stato chiesto ed ottenuto il finanziamento di
che trattasi e dunque all’avvenuta utilizzazione dei beni acquistati (o del
contributo ricevuto per l’acquisto dei beni stessi) per finalità del tutto
inappropriate. L’elemento soggettivo che ha informato la sopra descritta
condotta antigiuridica del C. è stato correttamente individuato come dolo, poiché
è affatto verosimile ipotizzare che egli dichiarasse la sussistenza dei
presupposti e dei requisiti di legge per l’attribuzione e per l’effettiva
erogazione del contributo a favore della C. di cui è legale rappresentante,
presupposti e requisiti in realtà insussistenti, con la consapevole finalità di
ottenere il predetto finanziamento a dispetto di tale insussistenza, cioè
proprio allo scopo di conseguire un ingiustificato arricchimento con
corrispondente depauperamento del patrimonio pubblico. Va pertanto rilevata
l’illiceità della condotta causativa del danno erariale e la sua ascrivibilità
all’elemento soggettivo del dolo. Al che consegue l’imputabilità delle
conseguenze di siffatta condotta illecita con vincolo di solidarietà al signor
M. C. e alla società C. da lui
legalmente rappresentata, stante l’applicabilità nella fattispecie dell'art. 1,
comma 1 quinques, della legge 14 gennaio 1994 n. 20 il quale ha previsto una
responsabilità solidale di coloro che concorrano alla produzione dell'evento
dannoso a titolo di dolo o abbiano conseguito un indebito arricchimento. Sotto l’ulteriore profilo della sussistenza
del rapporto di servizio, questo va ritenuto ad avviso di questo
Giudice, conformemente alla prospettazione della Procura, intercorrente tra la
società C., legalmente rappresentata dal signor M. C. e fruitrice del
finanziamento illecitamente ottenuto, e il Ministero dell’Industria, Commercio
e Artigianato (oggi Ministero delle Attività Produttive), erogatore del
contributo. Tale orientamento è invero conforme al significato attribuibile
alle norme costituzionali e di settore concernenti il giudizio di
responsabilità amministrativo-contabile, così come interpretate dalla
giurisprudenza di questo Giudice, confermata in molteplici decisioni delle
Sezioni unite della Corte di Cassazione (cfr. SS.UU. Corte di Cassazione,
ordinanza n. 19667 del 22.12.2003; n. 335/2004; n. 3899/2004). A voler
ulteriormente precisare, deve inoltre ricordarsi la copiosa giurisprudenza, sia
della Corte di cassazione che di questa Corte, proprio in materia di
finanziamenti comunitari erogati a società private, che individua l'esistenza
del rapporto di servizio, fondante la responsabilità amministrativa, in capo al
legale rappresentante della società destinataria dei fondi pubblici quale
“terminale di un'attività di gestione di fondi pubblici e pertanto soggetto agente
nell'interesse della Pubblica Amministrazione” (cfr. Cass. SS.UU. Ord. 00715
del 22/1/2002; nonché Corte dei conti, II Sez. Centr. Appello n. 322/2004; II
Sez. n. 337/2000; Sez. Abruzzo n.ri 735/2003, 311/2004 e 631/2005; Sez.
Basilicata n. 458/2002; Sez. Veneto 67/2006). In particolare, la recentissima
sentenza n. 4511 del 01.03.2006 della Corte di Cassazione, SS.UU. Civili, ha
affermato che: a) è tutto irrilevante il titolo in base al quale la
gestione del pubblico denaro è svolta, potendo consistere in un rapporto di
pubblico impiego o di servizio, ma anche in una concessione amministrativa od
in un contratto privato; b) il baricentro per discriminare la
giurisdizione ordinaria da quella contabile si è spostato dalla qualità del
soggetto (che può ben essere un privato od un ente pubblico non economico) alla
natura del danno e degli scopi perseguiti, cosicché ove il privato, per sue
scelte, incida negativamente sul modo d'essere del programma imposto dalla
Pubblica Amministrazione, alla cui realizzazione egli è chiamato a partecipare
con l'atto di concessione del contributo, e la incidenza sia tale da poter
determinare uno sviamento dalle finalità perseguite, egli realizza un danno per
l'ente pubblico (anche sotto il mero profilo di sottrarre ad altre imprese il
finanziamento che avrebbe potuto portare alla realizzazione del piano così come
concretizzato ed approvato dall'ente pubblico con il concorso dello stesso
imprenditore). Seguendo tale recente ma
del tutto accreditabile orientamento giurisprudenziale, dal quale questo
Giudice non ritiene di doversi discostare, è doveroso affermare la sussistenza
del rapporto di servizio con riferimento a fattispecie – quale quella in esame
- di irregolarità gestorie concernenti fondi pubblici assegnati a privati. Di
modo che deve riconoscersi la sottoponibilità di tali soggetti alla
giurisdizione contabile nel caso in cui essi abbiano dato luogo, con la loro
condotta (auto)certificativa, alla erogazione del finanziamento, potendosi in
tali ipotesi configurare il soggetto privato fruitore o destinatario del
contributo, consistente nell’assegnazione di fondi a destinazione vincolata,
come terminale di una attività di gestione di fondi pubblici e cioè come
soggetto agente – pur se occasionalmente - nell’interesse della p.a., il che
gli impone di comportarsi, nel procedimento amministrativo
finalizzato all’erogazione del contributo, secondo canoni di leale
collaborazione e correttezza, sia nella fase di produzione della documentazione
e sia in quella di utilizzazione delle somme erogate allo scopo per il quale
sono state assegnate, pena la sottoposizione all’azione di responsabilità
amministrativo-contabile. Orbene, la conferma della sussistenza di siffatti
obblighi in capo ai privati imprenditori che intendano avvalersi dei benefici
oggetto della vicenda esaminata si rinviene – così come validamente prospettato
dalla Procura - anche nelle disposizioni normative che ne disciplinano
l’erogazione, e in particolare, ancor più che nella legge n. 488/92 (la quale
detta disposizioni sul rifinanziamento degli incentivi alle attività
produttive, nel quadro degli interventi per il Mezzogiorno, previsti dalla
precedente legge n. 64/89) nel d.m. n. 527/95, cui è stata demandata la
compiuta disciplina della procedura di erogazione dei finanziamenti di che
trattasi. Nella formulazione del citato d.m. siccome in vigore all’epoca dei
fatti, erano, come sono tuttora, previsti svariati adempimenti
autocertificativi, nei quali individuare compiti di intermediazione
amministrativa, idonei a radicare il descritto rapporto di servizio, inerenti
la sussistenza dei presupposti e dei requisiti necessari sia per accedere al
contributo, sia per ottenerne l’effettiva erogazione e sia per mantenerne
invariato l’ammontare, in ogni caso finalizzati a garantire l’effettiva
attuazione del programma di investimento presentato originariamente
dall’impresa (artt. 4, comma 4°, 5, comma 3°, 7 e 9 del d.m. 527/95).
Dichiarazioni autocertificative che assumevano particolare rilievo in
considerazione del fatto che la relazione finale della banca concessionaria e
la conseguente adozione del provvedimento ampliativo ministeriale avvenivano
soltanto in virtù di esse e cioè sulla base di un controllo meramente cartolare
(artt. 9, comma 6°, e 10 d.m. cit.). Pertanto, sulla
scorta delle considerazioni che precedono devono ritenersi sussistere (sempre
allo stato degli atti, e senza efficacia di giudicato) tutti gli elementi
costitutivi della pretesa azionata. Per quanto concerne il fumus boni iuris (o
apparente titolarità del credito, che è primo requisito del sequestro ex art.
671 c.p.c.), appaiono convincenti le argomentazioni già poste a fondamento
dell’ordinanza G.I.P. depositata il 09.06.2003, alle quali ha operato ulteriore
rinvio il P.M. di udienza. Invero, emerge chiaramente dagli atti di causa già
sopra citati che, pur essendo avvenuta l’effettiva erogazione a favore della
C. di M. C. & C. s.n.c. l’effettiva
erogazione di una sovvenzione pubblica di € 65.859,31 per la realizzazione di
un programma d’investimento (destinato a dotare la società di beni strumentali
per l’attività di consulenza contabile e aziendale) nel quadro delle iniziative
a favore della attività produttive nelle aree depresse del Paese, a seguito di
apposita domanda presentata dal C. (cfr. allegato n. 5 alla relazione G.d.F.),
la quasi totalità dei beni in questione non veniva rinvenuta nel sopralluogo
effettuato dai militari p.g. in data 08.04.2002 (cfr. allegato n. 9 alla
relazione G.d.F.), cioè nell’imminenza della pure asserita - dallo stesso C.
(cfr. allegato n. 11 alla relazione G.d.F.) – data di entrata a pieno regime
dell’attività (10.04.2002). Correttamente, inoltre, lo stesso P.M. di udienza
ha ricordato quanto rilevato nel verbale di sopralluogo redatto in data
08.04.2002 dai militarI G.d.F., da cui emerge come il C. non sia stato in grado
di fornire alcuna giustificazione verosimile in ordine al motivo per cui i beni
acquistati mediante l’utilizzo del contributo pubblico incassato non si
trovassero nei locali individuati come sede societaria C., né in merito al
luogo in cui essi fossero rinvenibili. Il che costituirebbe significativo
indizio – sempre secondo quanto rilevato dal P.M. all’udienza odierna – del
fatto che i beni non siano stati effettivamente acquistati e che sia pertanto
seriamente ipotizzabile la falsità delle fatture rilasciate dalla ditta VIP
Computer di P. V., su cui del resto sono in corso ad oggi ulteriori indagini.
Orbene, pur senza volersi in questa sede addentrare nell’effettività o meno
dell’acquisto dei beni fatturati dalla ditta V.C. – stante l’insufficienza di
elementi probatori sinora acquisiti nell’uno o nell’altro senso – ciò di cui
non ritiene questo Giudice potersi dubitare è l’avvenuta destinazione ad opera
del C. dei fondi pubblici erogati in favore della società da lui rappresentata,
in ragione di dichiarazioni non veritiere, a scopi del tutto difformi da quelli
prestabiliti dal Legislatore e l’avere così ottenuto un vantaggio economico del
tutto illecito, così frustrando obiettivamente la destinazione del contributo
ricevuto. Deve pertanto concludersi sul punto ritenendo sussistente nella
fattispecie esaminata il requisito del fumus boni iuris richiesto dall’art. 671
c.p.c. perché possa farsi luogo alla conferma della richiesta misura cautelare,
potendosi ritenere operata una delibazione delle prove in base alle quali
dedurre nel caso che occupa una certa
parvenza di attendibilità delle pretese del creditore sequestrante. Quanto,
poi, al requisito del periculum in mora (anch'esso necessario ai fini della concessione
del sequestro conservativo) esso consiste, da una parte, nel fondato timore del
creditore istante di un possibile danno futuro ed eventuale per il suo diritto
di credito, tutelabile con la misura cautelare; dall'altra, in una reale
situazione di pericolo, determinata dalle effettive condizioni in cui sia
venuto a trovarsi il debitore. Esso va individuato, quindi, nel timore
(pericolo) che nel tempo occorrente per agire giudizialmente al fine di
ottenere un titolo esecutivo, il patrimonio del debitore possa divenire
insufficiente al materiale soddisfacimento della pretesa erariale. E' appena il
caso di ribadire che anche un siffatto pericolo va riguardato, ed accertato,
nell'ambito di una situazione probabile e non nell'ambito di una situazione possibile,
per la natura sommaria del giudizio cautelare. La condizione dell'azione
cautelare in questione, secondo un indirizzo giurisprudenziale di questa Corte
ormai consolidato, si ritiene sussistente in presenza di circostanze oggettive
che rendano verosimile un depauperamento del patrimonio del debitore, quale ad
esempio la compresenza di più pretese creditorie di un certo ammontare, in
riferimento alle limitate risorse economiche del sequestrando (cfr., a solo
titolo esemplificativo, Corte dei Conti, Sez. II, n. 32 del 1976; Corte dei
Conti, Sez. I, n. 19 del 1978; Corte dei Conti, Sez. I, n. 59 del 1988; Corte
dei Conti, Sez. I, n. 2 del 1989), cui ha fatto correttamente riferimento la
Procura ricorrente. Inoltre, il “fondato timore” posto a base del sequestro può
essere anche desunto (oltre che dalla composizione e dalla consistenza del
patrimonio del debitore), da comportamenti - processuali o extraprocessuali -
del debitore tali da non lasciare presumere il rispetto delle ragioni, specie
patrimoniali, della Pubblica Amministrazione" (Cfr. Corte dei Conti, Sez.
I, n. 16 del 1987). In ciò, del resto, la giurisprudenza di questa Corte è del
tutto in linea con quella della Cassazione civile (Cass. n. 98/2139). In
particolare, la Corte dei Conti ha avuto modo di affermare che "devono
considerarsi elementi oggettivamente idonei ad integrare gli estremi del
periculum in mora, oltre alla entità del credito, il fatto che il convenuto non
sia titolare di stipendio o altro assegno continuativo, il comportamento processuale
ed extraprocessuale del convenuto, quando questo comportamento rilevi il
proposito di sottrarsi all'adempimento della propria obbligazione e la mancanza
di altre risorse economiche che rende evidente il pericolo di insolvenza” (Cfr.
Corte dei Conti, Sez. I, n. 34 del 1967;
Sez. I, n. 8 del 1983). Nel caso di specie la sussistenza di tale
presupposto è da ravvisare, sotto il profilo soggettivo, nell'esistenza del
procedimento penale a carico del C., nelle condizioni poco floride del suo
patrimonio personale nonché nell’assenza di elementi di conoscenza della reale
consistenza patrimoniale della C.. Il
P.M. di udienza, invero, ha correttamente posto in rilievo come siano nella
fattispecie rilevante indizio di pericolo nel ritardo l’elevata probabilità che
si pervenga in danno del C. a una pronuncia di condanna sia in sede penale e
sia in quella contabile, nonché l’assenza di idonee garanzie di solvibilità
della C. società rappresentata dal C. e con costui evocata solidalmente per
rispondere dell’illecito rilevato, in quanto tale escutibile nei limiti del
patrimonio societario, del quale peraltro non è dato conoscere l’effettiva
consistenza, stante anche la mancata costituzione del C., legale rappresentante
C.., nel presente giudizio. Orbene, l’elevata probabilità di condanna
dell’intimato in sede penale, la non particolare consistenza del suo
patrimonio, l’assenza di elementi che consentano di avere contezza
dell’ammontare del patrimonio della C. e di garanzie di solvibilità da parte
della stessa società sono senz’altro idonei a far ritenere sussistente anche il
presupposto del periculum in mora necessario perché si pervenga in
questa sede alla conferma del sequestro già autorizzato con il citato decreto
presidenziale. Infine, si ritiene di dover concordare con l’affermazione del
P.M. di udienza inerente la concedibilità del sequestro conservativo
processual-contabilistico pur in presenza di preesistente sequestro preventivo
processual-penalistico, essendo il secondo finalizzato a impedire la
protrazione delle conseguenze del reato o la commissione di ulteriori illeciti
(art. 321 c.p.p.) e il primo diretto invece alla conservazione della
solvibilità del debitore-presunto autore dell’illecito contabile (art.
5 D.L. 453/1993, conv. nella L. 19/1994, e art. 671 cp.c. ),
in quanto tale finalizzato alla prevalente tutela dell’interesse pubblico alla
piena tutela dei crediti erariali (cfr. Sez. Puglia, Ord. N. 2/2005; Sez.
Umbria, Ord. 12/2001; Sez. I, n. 616/1985). In
considerazione di quanto suesposto, questo giudice ritiene, quindi, che nel
caso di specie sussistevano tutte le condizioni per fare luogo alla concessione
del provvedimento cautelare del sequestro conservativo richiesto ed ottenuto
dalla Procura Regionale, di modo che va confermato il decreto presidenziale
concessivo di sequestro…”
[2]
Per un’approfondita analisi delle disfunzioni esistenti nel settore, anche
sotto il profilo normativo, cfr. R.DE DOMINICIS- A.MASSARENTI, Trasferimenti
erariali in favore delle imprese produttive, in Panorama giuridico,
2004, n. 3, pp. 37 e ss. V. anche l’articolo redazionale La truffa degli incentivi-legge 488:dal
’93 frodi per due miliardi, in IL SOLE 24 ORE, 13 aprile 2006,
pag.8, ove viene dato conto dell’indagine complessiva sul fenomeno elaborata
dalla G.di F. che ha riferito che con riguardo alle erogazioni in base alla
legge 488/92, nel 2005 “…gli interventi eseguiti sono stati 458, i contributi
illecitamente percepiti 229,3 milioni e quelli illegalmente richiesti e non
ancora incassati 134,4. Complessivamente oltre 363 milioni. Non si va lontano
dal vero se si afferma che dal ’93 ad oggi –solo per questa tipologia di
contributo che non è più a fondo perduto – la cifra complessiva dei raggiri
scoperti sfiora i due miliardi, di cui almeno la metà non è più recuperabile.
Se alla 488 si aggiungono le frodi comunitarie, quelle alla cosiddetta “legge
Sabatini”, ai contributi regionali e locali, si toccano cifre iperboliche, di
gran lunga superiori a una qualunque legge finanziaria di lacrime e sangue che
un qualsiasi parlamento volesse varare per invertire la rotta dei conti
pubblici. La regione al primo posto in Italia per le truffe da 488/92 è la
Sicilia con 46 interventi eseguiti nel 2005, 38,9 milioni di contributi illegalmente
percepiti e oltre 55 bloccati in tempo. “” Al Sud – spiega il colonnello F.C.,
comandante del nucleo regionale della GDF, questo fenomeno non si può
configurare come una semplice truffa. Crea un effetto a catena dirompente sul
mercato del lavoro e mette a nudo le difficoltà della politica economica del
territorio…La percentuale di positività delle verifiche è superiore
all’80%.Inutile dire che in queste terre spesso piegate dalla criminalità le
mani della mafia arrivano ovunque ci sia da prendere denaro a spese dei
contribuenti e dello sviluppo. Le cosche riescono anche ad intimidire e
corrompere e non è dunque inverosimile pensare che abbiano interesse ad
addomesticare molte pratiche in fase di controllo. Del resto il meccanismo –
destinato da quest’anno a cambiare e a responsabilizzare imprenditori ,
istituzioni e banche, sembra fatto apposta per complicare le cose. Al ministero
pochi erano in grado di esprimere un giudizio sulla validità del progetto
presentato. “”Uno dei primi casi di truffa scoperti nell’isola – ricorda C. –
fu quello di un’industria che doveva
produrre latte di soia a Marsala. Nessuno si era chiesto se ci fosse un vero
business plan, quanto costasse trasportare la soia a Marsala, quale fosse il
costo di produzione ed i mercati di sbocco””. Ma il motore si ingolfa anche
perché spesso sono sporchi i filtri regionali, locali e quelli delle banche. Ma
lo cose sono destinate a cambiare con la sentenza n. 4511 del 1° marzo 2006
della Cassazione a sezioni unite, che ha chiamato alla responsabilità in solido
un istituto di credito che aveva effettuato controlli insufficienti sulle
pratiche. …il sistema delle truffe è variegato …ma ci sono alcune
costanti:false fatturazioni gonfiate oltre misura, acquisto di macchinari
vecchi spacciati come nuovi, edificazioni di fabbricati mai sorti, assunzione
di dipendenti mai visti, false capitalizzazioni o ricapitalizzazioni del
capitale sociale, infedeltà delle autocertificazioni sullo stato di avanzamento
dei lavori, false attestazioni di spese o referenze bancarie, diversificazione
delle richieste di finanziamento. Gela, Catania e Riesi le zone ultimamente più
a rischio. In Calabria si ingegnano più che in Sicilia “”Oggi la GdF di Reggio
Calabria – spiega il comandante provinciale di Reggio Calabria, C. G. – sta
lavorando a raggiri con false
fideiussioni di società assicuratrici. Il sistema è semplice. Anche in un
sottoscala si fonda una società che magari riceve fondi pubblici, la quale
ordina enormi quantitativi di materiale o prodotti ad imprese del Nord. La
prima volta paga senza fiatare anche fino a un milione. La seconda, appunto,
presenta false fideiussioni, la terza ordina merci fino a cinque volte
superiori al primo ordinativo e sparisce poi nel nulla lasciando nella
disperazione l’azienda truffata. In questo modo sono state “”impuffettate””
decine di PMI di Milano, Brescia e altre città del Nord, con l’aiuto di
professionisti –commercialisti, avvocati, studi di consulenza, che talvolta
organizzano i raggiri all’insaputa delle stesse aziende. E’ il caso della
richiesta di fondi POR (regionali) proposte alle imprese, per progetti di
internazionalizzazione fotocopia. I soldi delle attività criminose però, anche
quando si condannano i colpevoli, non si trovano quasi mai. “”In soccorso
…viene però l’art. 322 ter del c.p. attraverso il quale (viene chiesto) alla
magistratura di sequestrare beni immobiliari e mobiliari per un valore pari a
quello indebitamente percepito dai truffatori…”. In questo modo, nel periodo
luglio 2004- febbraio 2006 sono stati effettuati 7 interventi e sequestri per
38,7 milioni. Le truffe scovate dalla Gdf in Calabria –per frodi comunitarie-
sono state nello stesso periodo, 257 con indebite percezioni per 152 milioni e
finanziamenti concessi e non ancora erogati per altri 78,4. Per quanto riguarda
la sola 488 lo scorso anno gli interventi in regione sono stati 41, per 29,7
milioni illecitamente percepiti e 16,8 bloccati in tempo…”
[3]
Per una più articolata illustrazione in tema di frodi ed irregolarità nel
settore dei fondi comunitari ci si permette il rinvio a “La responsabilità
amministrativa e contabile nel contesto delle misure di tutela degli interessi
finanziari e comunitari” in www.amcorteconti.it;
[4]
Sulla responsabilità sussidiaria v. C. conti, sez. riun. 19 gennaio 1999, n.
4/QM
[5] sul
presupposto che “…nel caso di finanziamenti a soggetti privati, che conservano
piena autonomia nell’organizzazione dell’attività imprenditoriale, sia pure con
l’obbligo di destinare le somme erogate all’acquisto di macchinari nuovi, il
soggetto privato “non assume la posizione di ente strumentale dell’ente
pubblico- soprattutto come nella specie- l’unica forma di controllo cui è
sottoposto il soggetto beneficiario riguarda soltanto la corretta
utilizzazione delle operazioni di
acquisto- tra l’altro ad opera di una banca concessionaria e non direttamente
ad opera dell’ente pubblico-cosicché quando il rapporto tra l’ente erogante e
il soggetto beneficiario si esaurisce nella mera destinazione delle somme
erogate alla finalità prevista- nella specie acquisto di macchinari, l’obbligo
sinallagmatico a carico del soggetto privato si configura come il presupposto
dell’erogazione e non come l’espletamento di un’attività rientrante tra i compiti
dell’amministrazione”
[6] Per le
problematiche connesse all’affermazione della legittimazione passiva di
soggetti privati, persone fisiche o società, nell’ambito del rapporto di
servizio connesso alla funzione, di diritto o di fatto di agente della riscossione
cfr. sezione regionale per il Piemonte,
sent. n. 169/05 del 18 maggio 2005, relativa alla citazione in giudizio
dell’amministratore unico di una s.r.l. che aveva stipulato una convenzione con
l’A.C.I. per il disbrigo di pratiche automobilistiche e contestuale incarico di
incassare, per conto dell’ente pubblico, somme di pertinenza erariale quali
corrispettivi per operazioni di
trasferimento di proprietà veicoli, prime iscrizioni ed altri procedimenti
P.R.A. V. anche C. conti, sezione Marche, sentenza n. 480/04 del 22 aprile 2004; , sez. Abruzzo sent.
424/2002; Sez. Sardegna n. 774/2002). (con riferimento alla gestione di
proventi A.C.I.). Per il giudizio di conto Cass. sez. un. civ. n. 12367 del 9 ottobre 2001 relativa alla STA
s.p.a.., con affermazione generale che l’elemento caratterizzante della
giurisdizione contabile e della conseguente legittimazione passiva, in tema di entrate, è la pertinenza all’ente
pubblico delle somme incassate. E ciò indipendentemente dalla natura pubblica o
privata dell’ente o del soggetto che riscuote e indipendentemente dalla
tipologia del rapporto giuridico che regola i rapporti fra soggetto privato ed
ente pubblico (cfr. in particolare ordinanza n. 12367 del 9 ottobre 2001 della
Corte di cass. sez. un. civili (“vicenda STA”) secondo cui “…il regime privatistico del soggetto non
significa però che, quale automatica conseguenza, lo stesso non possa essere
considerato agente contabile…Secondo la costante giurisprudenza delle Sezioni
Unite (si vedano, fra le altre, le sentenze n. 846/74 e n. 232/99) la qualità
di agente contabile è assolutamente indipendente dal titolo giuridico in forza
del quale il soggetto – pubblico o privato – ha maneggio del pubblico danaro.
Tale titolo può, infatti, consistere in un atto amministrativo, in un
contratto, o addirittura mancare del tutto. Essenziale è, invece, che in
relazione al maneggio del danaro sia costituita una relazione tra ente di
pertinenza ed altro soggetto, a seguito della quale la percezione del danaro
avvenga in base a un titolo di diritto pubblico o privato, in funzione della
pertinenza di tale danaro all’ente pubblico e secondo uno schema procedimentale
di tipo contabile (sentenza n. 9204/94).Tale nozione allargata di agente
contabile, la quale ricomprende anche i soggetti che abbiano di fatto maneggio
di denaro pubblico (da ultima, sentenza delle Sezioni Unite n. 400 del 2000), è
in perfetta armonia con l’art. 103 Cost., la cui forza espansiva deve
considerarsi vero e proprio principio regolatore della materia….Ma la considerazione
decisiva è l’assoluta irrilevanza … che si tratti di entrata di diritto
pubblico (sia essa o non di natura tributaria) ovvero di diritto privato. La
natura oggettivamente pubblica dei proventi … non è condizione necessaria
perché il soggetto che ne ha il maneggio acquisti la qualità di agente
contabile. Le Sezioni Unite hanno, infatti, riconosciuto nella sentenza n.
12010 del 1991 l’esistenza della giurisdizione contabile in relazione alle
entrate patrimoniali dei comuni. Del resto anche la riscossione di entrate di
diritto privato di enti pubblici, e in special modo dei comuni, può avvenire
mediante concessionari (art. 69 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43)…”. V.
anche sez. Marche n. 907/2002 in
ordine alla posizione di agente contabile di un edicolante depositario di
“buoni mensa “ di pertinenza di un ente . La sez. I centrale, con sent. n. 318/A del 25 settembre 2002 ha affermato
che “…nel caso di ammanchi riconducibili all’esattore incaricato, per conto
dell’A.C.I., dei servizi di riscossione delle tasse automobilistiche, va
ravvisata una responsabilità di natura contabile con conseguente giurisdizione
della Corte dei conti. Le somme incassate ma non riversate dall’esattore
incaricato, per conto dell’Automobil club d’Italia, relative ai servizi di
riscossione delle tasse automobilistiche, vanno addebitate a titolo di
responsabilità contabile…”; in tema di responsabilità di un ricevitore del
lotto v sez. Veneto, n. 377 del 26 aprile 2004. Cass. sez. un. civ., n. 6425
del 25 marzo 2005 ha affermato la
giurisdizione contabile, sul presupposto della pertinenza pubblica delle somme
versate in eccesso da privati ed indebitamente percepite da funzionario addetto
all’ufficio del genio civile, respingendo la tesi difensiva secondo cui si
trattava di un danno sopportato unicamente dai privati che cui dette somme non
erano state restituite. Dalle precisazioni giurisprudenziali anzidette consegue
che la destinazione pubblica delle riscossioni effettuate configura quale
agente contabile, di diritto o di fatto, il soggetto che vi provvede, ingenerando a suo carico la relativa
responsabilità nei confronti dell’erario, in ordine alla quale è del tutto
irrilevante la sussistenza di un ulteriore obbligo di resa del conto
giudiziale, che costituisce obbligo giuridico non necessariamente previsto per
tutti gli agenti contabili (come nel caso dei funzionari delegati o delle
gestioni fuori bilancio). In tal senso anche Cass. sez. un civ., n. 13705 del
22 luglio 2004.
[7]
Per una recente affermazione in tema di rapporto di servizio di direttore di
lavori pubblici e di collaudatore v. Cass. Sez. un civ. n. 1377 del 25 gennaio
2006
[8]
Per i tesorieri di enti pubblici v.
Cass. sez. un. civ. n. 11436 del 17
ottobre 1992 relativa a Cassa di
risparmio di Bologna; n. 123 del
21 marzo 2001 relativa a Unicredito Italiano s.p.a.
[9]
L’importanza della pronuncia è stata immediatamente colta dalla dottrina –cfr.
L.VENTURINI, Corte di cassazione e giurisdizione della Corte dei conti in questo
primo scorcio dell’anno: in particolare la sentenza n. 4511 del 1° marzo 2006, in www.amcorteconti.it e anche dalla stampa specializzata-cfr.
B.DALIA, Fondi UE alla Corte dei conti, in Il Sole 24 ore, 14
marzo 2006,p. 25; v. anche T.MIELE, Rileva la tipologia del danno e non chi
lo ha commesso, in IL SOLE 24 ORE, , 10 aprile 2006 (“…Per
effetto di questo nuovo orientamento giurisprudenziale, d’ora in avanti
potranno essere convenuti in giudizio innanzi alla Corte dei conti a risarcire
il danno arrecato alle finanze pubbliche non solo gli amministratori e i
dipendenti degli enti pubblici economici e delle spa partecipate da enti
pubblici, ma anche i soggetti privati che in qualsiasi modo abbiano provocato
danno patrimoniale alle pubbliche finanze, come ad esempio coloro che abbiano
beneficiato di un finanziamento pubblico erogato per un determinato fine
pubblico e lo abbiano invece utilizzato per altri fini”).
[10]
cfr. in particolare la Convenzione relativa alla tutela degli interessi
finanziari delle Comunità europee, adottata il 26 luglio 1995, ratificata
dall’Italia con la legge n. 300/2000 in G.U. suppl. ord. n. 176/L del 25
ottobre 2000 n. 250)
[11] Art. 640 bis c.p.; art. 2 legge 23 dicembre 1986,
n. 898 come modificato dall’art. 73 della legge 19 febbraio 1992 n. 142 e
dall’art. 10 della legge 29 settembre 2000, n. 300 (per l’indebita percezione)
e art. 316 –ter c.p e relativamente all’
indebita ritenzione di fondi. La giurisprudenza penale si è in particolare
soffermata sui rapporti fra tali fattispecie valorizzando il criterio dello sviamento
delle risorse, richiamato anche nella ordinanza in commento. In tal senso
la Corte di cassazione penale, sez. unite,
con la sentenza n. 26351 del 10 luglio 2002 (Fedi) ha precisato che
l’art. 640 bis costituisce circostanza aggravante del reato di truffa,
sicché tale fattispecie “…è applicabile
solo quando la fraudolenta captazione di una pubblica sovvenzione sia
riferibile ad un’opera o a un’attività di interesse pubblico…”, precisandosi
anche che per la configurazione della fattispecie è sufficiente che si realizzi
uno sviamento della destinazione delle pubbliche risorse. Ne consegue
“…che è ravvisabile il suddetto delitto nell’ipotesi in cui , al di là della
effettiva realizzazione dei lavori finalizzati, siano state prospettate
modalità di esecuzione degli stessi diverse da quelle utilizzate…” (Cass. pen.
Sez. VI, sent. n. 938 del 19 gennaio 2001). Perché si configuri il reato di cui
all’art. 640 bis. c.p. è necessario che la condotta sia connotata da un “quid
pluris” rispetto alla semplice esposizione di dati falsi, comportamento che
invece caratterizza le due ipotesi di reato previste dall’art. 316 ter c.p.
(indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato) e dall’art. 2 della
legge 898/86. Quest’ultimo reato, che attiene in particolare ai fondi erogati
dal FEOGA, ha carattere “sussidiario” rispetto a quello di truffa aggravata ed
è configurabile solo quando il soggetto si sia limitato semplicemente
all’esposizione di dati e notizie falsi, e non anche quando alle false
dichiarazioni si accompagnino artifici e /o raggiri di altra natura, che
integrano invece il reato di truffa aggravata (Cass. sez. un . n. 2780 del 15 marzo
1996-Panigoni). Dalla combinazione delle due norme deriva che “…in materia
agricola il semplice mendacio trova uno specifico regime sanzionatorio in
ipotesi scoperte dalla previsione dell’art. 640 bis. c.p…”. L’art. 316 ter c.p.
costituisce un’ipotesi sussidiaria di carattere generale (al di fuori del
FEOGA) essendo integrata anch’essa da un comportamento di mendacio, che può
concorrere, come l’art. 2 della legge 898/96 con il delitto di falso di cui
all’art. 483 c.p. (Cass. pen. Sez. VI, n. 41928 del 23 gennaio 2001; Cass. pen.
Sez. V, n. 10313 del 30 settembre 1998). Sui rapporti fra l’art. 316 ter e
quello di truffa aggravata v. anche Cass. pen. Sez. III, 18 novembre 2003, per
un’ ipotesi di relativa a corsi di formazione professionale, integrante il reato
di cui all’art. 640 bis. c.p., ravvisandosi artifici e raggiri ed induzione in
errore della p.a. nelle false comunicazioni riguardanti le modalità di
espletamento dei corsi . L’art. 316 bis c.p. ha la finalità di perseguire le
frodi “successive” al conseguimento delle prestazioni pubbliche,erogate a
titolo di sovvenzioni, contributi o finanziamenti, in quanto lo scopo pubblico per il quale sono
erogate verrebbe frustrato dall’elusione del vincolo di destinazione (Cass.
pen. Sez. VI, n. 3362 del 15 dicembre 1992- Scotti). Le frodi in materia di
entrate comprendono varie ipotesi di evasione di diverse forme impositive
(prelievi agricoli e dazi doganali) previste in relazione ai regimi doganali
disciplinati dal diritto doganale comunitario e nazionale, e comprendono
anche i reati di contrabbando (art. 282
e ss. del D.P.R. 43/1973) e le frodi in materia di IVA. Il criterio dello
“sviamento” della destinazione delle risorse pubbliche è costante nella
giurisprudenza penale . Osserva P.FIMIANI, L’attuazione della convenzione
relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee
nell’ordinamento italiano: profili sostanzial-penalistici, in Atti del
CSM-Incontro di studio sul tema “La protezione degli interessi
finanziari della Comunità europea”-Roma, 29 novembre-1° dicembre 2004.che
“…proprio perché la nozione di patrimonio deve essere intesa in senso dinamico
o funzionale, come corretta allocazione delle risorse pubbliche “” nel delitto
di cui all’art. 640 bis c.p. il danno patrimoniale dell’ente pubblico si
identifica non con il lucro cessante, bensì soltanto con il danno emergente
sorto al momento dell’elargizione in denaro in conseguenza di una falsa
prospettazione riguardante la spesa. Ne consegue che è ravvisabile il suddetto
delitto nell’ipotesi in cui, al di là della effettiva realizzazione dei lavori
finanziati, siano state prospettate modalità di esecuzione degli stessi diverse
da quelle utilizzate…” (Cass. pen. Sez. VI, n. 938 del 19 gennaio 2004 , Oddo,
secondo cui “…quando l’ente pubblico viene indotto, mediante artifici e raggiri
ad erogare una o più rate di mutuo in mancanza di corrispondenti investimenti
si verifica “”ipso iure”” il danno patrimoniale dell’istituto che è appunto
quello di un esborso patrimoniale non previsto ed anzi vietato dalle leggi
istitutive dell’ente medesimo…”). Per i profili penalistici delle frodi
comunitarie v. anche L.MAZZA, L’indebita
captazione di erogazione a carico del FEOGA tra specialità e sussidiarietà,
in Giurisprudenza costituzionale,
1994,1,pp.177 e ss; P.FIMIANI, L’attuazione della convenzione relativa alla
tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee nell’ordinamento
italiano:profili sostanzial-penalistici, in Atti del CSM, 2004;
A.PERDUCA,Falsa fatturazione e frode comunitaria,in Cass. pen., 1997, 6,pp. 1945 e ss.; V.VALENTINI, L’effetto boomerang dell’art.
316 ter fra principi costituzionali ed “”obblighi comunitari , in Cass. pen. 2005, pp. 65; B. PIATTOLLI, Cooperazione
giudiziaria e pubblico ministero europeo, Milano 2002; .C. DE ROSE, Ritardi,
irregolarità e frodi ai danni dell’Unione europea: relative misure di tutela,
in Il Consiglio di Stato, 1996-5/6,
pp. 1093 e ss.; G.MARIELLA-G.PEZZUTO, Il
bilancio comunitario ed il concetto di frode comunitaria, in Rivista Guardia di F., 1997, 6, pp.2381
e ss.; R. SCARPINATO, Le mani della mafia su Agenda 2000 , in La Repubblica, 4.12.2000, pag. 19; U. POLETTI, Finanziamenti comunitari:il recupero delle somme indebitamente
percepite, Relazione tenuta presso la Procura regionale alla Corte dei
conti per il Lazio in data 19.5.2000;
G.GIOVE, Il concorso di reati nelle frodi comunitarie, in Silvae
(rivista del Corpo forestale dello Stato) , 2005-2, pp.283 e
ss..V.anche nota di A. FANELLI , in Foro.
It., 2004, I, 1324 e Cass. 2 ottobre 2003, Cassisa, in Foro it.,
2005, II, 55, secondo cui “Posta la
natura sussidiaria del reato di indebita percezione delineato nell’art. 2 legge
23 dicembre 1986 n. 898, deve ritenersi che allorché l’agente non si limiti ad
esporre all’ente erogatore falsi dati o false notizie, ma invece trasferisca
gli o gli altri in pubblici documenti ovvero fornisca alla falsa
rappresentazione della realtà un supporto avente efficacia probatoria, la
condotta eccede i confini di tale falsa rappresentazione per connotarsi, a tal
punto, di veri artifici, dovendosi nei medesimi ricomprendere la simulazione o
la dissimulazione della realtà mediante la stessa creazione della situazione di
apparenza, resa credibile dalla prefabbricata costruzione documentale ed
integra quindi il reato di cui all’art. 640 bis…”.
[12] Per le
difficoltà che incontrano i recuperi delle somme indebitamente erogate cfr. ad
es. la relazione della Corte dei conti europea
n. 3/2004, relativa al settore degli aiuti in agricoltura laddove si
segnala, (par. 40), che “il tasso di recupero cumulativo, nel 2002, era appena
del 17% (con interessanti profili riguardanti l’Italia, relativi a casi di
“sovrastima” di irregolarità in realtà inesistenti per mancato pagamento- par.
24)
[14] A
tali fattispecie si accompagnano inoltre vicende di corruzione ed abuso di
funzione pubblica in relazioni ai quali si è affermata una specifica
giurisprudenza della corte dei conti in tema di danno all’immagine della
pubblica amministrazione e di danno da disservizio. A.LUPI, Osservazioni in tema di danno all’immagine,
in Riv. Corte dei conti, 1998, fasc.3
,pag. 188; M. MINERVA, Note minime in
tema di patrimonialità del danno all’immagine subito dalle pubbliche
amministrazioni, in www.amcorteconti.it; R.URSI, Danno
all’immagine e responsabilità amministrativa, in Dir. amm., 2-3/2001, pp. 343 e ss. La quantificazione del danno
all’immagine è stata affidata alla valutazione equitativa del giudice ex art.
1226 c.c, individuandosi i relativi parametri di riferimento di detta
valutazione nei profili “oggettivo”,
“soggettivo” e “sociale”. (v. C. conti, sez. riunite n. n. 10/2003/QM) Quello
oggettivo attinente alla “...gravità dell’illecito commesso, in
relazione allo specifico bene tutelato, alle modalità della sua realizzazione
ed alle eventuali reiterazioni dell’illecito stesso oltre che all’entità
dell’indebito vantaggio conseguito dal dipendente o amministratore infedele
...”; quello “soggettivo” alla “...collocazione che il predetto ha
nell’organizzazione amministrativa ed alla sua capacità di rappresentare
l’amministrazione ...”, quello sociale basato sulle “..capacità esponenziali
dell’ente , sulle sue dimensioni territoriali, sulla rilevanza - interna o
internazionale - delle funzioni al medesimo intestate e sull’ampiezza della
diffusione e del risalto dato all’illecito ...”
sez. reg. Umbria, , 4 marzo 1998, n. 252
con nota di A. LUPI, Osservazioni,
cit. e sez. reg. Lazio, 28 ottobre 1998 n. 2246 con nota di M.P. GIRACCA cit)..Per i casi di corruzione o
concussione è stata coniata la definizione di “danno da tangente” che
rappresenta una sintesi di diverse tipologie di danno, sia patrimoniale che non
patrimoniale Sotto il primo profilo è stata messa in evidenza la “contabilità in nero”, da cui viene tratta la
tangente, con conseguente sottrazione al prelievo fiscale (Cass. sez. un.
2.4.93 n. 3970) nonché la natura di “...costo illecito che l’imprenditore
riversa sulla p.a. attraverso condotte fraudolente, agevolate dall’agente
pubblico corrotto o concussore. A seguito ed a causa del pagamento della
tangente, il soggetto privato ricorre agli istituti ed alle regole
contrattuali che consentono di
modificare in proprio favore, l’equilibrio dello scambio economico. La revisione
dei prezzi concordati, l’esecuzione di lavori supplementari a corrispettivo
maggiorato, la realizzazione di economie di spesa in prestazioni di minore
valore rispetto a quello concordato sono tecniche di comportamento ed
espedienti che consentono di recuperare l’iniziale costo occulto. La tangente
diviene così, oggetto di traslazione sul bilancio pubblico per effetto
dell’illecita azione di rivalsa del soggetto d’impresa nei confronti della p.a.
...” S. (PILATO, La responsabilità
amministrativa-Profili sostanziali e processuali nelle leggi 19/94, 20/94 e
639/96, Padova, 1999p. cit. ,pag.
263 e AA.VV. (a cura di G.COLOMBO), Il
sistema degli appalti, Milano, 1995). Quanto ai profili non
patrimoniali si è osservato ancora (v.PILATO cit.) che la tangente è anche danno non
patrimoniale per la lesione dell’immagine della p.a.. Il prestigio della
personalità del soggetto pubblico è pregiudicato dalla risonanza, e dalla
diffusione della conoscenza, del fatto illecito (“strepitus” o “clamor
fori”-Cass. civ. 23.6.97 n. 5668).v. P.C. DAVIGO, Violazione dei doveri di fedeltà ed imparzialità, quantificazione degli
effetti dannosi nelle amministrazioni pubbliche, in Riv. Corte dei conti, 1999, fasc. 2, IV, pagg. 151) secondo cui è
risultato come l’importo medio del danno non patrimoniale in caso di
costituzione di parte civile da parte della p.a. per casi di corruzione o
concussione si aggiri sul 10 per cento circa della tangente percepita. Ne
è conseguito che il trasferimento in
sede contabile della giurisdizione ha comportato, con la ricerca di ulteriori
parametri (rispetto a quello dell’importo della tangente percepita) un generale
incremento dell’entità delle condanne. In tema di danno all’immagine da
tangente, cfr. C. conti, sez. I centrale, n. 3 del 10 gennaio 2005 e sez. I
centr., n. 78 del 19 febbraio 2003, n.
184 e 186 del 31 maggio 2005; L.CIRILLO, Ancora
dubbi sulla configurazione dommatica del danno all’immagine, in Riv. Corte dei conti,
2004, 3, pp. 100; AA.VV. (a cura di
G.COLOMBO), Il sistema degli appalti,
Milano, 1995; F.LAURIA, I pubblici appalti-Disciplina nazionale e
comunitaria, Milano , 1998; A.RICCO’, Il cosiddetto danno all’immagine
della pubblica amministrazione nella tematica della riparazione del danno non
patrimoniale e la giurisdizione della Corte dei conti, in Riv. Corte
dei conti, 2004, 4, pp. 237 e ss.; S.PILATO, Trasparenza
amministrativa e devianza finanziaria negli enti locali, in Riv. Corte
dei conti, 2005,2, pp. 303 e ss.; A.CENTONZE, Il sistema di
condizionamento mafioso degli appalti pubblici-Modelli di analisi e strumenti
di contrasto, Milano 2005; Per una prospettiva storica G.GARRONE, L’Italia corrotta- 1895-1996, Roma,
1996, nonché L.PERELLI, La corruzione
politica nell’antica Roma, Milano, 1994
Per le connessioni fra corruzione e tutela degli interessi finanziari
comunitari v. Commissione europea-Comunicazione della commissione al
consiglio, al parlamento europeo ed al comitato economico e sociale europeo
–Poltica globale dell’UE contro la corruzione- Bruxelles, 28 maggio 2003…
Per una ulteriore precisazione in tema di danno all’immagine cfr. Cass. sez.
un.civ. ord. n. 4582 del 2 marzo 2006, con l’affermazione della giurisdizione
contabile nei confronti di parlamentare che aveva percepito tangenti
nell’espletamento del mandato di parlamentare e di presidente della commissione
bilancio della camera dei deputati. Hanno affermato le Sezioni unite che “…la
vicenda riguarda un parlamentare (1976-1992), presidente della commissione
bilancio della camera dei deputati (1983-1988) nonché ministro della Repubblica
(dal 1988 al 1991; senza portafoglio sino al 1989, del Bilancio e della
programmazione economica sino al 1991 e, quindi, in costanza di un rapporto di
servizio onorario con lo Stato che gli assicurava le prerogative previste dsall’art.
68 della costituzione, nell’esercizio della funzione parlamentare , che gli era
demandata, ha percepito “”contributi”” indebiti per quattro miliardi di lire ,
da parte di alcune imprese raggruppate nella Metropolitana di Napoli s.p.a.
aggiudicataria dei lavori di costruzione della metropolitana di Napoli , con
conseguente irrimediabile danno (indicato nella misura di euro 2.633.930,18) in
termini di pregiudizio del prestigio e del decoro dell’istituzione pubblica, il
Parlamento, cui apparteneva, e dello Stato comunità, che rappresentava; che
secondo il più recente e largamente apprezzato orientamento di questa Corte è
ammessa la risarcibilità del c.d. danno morale anche quando la responsabilità
dell’autore risulti da una presunzione astratta di legge o comunque, non vi sia
stato l’accertamento in concreto del fatto reato; che il …non ha posto in
essere esclusivamente un comportamento doloso attivo – percezione di contributi
illeciti – accompagnato ovviamente dalla consapevolezza della propria (ed altrui)
qualifica – ma anche uno omissivo, quantomeno gravemente colposo, di non aver
denunciato i fatti penalmente rilevanti o di non averli impediti, in quanto a
sua diretta conoscenza , poiché il dovere di denuncia si sarebbe risolto in
un’autodenuncia; che in entrambi i casi (comportamento commissivo ed omissivo)
, le condotte risultano gravemente trasgressive dei più elementari doveri di
fedeltà di ogni pubblico agente, di quel dovere, cioè, che prima (di) e più che
ad ogni altro, fa capo ad un rappresentante del Popolo italiano, a cui
appartiene, la Sovranità, ex art. 1 della costituzione ed al cui servizio deve
essere dedicato esclusivamente il deputato in virtù del mandato ricevuto ; che
la maggior parte delle contribuzioni illecite sono state percepite dal …in un
periodo in cui peraltro, era anche ministro della Repubblica, vincolato al
rispetto del dovere assoluto di fedeltà al Governo di cui era esponente; che in
linea generale il deputato, quando esercita il proprio compito istituzionale,
agisce in funzione di rapporto di servizio, speciale ed onorario, e non è
perseguibile in assoluto, solo se c’è uno stretto legame funzionale tra
opinioni espresse ed atti compiuti ed esercizio indipendente delle proprie
attribuzioni (C.cost. sentenze n. 10 e 11 del 2000). Che tale legame
evidentemente si interrompe quando l’accettazione di denaro e di altri beni
materiali intervenga a condizionare atti parlamentari e/o di governo; che il
comportamento , non attinente né ad opinioni espresse, né a voti dati dal
…nell’esercizio delle sue attribuzioni, è in chiaro ed evidente nesso
strumentale di occasionalità con le funzioni svolte di presidente della
commissione bilancio della Camera dei deputati, e , anzi , è stato tenuto in
ragione della stessa; che la prospettazione di un rapporto di servizio tra il
parlamentare e lo Stato è confermata dal fatto che l’amministrazione di è
costituita parte civile nel processo penale, con atto che ha superato il vaglio
di ben due collegi giudicanti e in relazione al quale è intervenuta condanna da
liquidarsi in separato giudizio; che peraltro tale costituzione non è rilevante
nel presente giudizio in quanto, essendo la giurisdizione penale e la
giurisdizione civile per il risarcimento dei danni da un lato, e la
giurisdizione contabile, dall’altro, reciprocamente indipendenti nei profili
istituzionali, anche quando investano uno stesso fatto materiale, dalle
colorazioni e rilevanze giuridiche diverse e potendo l’interferenza verificarsi
tra giudizi e mai tra le giurisdizioni, non può accogliersi la tesi della
consumazione dell’azione di responsabilità esercitata innanzi alla Corte dei
conti, per fatti già oggetto, in altra sede, di analoga azione esercitata dalla
p.a. in quanto irrilevante ai fini del riparto di giurisdizione (Cass. sez. un
. 21 maggio 1991 n. 369 e 23 novembre 1999, n. 822; che le considerazioni
esposte sono in perfetta sintonia con i principi affermati in materia da questa
Corte che, da un lato, ha sempre riconosciuto la rilevanza di un rapporto di
servizio anche di natura onoraria (Cass. sez. un. 17 maggio 1995 n. 5393 e 22
ottobre 1979 n. 5467) e, dall’altro, è ben ferma nell’affermare che la
cognizione in ordine all’azione di responsabilità amministrativa di soggetti
istituzionalmente investiti di pubbliche funzioni decisionali, appartiene alla
giurisdizione della Corte dei conti anche allorché, con il suo esercizio, si
assuma sussistente non solo il danno erariale, ma anche il danno conseguente
alla perdita di prestigio ed il grave detrimento dell’immagine e della personalità
pubblica dello Stato che, pur se non comporta una diminuzione patrimoniale
diretta, è tuttavia suscettibile di una valutazione patrimoniale sotto il
profilo della spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso (Cass.
sez. un. 25 ottobre 1999, n. 744; 4 aprile 2000, n. 98; ord. 12 novembre 2003,
n. 17078- ex plurimis); che pertanto va dichiarata la giurisdizione della Corte
dei conti…” . Ancora, per l’affermazione
della giurisdizione contabile con riferimento a responsabilità di magistrato
per danno patrimoniale e danno all’immagine connessi a fatti di reato cfr.
Cass. sez. un. civ. n. 6582 del 24 marzo 2006. Quanto al “danno da disservizio”
connesso alla spesa necessaria per il
“...ripristino degli effetti negativi dell’illecito...”cfr. S. PILATO, op. cit. pag. 263 e ss ; V. ITALIA, Gli impiegati pagano il danno da
disservizio, in Il sole 24 ore,
11 dicembre 2000 che commenta sent. sez. Umbria, 31 luglio 2000 n. 424/R ove,
tra l’ altro, in tema di individuazione del danno sono state evidenziate le
ipotesi di “”illecito esercizio di pubbliche funzioni””, “”mancata resa del
servizio (servizio inattuato)”” e “”mancata resa della prestazione dovuta””;
E.TOMMASSINI, Il danno da disservizio, in Riv. Corte dei conti,
2005, 3, pag. 334 e ss.
[15] In Riv. Corte dei conti, 2004, 4- pp.
;
[16]
in lexitalia.it con nota di L. VENTURINI,L’evoluzione dell’elemento
soggettivo ed oggettivo della giurisdizione della Corte dei conti: la
cassazione conferma il proprio recente indirizzo e l’imprescindibilità di un’efficace
tutela delle risorse collettive. Anche in Foro it. 2005-I,2674, con
nota di G. D’AURIA. Amministratori e dipendenti di enti economici e società
pubbliche: quale revirement della Corte di cassazione sulla giurisdizione di
responsabilità amministrativa?
[17] Le
fattispecie in concreto perseguite in sede contabile hanno riguardato in
particolare il settore della formazione professionale confinanziato dal
FSE: sez. giur. per la Puglia, 15 febbraio 1995, n. 15 (e relative sentenze di appello n. 220/97 in
data 16 luglio 1997; sez. giur. per il
Veneto , 19 febbraio 1999, n. 16 ( e relativa sentenza di appello –sez. II
centrale n. 259 del 25 luglio 2000) ; sez. giur. Lombardia, 2 novembre 1999 n.
1249; sez. III centrale di appello n.
178 del 7 giugno 2000; sez. III centrale
n. 214 del 26 novembre del 2000
(che riforma parzialmente sez Puglia, n. 125/95 del 25 maggio 1994); sez. III centr.
n. 295 del 30 ottobre 2000; sez. III centrale n. 337 del 7 dicembre 2000[17]
(che conferma sez. Molise n. 142/99) ;
sez. Molise n. 19 del 14 febbraio 2000; n. 35 del 17 aprile 2000; n. 37 dell’ 8 maggio 2000; n.
113 del 24 novembre 2000; sez. III centrale
del 29 gennaio 2001 (che conferma
n. 272/98 della sezione Basilicata) ; sez. Lombardia, n. 322 del 28 marzo 2001;
sez. Veneto, n. 1548 del 30 maggio 2001; sez. III centrale n. 383del 10 settembre 2003 (che ha riformato
le sentenze emesse in primo grado dalla sezione Lombardia dichiarando
l’intervenuta prescrizione dell’azione di responsabilità); sez. III
centrale n. 311 del 12 maggio 2004; sez.
III centrale n. 75 del 14 febbraio 2005 (responsabilità del titolare dell’ente
privato, beneficiario dei finanziamenti a titolo di contabile di fatto); V.
anche per l’affermazione di responsabilità del presidente di società
cooperativa sez. I centrale n. 7 dell’11 gennaio 2006 (formazione
professionale), in considerazione del rapporto funzionale instauratosi tra la
società cooperativa ed il ministero del lavoro . Per quanto attiene al settore
dell’agricoltura, si segnala sez. III
centrale n. 107 del 3 maggio 2001
(conferma della affermazione di responsabilità pronunciata da sez. Puglia n.
56/99, nei confronti di funzionario AIMA per indebita erogazione di un
contributo di lire 754.673.425 a favore di un’azienda zootecnica- in relazione
a controlli omissivi e compiacenti e correlate responsabilità penali a titolo
di corruzione). La sentenza si è anche soffermata sulla problematica della
regolazione dei rapporti fra Stato
italiano e comunità in ordine alla possibile non diretta imputazione della
frode specificamente contestata nel giudizio. Ha osservato al riguardo che
l’eventuale “non decurtazione dei contributi comunitari” non potrebbe che
avvantaggiare lo Stato e non chi illecitamente ha determinato l’erogazione dei
finanziamenti a soggetti non legittimati. Ancora sez. Lazio, n. 2487 del 19 giugno 2001 su falsi stoccaggi
di grano duro, evidenti discrasie documentali, omessi controlli e conseguenti indebiti pagamenti da parte
dell’AIMA; sez. Molise, n. 458 del 31
dicembre 2002; sez. reg. Basilicata, n. 458 del 31 dicembre 2002 (trasferimento
a UNIONCOOP di somme parzialmente a carico FEOGA, quale soggetto attuatore di
un programma operativo multiregionale diretto al miglioramento di attività
agricole del Mezzogiorno e ritenuta non utilità della spesa- assoluzione); sez.
Lazio , n. 784 del 2 aprile 2003 (in tema di polizze fideiussorie relative
all’immissione di alcool sul mercato
extracomunitario) e relativa sentenza di appello della sezione I centrale n.
348 del 20 aprile 2004; sez. Lazio, n. 930 del 15 aprile 2003 (interessi e
spese sopportati dall’AGEA in seguito a controversia civile sull’erogazione di
contributi FEOGA sull’olio di oliva-riferisce dei controlli di competenza dell’Agecontrol);
sezione prima centrale di appello n. 348
del 20 aprile 2004; sez. reg.
Toscana, n. 745 del 5 novembre 2004-contributo FEOGA relativo all’impianto di
frutteto - assoluzione per difetto di colpa grave; sez. Lazio n. 2630 del 7
ottobre 2004;sez. giur. siciliana n. 1547 del 16 giugno 2005 (premi agricoli
per il definitivo abbandono di vigneti-vicenda collegata a reati di truffa de
falso giudicati dal tribunale di Palermo - quest’ultima sentenza si segnala
anche per la espressa indicazione, inserita nel dispositivo “La regione
siciliana provvederà ad inoltrare le somme riscosse al ministero delle
politiche comunitarie-Ispettorato generale per l’amministrazione del fondo di
rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie, per le finalità specificate
in motivazione”). Per il settore dei fondi per lo sviluppo regionale
(FESR), la sezione prima centrale di appello, con sentenza n. 76 del 14
febbraio 2005 ha respinto l’appello della procura regionale avverso la sentenza
18 dicembre 2003 n. 735 della sezione Abruzzo, che aveva dichiarato la
prescrizione in ordine a fattispecie di responsabilità nella quale erano stati
convenuti il beneficiario di un finanziamento e il tecnico che aveva
certificato l’intervento. Ancora è intervenuta la sentenza n. 134 del 16
febbraio 2005 della sez. Toscana in tema di erogazione di fondi per la
ristrutturazione di un albergo (assoluzione).La sez. Marche, con sentenza n.
492 del 16 giugno 2005 ha pronunciato affermando la responsabilità di
amministratori comunali e di amministratore di società a prevalente capitale
pubblico comunale per il cattivo uso di finanziamenti comunitari diretti al
settore agrituristico. . V. anche Per
l’affermazione di responsabilità del presidente di società cooperativa cfr. C.
conti, sez. I centrale n. 7 dell’11 gennaio 2006 (formazione professionale)
[18] Sezione I
centrale n. 41/2001/A del 1° marzo 2001, ha affrontato il problema della
responsabilità per danni erariali per aiuti di Stato non consentiti. In
generale sul tema v. C. PINOTTI, Gli aiuti di Stato alle imprese nel diritto
comunitario della concorrenza, Padova, 2000
[19]
Per le interrelazioni fra responsabilità dello Stato per violazione di
disciplina comunitaria e responsabilità amministrativa v. C.PINOTTI, Violazione del diritto comunitario e
responsabilità amministrativa, in www.foroeuropa.it
ove viene richiamata anche la vicenda giudiziaria innanzi alla Corte dei conti
relativa alle “quote latte”.
[20]
L’ordinanza ha “cristallizzato” il criterio della “relazione funzionale”
evidenziando che lo sviamento dalla destinazione stabilita dai regolamenti
comunitari delle risorse relative alle indennità concernenti la produzione del
latte bovino costituisce danno erariale e che la relativa giurisdizione
appartiene alla Corte dei conti in considerazione del rapporto di servizio
instauratosi tra l’UNALAT e l’amministrazione. Ciò dovendosi prescindere dalla
natura del soggetto agente (associazione privata di imprenditori o soggetti
rivestenti, nel caso di specie, incarichi di direzione in seno alle
stesse)-cfr. V.VENTURINI,L’evoluzione in senso oggettivo della giurisdizione
della Corte dei conti: la cassazione conferma il proprio recente indirizzo e
l’imprescindibilità di una efficace tutela delle risorse collettive,in www.lexitalia.it. Per l’applicazione di
detto principio con l’affermazione di
responsabilità del presidente di società cooperativa cfr. C. conti, sez. I
centrale n. 7 dell’11 gennaio 2006 (formazione professionale)
[21] L’ordinanza
n. 19667 del 2003 delle sezioni unite della Corte di cassazione ,
nell’affermare l’estensione della giurisdizione contabile anche ad
amministratori e dipendenti di enti pubblici economici, ha individuato nella
“natura pubblica delle risorse utilizzate” il criterio fondamentale per il
riparto della giurisdizione, in considerazione della oggettivizzazione
dell’attività amministrativa , ormai generalmente svolta con forme anche privatistiche. Tale
decisione ha ribaltato un perdurante orientamento negativo ( fra le ultime cass, sez. un. 21 novembre
2000, n. 1193 relativa alla S.A.C.E. e cass. sez. un. civ. ord. 11 febbraio
2002, n. 1945 relativa ad un’azienda municipalizzata ), pur non potendosi
dimenticare che la stessa corte di cassazione, non aveva già mancato di evidenziare un certo “disagio” per
tale assetto del riparto che di fatto sottraeva un ampio e forse il più
rilevante, in termini economici, settore della finanza pubblica
all’accertamento delle responsabilità gestionali, anche quando siano
conseguenza di dolose appropriazioni delle risorse collettive (cfr. cass. sez.
un. 2 ottobre 1998, n. 9780, relativa
alle tangenti ENIMONT”). Tale pronuncia appare costituire un
significativo antecedente dell’ordinanza n. 19667 del 22 dicembre 2003, riguardante
il presidente e i componenti consiglio amministrazione consorzio comprensoriale
del Chietino per la gestione di opere acquedottistiche, con la quale è stata
affermata la giurisdizione contabile in ordine al danno derivante dall’affidamento di un’ ingente
somma a società finanziaria con investimento all’estero e conseguente perdita
per l’ente (fattispecie collegata a vicenda penale).Tra il 1998 (ENIMONT) e
l’ordinanza del dicembre 2003 comunque la Corte aveva continuato ad esprimere
un avviso sfavorevole all’estensione della giurisdizione contabile, confermando
gli orientamenti più risalenti (Cass. sez. un. civ. 2 ottobre 1993, n.
10381; 22 maggio 1991 , n. 5792; 2 marzo
1983, n. 1282; 21 ottobre 1983, n. 6179). Può in particolare menzionarsi l’ordinanza
n. 1243 del 1° dicembre 2000 relativa alla posizione del direttore tecnico di
un consorzio intercomunale gas acque e depurazione (Marche). La fattispecie
riguardava danni connessi ad attività contrattuale con erogazione di tangenti e
collegate vicende penali. In tal caso si affermava la giurisdizione ordinaria
in quanto i fatti erano comunque pertinenti all’attività imprenditoriale
dell’ente. La giurisdizione contabile era anche esclusa nella decisione n. 12708 del 20 gennaio 1999 (Amministratori
e funzionari dell’azienda municipalizzata trasporti autofilotranviari di Bari –
Danni connessi ad attività contrattuali - affidamento a società esterna del
servizio di manutenzione complesso impiantistico, lavori di manutenzione straordinaria, lavori di spurgo
di cisterne ed acque sporche, interventi di controllo di verifica impianti,
acquisti di materiali) in quanto veniva ritenuto che i comportamenti censurati
erano contrari non a norme di contabilità pubblica ma semplicemente agli
“…obblighi generici del buon andamento e dell’efficienza dell’azione
amministrativa…”. La Corte di cassazione, durante il periodo 1988-2003
affermava invece la giurisdizione contabile in fattispecie analoghe nelle quali
la controversia veniva risolta
escludendo il carattere “economico” dell’ente o la natura
imprenditoriale dell’attività ( n. 829 del 29 novembre 1999 -componenti
commissione amministratrice dell’azienda municipalizzata trasporti di Palermo
–Danno connesso all’affidamento di consulenze esterne- Giurisdizione della Corte
dei conti in quanto si trattava di attività incidenti “sostanzialmente” sul
profilo organizzativo e funzionale dell’azienda
e non in un’attività “propriamente imprenditoriale”; -n. 085 del 3
aprile 2000- Componenti consiglio di amministrazione dell’ente acquedotto
pugliese- Danni per eccessivi compensi a componenti commissioni di valutazione
di progetti finanziati dalla Agenzia per il Mezzogiorno- giurisdizione Corte
dei conti perché l’ente non è “ente pubblico economico”; - n. 11 del 19 gennaio
2001 Presidente ASI- Danni per attività extraistituzionali- Giurisdizione corte
dei conti perché l’ASI non è “ente pubblico economico”). La giurisdizione
contabile , dopo l’ordinanza 19667/2003 è stata riaffermata, anche con riguardo
agli amministratori di società in mano
pubblica, nella sentenza n. 3899 del 26
febbraio 2004 (Amministratori SOGEMI- società per l’impianto e l’esercizio dei
mercati annonari all’ingrosso di Milano- al 99,97% di proprietà del comune di
Milano- danni da attività contrattuale collegata a tangenti ) perché si tratta
di gestione di servizio pubblico, “non rilevando la natura privatistica
dell’ente affidatario” delle funzioni pubbliche. Ulteriore pronuncia favorevole
è la n. 3351 del 19 febbraio 2004- (Componenti commissione amministratrice
azienda municipalizzata pubblici servizi di Parma- danni da erogazioni di somme
per pura liberalità -sponsorizzazioni, acquisti di materiale privo di utilità -
a favore di partiti politici ed associazioni varie) ove la giurisdizione della
Corte dei conti è stata affermata sulla base del mero richiamo alla disciplina
vigente per gli enti locali. Con la decisione n.10979 del 9 giugno 2004 (Presidente consiglio di
amministrazione delle ferrovie dello Stato e ministro dei trasporti - Danno da indebito svincolo di anticipazioni
a favore di imprese affidatarie di opere per l’alta velocità) la Corte di
cassazione ha invece affermato la giurisdizione ordinaria perché si trattava di
attività imprenditoriale “anteriore al
1994” e pertanto confermando l’impianto dell’ordinanza 19667/2003 . A
conferma dell’orientamento assunto dalla ordinanza n. 19667/2003 in tema di
enti pubblici economici - C. cass. sez. un. civ., ord. n. 10973 del 25 maggio
2005. Per l’estensione del principio anche alle società controllate da s.p.a.
in mano pubblica, e che il controllo
sostanziale pubblico può sussistere anche con una partecipazione azionaria
inferiore al 50% , v. ord. 32/05 del 9 febbraio 2005 della C.
conti. Sez. Lombardia, est. Caso, per la vicenda ENEL-POWER, in Riv. Corte
dei conti, 2005, 1, pagg. 136 e ss., con
nota di F.LOMBARDO, In tema di giurisdizione della Corte dei conti in
ordine alla responsabilità degli amministratori di società per azioni
partecipate dallo Stato. e L.VENTURINI, Società, gruppi societari in “mano
pubblica” e salvaguardia delle risorse e dei fini di interesse generale
titolarità, funzione e servizio collettivo della giurisdizione di
responsabilità amministrativa intestata alla Corte dei conti, in Foro amm.-TAR-2005; L.VENTURINI, Giurisdizione
della Corte dei conti nei confronti di amministratori e dipendenti delle
amministrazioni, enti pubblici ed enti a prevalente partecipazione pubblica,
in www.amcorteconti.it; V.TENORE,
La nuova Corte dei conti: responsabilità,
pensioni, controlli, cit., p.44; R.URSI, Verso la giurisdizione esclusiva del giudice
contabile: la responsabilità erariale degli amministratori delle imprese
pubbliche, in Foro Amm.-C.d.
S.-2004-3, pp.693 e ss.; F.GALGANO, Le società in mano pubblica, in Trattato
di diritto civile e commerciale, Padova; A.SCOGNAMIGLIO, Attività
imprenditoriale e carattere strumentale dell’ente pubblico, in Riv.
trim. dir. pubb., 1989, pp. 412 e ss.; e G.ROSSI, Gli enti pubblici in
forma societaria, in Serv. Pubb. e appalti, 2004, 2, pp. 221;
M.LOTTINI, Bisogni non economici o attività non economiche. Sulla
controversa nozione comunitaria di “”organismo di diritto pubblico””, in
Serv.. pubb. e appalti, 2004-1,pp.99 e ss. M.ROLI, La privatizzazione
delle società di gestione di servizi pubblici locali dopo l’art. 35 della legge
448 del 2001, in Serv.pubb. e appalti, 2004, 3, pp. 349 e ss.; G.NAPOLITANO, Soggetti privati “enti
pubblici”, in Dir. amm., 2003,4,pp. 801 e ss.; L.R.PERFETTI-A.DE
CHIARA, Organismo di diritto pubblico, società a capitale pubblico e rischio
di impresa, in Dir. amm, 2004-1,pp.135 e ss.; G.GRUNER, Considerazioni
intorno alle società pubbliche dello Stato,in Serv. pubb. e app.,
2004, 4, pp.701 e ss. (I parte) e in Serv. pubb. e app., 2005-I, pp. 149
e ss (II parte); AA.VV .Organismi ed
imprese pubbliche, suppl. al n.4
Serv. pubb e app.-2004; R.URSI, Riflessioni sulla governance
delle società in mano pubblica, in Dir. amm., 2004-4-pp. 747 e ss.;
C.PINOTTI, La responsabilità degli amministratori di società, tra riforma
del diritto societario ed evoluzione della giurisprudenza, con particolare
riferimento alle società a partecipazione pubblica, in Riv. Corte dei
conti, 2004,5,pp.312 e ss.; M.G.DELLA SCALA, Le società legali
pubbliche, in Dir. amm., 2005,2,pp.391 e ss.; P. CHIRULLI, Autonomia pubblica e diritto
privato nell’amministrazione, Padova-CEDAM- 2005 (in particolare il cap. II
da pag. 96 e ss.); F.FRACCHIA,Studio sulle società “pubbliche” e rilevanza
della prospettiva pubblicistica, in Foro it., 2005, III,38 e ss.;
M.RISTUCCIA,La responsabilità ”sociale” erariale nelle società pubbliche,
in Riv. Corte dei conti, 2005,1, pp. 325 e ss.
[22]
V. anche Cass. sez. un. civ. n. 9096 del
3 maggio 2005, richiamata da L.VENTURINI, Corte di cassazione e
giurisdizione della Corte dei conti in questo primo scorcio dell’anno: in
particolare la sentenza n. 4511 del 1°
marzo 2006, cit. che osserva come la Corte dia “…un’interpretazione ampia,
coerente al nuovo modello di pubblica amministrazione, alla norma dell’art. 3
della legge professionale forense. Questa norma, dopo aver stabilito che
l'esercizio della professione di avvocato e' incompatibile con qualunque
impiego od ufficio retribuito, anche alle dipendenze di qualsiasi Amministrazione
o istituzione pubblica soggetta a tutela o vigilanza dello Stato, delle
Province e dei Comuni, stabilisce pero' che, in queste ultime ipotesi, possono
essere iscritti nell'elenco speciale annesso all'albo gli avvocati degli uffici
legali istituiti, sotto qualsiasi denominazione ed in qualsiasi modo, presso
tali enti, per quanto concerne le cause e gli affari propri dell'ente presso il
quale prestano la loro opera. Secondo le Sezioni Unite, la qualificazione di un
ente come societa' di capitali non e' di per se' sufficiente ad escludere la
natura di istituzione pubblica - e, quindi, ad impedire l'iscrizione
nell'apposito albo speciale dell'avvocato operante presso l'ufficio legale -
dovendo procedersi ad una valutazione in concreto, caso per caso. La natura di
istituzione pubblica è configurabile allorché una societa', le cui azioni siano
possedute prevalentemente, se non esclusivamente, da un ente pubblico,
costituisca lo strumento per la gestione di un servizio pubblico e quindi
faccia parte di una nozione allargata di pubblica amministrazione…”
[23]
G.D’AURIA, Amministratori e dipendenti di enti economici e società
pubbliche: quale “revirement” della cassazione sulla giurisdizione di
responsabilità amministrativa?, in Foro it., 2005, I, 2684 e ss.
[24] Cfr. Corte
dei conti- sezione prima centrale di appello n. 201 del 15 giugno 2005 che ha
confermato la sentenza emessa in primo grado dalla sezione regionale per il
Lazio (n. 2227 del 28 ottobre 2003), condannando i soci di una società in accomandita semplice che aveva stipulato un rapporto convenzionale
con la regione Lazio per lo svolgimento di corsi di formazione professionale,
risultati in parte non effettuati e per i quali, comunque risultavano prodotte
giustificazioni non veritiere di parte delle somme rendicontate. Tali
decisioni hanno affermato la diretta
convenibilità in giudizio di due persone fisiche, entrambi soci di società in
accomandita semplice che aveva stipulato
un rapporto convenzionale con la regione. In questo caso peraltro i soggetti sono
stati convenuti non in base all’affermazione della responsabilità contabile, ma
della sussistenza del rapporto di servizio dell’ente con la regione e del
conseguente rapporto di servizio dei soggetti , persone fisiche, che abbiano
gestito le risorse, anche in via di mero fatto. V. anche sez. reg. Abruzzo, n.
735 del 18 dicembre 2003, con riguardo all’erogazione di fondi comunitari per lo sviluppo regionale (FESR) ad
un’impresa individuale, finalizzati alla realizzazione di un progetto
innovativo nel settore tipografico. Pur giungendo ad un’assoluzione per
prescrizione, la sentenza ha ritenuto sussistere la giurisdizione contabile nei
confronti del soggetto percettore del contributo, nonché nei confronti del
commercialista incaricato del controllo sulla utilizzazione del finanziamento,
(evidenziando di contro la mancanza di elementi a carico dei funzionari che, in
buona fede avevano assentito l’erogazione) affermando che in ipotesi di fondi a
destinazione vincolata, il privato fruitore o destinatario del contributo
diviene il terminale di una attività di gestione di fondi pubblici, e come tale
si configura, sia pure occasionalmente, quale soggetto agente nell’interesse
della Pubblica Amministrazione e, qualora incida negativamente sul modo
d’essere del programma imposto dalla Pubblica Amministrazione - alla cui
realizzazione egli è chiamato a partecipare con l’atto di concessione del
contributo - e detta incidenza sia tale da poter determinare uno sviamento
dalle finalità perseguite, egli realizza un danno per l’ente pubblico, di
cui deve rispondere dinanzi alla Corte dei conti .Ulteriore significativa pronuncia è quella
contenuta nella sentenza, sempre della sez. Abruzzo, n. 631 del 25 agosto 2005
(est.Dammicco), con la quale è stato ribadito l’inserimento funzionale
nell’apparato della p.a. del privato che concorra all’elaborazione dei
programmi e piani operativi finalizzati ad ottenere l’erogazione di contributi
comunitari rivolti allo sviluppo imprenditoriale, il conseguente obbligo di
collaborazione del medesimo affinché le risorse siano correttamente utilizzate,
l’obbligo di restituzione del contributo nel caso di sua non corretta
finalizzazione (fattispecie relativa a contributi “plurifondo” per il settore
turistico), e la contestuale legittimità di un’istanza di “resa del conto”
rivolta alla società beneficiaria. Entrambe le pronunce trovano ora conferma
nella ordinanza delle sezioni unite n. 4511/2006. V. anche Per l’affermazione
di responsabilità del presidente di società cooperativa cfr. C. conti, sez. I
centrale n. 7 dell’11 gennaio 2006 (formazione professionale)
[25]
Che si collega anche all’evoluzione normativa come evidenziato da L.VENTURINI, Corte
di cassazione e giurisdizione della Corte dei conti in questo primo scorcio
dell’anno: in particolare la sentenza n.
4511 del 1° marzo 2006, cit. secondo cui “…tale rivisitazione
avviene sulla base della normativa vigente che, anche se risalente nel
tempo ( ma non bisogna dimenticare di far cenno alla L. n. 97 del 2001, la
quale rende chiara, con implicita ma evidente intenzione, l’attribuzione
giurisdizionale della Corte dei conti nei confronti degli amministratori e
dipendenti anche degli “enti a prevalente partecipazione pubblica”, id est
enti societari governati dalla mano pubblica), regge all’interpretazione
evolutiva ed alla dinamica dei mutamenti dell’organizzazione amministrativa…”
[26]
cfr. Cass.civ. sez. un. ord. 12 ottobre 2004, n. 20132 –vicenda UNALAT citata
nel testo.
[27]
Al riguardo v. A.CIARAMELLA, Il
concessionario privato di lavori pubblici e la giurisdizione della Corte dei
conti, in Foro amm.-CdS, 2004,6,pp. 1831 e ss. Un ulteriore aspetto che merita
approfondimento è quello del rapporto fra la chiamata in giudizio delle persone
fisiche e quella delle società, in relazione alla possibile estensione a queste
ultime del profilo soggettivo del dolo, con la conseguente responsabilità
solidale . Ciò quantomeno nel caso risulti che la società non si sia dotata di
un adeguato modello di organizzazione e
di un sistema di controllo interno atto a prevenire gli illeciti, con
riferimento ai principi ricavabili dal d.lgs. 231/2001, non apparendo nel caso
applicabili le conclusioni raggiunte dalla giurisprudenza in tema di
responsabilità sussidiaria (sez. riun. 25 febbraio 1997,n. 29/A; 19 gennaio
1999, n. 4/QM) . In argomento v. Trib. Roma, ordinanza 4 aprile 2003- est.
Fini; Trib. Roma, ordinanza 22 novembre 2002, est. Finiti; Trib. Pordenone,
sentenza 4 novembre 2002, est. Piccin, tutte in Foro it., 2004, II, 318
e ss; Trib. Milano, ordinanza 22 ottobre 2004, pres. ed est. Mannocci, in Foro
it., 2004, II, 269 e ss.; Trib. Milano, ordinanza 27 arile 2004, est.
Salvini e in particolare, per vari profili connessi anche al tema della revoca
di finanziamenti pubblici, v. Trib. Milano, ord. 28 marzo 2003, est. Belmonte,
entrambe in Foro it., 2004, II,
434 e ss.. v. anche L. BERTONAZZI, Il d.lgs. n. 231 del 2001 e il
nuovo modello sanzionatorio dei soggetti collettivi, in Dir. proc. amm.,
2001, pp. 1166 e ss; S.BARTOLOMUCCI,”Corporate governance” e responsabilità
delle persone giuridiche.Modelli preventivi ed efficacia esimente ex d.lgs.
231/2001, Milano, 2004; M.GALDIERI, L’assenza di un vantaggio economico
non esclude l’applicazione delle sanzioni, in Guida al diritto, 15
aprile 2006, pagg. 63 e ss, nota a sent. Cass. pen. sez. II, 20 dicembre
2005-30 gennaio 2006, n. 3615, Cesqui-ric. Jolly Mediterraneo srl.; D.CORRADO,,
L’organismo di vigilanza previsto dal d.lgs. 231/2001, in Diritto
societario, collana “Management” – ed.
IL SOLE 24 ORE-Univ. Bocconi-La Repubblica, 2006, pagg.
278 e ss.
[28]
Per il caso del funzionario di fatto v. cass. sez. un. ord. n. 19661 del
22 dicembre 2003