Erogazioni ai settori produttivi e giurisdizione della Corte dei conti

 

Con ordinanza assunta il  10 marzo 2006[1], il giudice designato della sezione regionale della Corte dei conti per la Campania (est. Cassaneti- pm Laino) ha confermato il sequestro conservativo eseguito nei confronti di un soggetto privato, percettore di risorse pubbliche erogate in base alla legge 488/1992 , per l’importo di 65 mila euro , nei confronti del quale erano emersi illeciti, sotto il profilo penale e di danno per l’erario, in considerazione della rilevata falsità di dichiarazioni autocertificative prodotte al fine di ottenere il finanziamento.

L’ordinanza costituisce la prima diretta applicazione della affermazione di giurisdizione della Corte dei conti, nella specifica materia, fornita, in diversa vicenda (peraltro originata da un procedimento azionato dalla stessa Procura regionale della Corte dei conti per la Campania)  dalla Corte di Cassazione, sezioni unite civili, ordinanza n. 4511 del 1° marzo 2006.

La pronuncia della Corte di cassazione si pone come  un ulteriore importante passo del percorso di affermazione della giurisdizione di responsabilità amministrativa in settori un tempo ad essa preclusi e di sempre maggiore interesse ed importanza per i profili sia oggettivi che soggettivi, in relazione alle necessità di un controllo effettivo ed efficace sul corretto uso di risorse pubbliche trasferite ai settori economici[2]. 

La fattispecie esaminata dalla Corte di cassazione atteneva ad un finanziamento erogato nell’ambito di un programma operativo comunitario diretto allo sviluppo regionale, nel contesto della politica di coesione dell’Unione europea che viene attuata per la maggior parte attraverso l’erogazione di risorse da parte dei fondi strutturali e del fondo per il sostegno all’agricoltura.[3]

Alla società convenuta dinanzi alla Corte dei conti nel giudizio di responsabilità contabile era stato contestato di aver indebitamente richiesto e poi ottenuto la corresponsione di un finanziamento di lire 355.200.000 per la realizzazione di un impianto di innevamento programmato da eseguirsi in una località turistica.

Dagli accertamenti eseguiti era emerso che nonostante il progetto prevedesse l’installazione di macchinari nuovi di fabbrica, 24 macchine erano state, invece, acquistate dalla società sin da epoca precedente e successivamente, previo finalizzato ristorno, simulatamene riacquistate. Poiché il danno era stato reso possibile anche dalla carente attività di controllo dell’istituto di credito concessionario dell’attività istruttoria relativa alla erogazione del finanziamento, anche la banca era stata citata in giudizio in via sussidiaria[4] dal procuratore regionale.

Contrariamente all’avviso espresso dal procuratore generale presso la Corte di cassazione, che si era pronunciato per l’affermazione della giurisdizione ordinaria[5] le sezioni unite hanno osservato che tale posizione è ormai “estranea allo sviluppo dell’interpretazione giurisprudenziale nella materia, maturato in relazione al progressivo operare dell’amministrazione tramite soggetti non organicamente inseriti nella stessa  e del sempre più frequente operare di questa al di fuori degli schemi del -per molti versi superato – regolamento di contabilità di Stato, che ai fini del riconoscimento della giurisdizione della Corte dei conti, ritiene del tutto irrilevante il titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro è svolta[6] , potendo consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio[7], ma anche in una concessione amministrativa od un contratto privato. Ancora hanno rilevato che il baricentro per discriminare la giurisdizione ordinaria da quella contabile si è spostato dalla qualità del soggetto (che può ben essere un privato od un ente pubblico non economico) alla natura del danno e degli scopi perseguiti, cosicché ove il privato , per sue scelte , incida negativamente sul modo di essere del programma imposto dalla pubblica amministrazione, alla cui realizzazione egli è chiamato a partecipare con l’atto di concessione del contributo, e la incidenza sia tale da poter determinare uno sviamento dalle finalità perseguite egli realizza un danno per l’ente pubblico (anche sotto il mero profilo di sottrarre ad altre imprese il finanziamento che avrebbe potuto portare alla realizzazione del piano così come concretizzato ed approvato dall’ente pubblico con il concorso dello stesso imprenditore), di cui deve rispondere dinanzi al giudice contabile (ex plurimis Cass. sez. un. n. 8450/98, 926/99, 11309/95)”.

Le sezioni unite nell’affermare la giurisdizione della Corte dei conti nei confronti della società che aveva percepito i fondi, incidentalmente hanno affermato anche che non è “…ovviamente in discussione tale giurisdizione…” nei confronti dell’istituto di credito[8] ugualmente convenuto nel giudizio di responsabilità nella qualità di concessionario per omessa vigilanza.   

Come anticipato l’ordinanza contiene numerosi spunti di particolare interesse.

Innanzitutto conferma l’equiparazione, ai fini della rilevanza in tema di responsabilità amministrativo contabile, dei fondi nazionali e di quelli comunitari[9].

L’ utilizzo corretto di tali risorse è oggetto di costante interesse da parte delle istituzioni comunitarie e nazionali in considerazione della necessità che gli scopi della loro erogazione non siano vanificati pratiche illecite o truffaldine sicché la normativa comunitaria prevede un articolato sistema di controlli e, sempre in sede comunitaria sono state adottate convenzioni[10] dirette alla prevenzione e repressione penale[11] delle irregolarità e delle frodi.

Il tema della corretta utilizzazione dei fondi comunitari è anche oggetto , per espressa previsione normativa, dell’attività di controllo della Corte dei conti (art. 3 della legge 14 gennaio 1994 n. 20) che vi adempie attraverso le analisi generali e speciali della apposita sezione centrale affari comunitari ed internazionali nonché attraverso indagini specifiche sull’utilizzo dei fondi da parte delle varie amministrazioni oggetto dei programmi di controllo sulla gestione.

La configurazione di un rapporto di servizio fra pubblica amministrazione e soggetti beneficiari dei fondi ha anche condotto alla instaurazione di giudizi di responsabilità amministrativo contabile in correlazione alla loro irregolare o illecita utilizzazione.

L’esercizio dell’azione di responsabilità si è inoltre rivelato particolarmente efficace in considerazione delle possibilità di cautela consentite dal processo contabile e dal ricorso al sequestro conservativo, rispetto ai mezzi cautelari più ridotti esplicabili in sede penale, nonché in considerazione delle difficoltà operative del processo penale e le relative lentezze procedurali, che  non appaiono compensate dalle procedure amministrative di recupero[12] le quali, in presenza di denunce penali sono normalmente sospese in attesa della definizione del procedimento penale, anche in applicazione della disciplina regolamentare comunitaria. L’esito del procedimento penale, pertanto condiziona fortemente anche le attività di recupero e le eventuali definizioni per prescrizione o per difetto di dolo determinano nei fatti la mancata proficua definizione delle procedure amministrative. 

I mezzi di cautela a disposizione del  pubblico ministero contabile, peraltro sono stati anche recentemente rafforzati con la previsione, nella legge 266/2005 (legge finanziaria per il 2006- art. 1 comma 174) della possibilità, per tale ufficio di “..tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dalla procedura civile, ivi compresi i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, titolo III, capo V, del codice civile“[13]

Nella materia, come evidenziato dalla ordinanza, vengono in rilievo, con aspetti di novità   sia i profili del danno che quelli soggettivi.

Per ciò che attiene al danno, si è osservato che operando i finanziamenti comunitari  in regime di addizionalità (ovvero i programmi sono finanziati in parte con risorse comunitarie ed in parte con risorse nazionali) ne deriva che gli illeciti riguardino contemporaneamente risorse nazionali (statali o regionali) e risorse comunitarie.

La giurisprudenza contabile ha affermato che anche con riguardo a fattispecie relative all’erogazione di risorse comunitarie il danno si configura comunque a carico dell’amministrazione nazionale (Stato, Regione, ente locale o altro) destinataria del finanziamento, che una volta assegnato all’ente entra a far parte delle risorse del medesimo. Il cattivo utilizzo di dette risorse si risolve in un pregiudizio per l’ ente stesso e per la collettività di cui l’ente è soggetto esponenziale[14].

Tale impostazione è stata condivisa dalla Corte di cassazione, che con sent. sez. un. n. 926/99 in ordine alla identificazione dell’ente pubblico danneggiato quale quello cui sono trasferiti i fondi, nonché la tesi per la quale l’utilitas dei corsi di formazione professionale spetta alle Regioni, cui è devoluta la competenza ex artt. 117 e 118, risultando non rilevante, ai fini dell’individuazione della giurisdizione, la provenienza dai fondi dalla Comunità europea o dalla Stato.

La sostanziale equiparazione del danno nazionale al danno alla Comunità è stata apertamente affermata nella sentenza della sez. giurisdizionale regione Lombardia, n. 528 del 25 marzo 2004--est. Tenore [15] che ha  riconosciuto la diretta azionabilità, innanzi alla Corte dei conti italiana di un danno subito dall’Unione in relazione ad un indebito utilizzo, da parte di amministratori comunali, di un contributo comunitario, richiamando il principio di cui all’art. 1 comma 4 della legge 20/1994 circa la giurisdizione della Corte dei conti anche per i danni cagionati ad “ente diverso da quello di appartenenza”, per individuare, quale “ente diverso” la stessa Comunità europea ed aggiungendo il richiamo al disposto dell’art. 280 del Trattato della Comunità europea che ha affermato il principio dell’assimilazione secondo il quale gli Stati membri, nel combattere le frodi che ledono gli interessi finanziari della Comunità adottano le stesse misure previste per la tutela degli interessi finanziari nazionali.

La Corte di cassazione aveva peraltro già  ritenuto , in tema di truffa aggravata ex art. 640 c.p. in relazione ai fondi agricoli (FEAOG-Garanzia) che la Comunità va considerata ente pubblico nel nostro ordinamento oltre che in quello comunitario (Cass. pen. s.u. 24/1/1996), così come la C. conti, sez. I , con la sentenza 24 luglio 1989 n. 316 in materia doganale, aveva configurato un danno comunitario (“...è configurabile un danno all’erario CEE ogni qual volta in un singolo Stato membro si verifichi un’evasione di dazi doganali su merci provenienti da paesi terzi...”) ritenendo “...titolare dell’azione di  recupero in danno del responsabile lo Stato che è tenuto a conferire l’equivalente dazio...”.

La situazione di danno per l’erario, anche  con riguardo a fattispecie relative a risorse comunitarie è pertanto costituita dalla loro indebita destinazione a finalità diverse da quelle previste, in modo che sia  vanificato lo scopo dell’erogazione medesima, e ciò sotto diversi profili:  a) al momento dell' erogazione, se essa è disposta al di fuori dei presupposti di legge e di fatto; b) dopo l'erogazione, nella vigenza del vincolo di destinazione se esso non è rispettato ovvero se tale vincolo sia leso; e) al momento in cui sorto il diritto al recupero (perché i contributi sono stati erogati non correttamente ovvero  non è rispettato il loro vincolo di destinazione) e non si procede tempestivamente ed efficacemente al loro recupero, anche coattivo.

Ciò consente di far rientrare nella fattispecie sia le ipotesi in cui si concretizzi una concorrente fattispecie penale (“frode comunitaria”  in senso proprio) sia che si configuri un’irregolarità che incida sostanzialmente sulle finalità del finanziamento.

In tal senso va menzionata l’ordinanza Sezioni unite civili della Corte di cassazione, 12 ottobre 2004, n. 20132 (vicenda UNALAT)  che ha affermato come lo sviamento della destinazione stabilita dai regolamenti comunitari in ordine alle risorse relative alle indennità concernenti la produzione di latte bovino costituisce danno erariale [16]- [17]

. 

Le vicende richiamate hanno normalmente configurato come possibili responsabili in sede amministrativo contabile, i funzionari responsabili dei procedimenti di erogazione e controllo, in ordine alle omissioni , perlopiù dolose e con risvolti di rilievo penale, ovvero gravemente colpose.

 

Nel settore della formazione professionale, tuttavia, si è affermato che il necessario rapporto di servizio sia stato individuato anche nei confronti di soggetti privati attuatori dei programmi di formazione, con imputazione di responsabilità anche “contabile” in relazione al maneggio comunque attuato, di denaro pubblico.

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, ripetutamente investite della questione di giurisdizione hanno accolto tale impostazione, rilevando che ( Cass. sez. un. civ., n. 8143/2002  del 12 ottobre 2001) , “…Come è stato osservato da queste sezioni unite in fattispecie identica  (sentenza n. 926 del 1999),  la problematica circa l’applicabilità dell’innovativo principio di cui all’art. 3, lett. C bis, della legge 639 del 1996 ai fatti di responsabilità amministrativo-contabile di amministratori  pubblici precedenti all’entrata in vigore della legge n. 20 del 1994,(danno all’ente diverso da quello di appartenenza)   non viene in considerazione  in quanto deve ritenersi che l’ente danneggiato sia proprio la regione …Infatti, non importa la provenienza dei fondi (dallo Stato italiano o dall’Unione europea) dal momento che essi entrano nel bilancio regionale eliminando qualsiasi rapporto finanziario diretto tra ente erogatore e beneficiario del contributo (Cass., sez. un. 27 luglio 1993, n. 8385). Per individuare l’ente danneggiato, quindi, non rilevano l’appartenenza o la provenienza dei finanziamenti, bensì il soggetto a favore del quale il finanziamento è stato disposto e che quindi viene ad essere privato dell’utilitas che gli sarebbe derivata dal corretto uso dei fondi (Cass. sez. un. 26 agosto 1998 n. 8450, cfr. anche Cass. sez. un. 8 giugno 1994 n. 5567). Ora, trattandosi di finanziamento per corsi di formazione professionale e, quindi, di materia di stretta pertinenza delle regioni, l’ente beneficiario della relativa utilitas non può che essere la regione stessa, incaricata anche dell’organizzazione dei corsi. Ciò vale anche con riguardo alla responsabilità delle imprese, o, comunque, dei soggetti incaricati della concreta attuazione dei corsi alla stregua del principio secondo il quale l’affidamento da parte di una regione ad un ente privato    della gestione di corsi di formazione professionale, disciplinati e finanziati dalla pubblica amministrazione, instaura un rapporto di servizio con detto ente e, quindi, ne implica l’assoggettamento alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità per danno erariale (ex plurimis: Cass. sez. un. 17 ottobre 1991 n. 10963 e 28 ottobre 1995 n. 11309)…” ) [18]-[19]

Ancora la Suprema Corte, con sentenza n. 14473/02 in data 10 ottobre 2002 ha confermato la sussistenza del rapporto di servizio in relazione all’affidamento di corsi di formazione professionale ad un ente privato da parte di una regione, precisando inoltre che si configura la legittimazione passiva anche dei singoli soggetti che abbiano, ancorché indebitamente, avuto il maneggio dei fondi destinati alla formazione, a titolo di responsabilità contabile.

L’estensione della giurisdizione a soggetti privati non dipendenti pubblici, in virtù dell’instaurato  rapporto di servizio ha riguardato, inizialmente gli enti privati che, in virtù di rapporti convenzionali, divenivano destinatari di contributi pubblici per l’espletamento dei corsi, dandosi luogo ad una variegata casistica di fattispecie dannose. L’ulteriore passaggio è stata la configurazione delle diretta convenibilità in giudizio, a titolo di responsabilità contabile degli amministratori degli enti e delle società, in quanto contabili di fatto.

Una successiva espansione dell’ambito della giurisdizione è stata segnata dalla già citata ordinanza UNALAT che, oltre al profilo del danno, ha confermato la sussistenza della giurisdizione nei confronti dell’associazione UNALAT, ma anche del presidente dell’associazione, sulla base del medesimo instaurato rapporto di servizio[20]. In tal modo , ma anche per effetto dei nuovi assetti giurisprudenziali determinati dall’ordinanza Cass sez. un civ. 19667/2003  e in particolare dalla sentenza Cass. sez. Un. civ., n. 3899 del 26 febbraio 2004 (SOGEMI) sono ora soggetti alla giurisdizione contabile  oltre agli amministratori e dipendenti di enti pubblici economici e società in mano pubblica[21] anche “…gli amministratori e dipendenti di strutture private (società, associazioni, fondazioni) che operino nell’ambito di un “rapporto di servizio”[22] con le pubbliche amministrazioni , per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali [23]-[24].

 

L’ordinanza della Corte di cassazione e la pronuncia del giudice designato della sezione Campania, confermano quindi da un lato l’ ampliamento del quadro generale delle posizioni soggettive rientranti nella giurisdizione della Corte dei conti[25]. In tal modo, con riguardo alle figure societarie, oltre alla ormai affermata estensione della giurisdizione nei confronti di amministratori e dipendenti di enti pubblici economici e società in mano pubblica, sussiste la giurisdizione sia direttamente nei confronti di società direttamente in rapporto di servizio con la p.a. (es società concessionarie di lavori pubblici; banche incaricate del servizio di tesoreria e di riscossione; soggetti societari incaricati di funzioni di certificazione o controllo ovvero di distribuzione di risorse pubbliche [26]) sia dei soggetti operanti nell’ambito di dette società, o in ragione del rapporto contabile o in virtù di specifici rapporti di legittimazione pubblici (cfr. sezione prima centrale di appello n. 152/2004/A del 5 maggio 2004 che ha confermato sez. Lazio n. 2876/02, per l’autonoma legittimazione di un dipendente della società concessionaria di lavori pubblici che rivesta le funzioni di direttore dei lavori[27] nonché del socio “amministratore di fatto”[28] della società concessionaria).

Dall’altro vengono sostanzialmente a completare il quadro delle garanzie finanziarie estendendo a tutte le erogazioni pubbliche attuate nell’ambito di programmi (comunitari o nazionali) perseguiti dalla pubblica amministrazione, la giurisdizione della Corte dei conti, che giunge così ad integrarsi maggiormente con gli altri sistemi di tutela giudiziaria ed amministrativa, assumendo una valenza che va oltre al già evidenziato profilo di possibile attivazione di incisive misure di cautela. Infatti la decisione di condanna emessa nei confronti di un percettore costituisce un accertamento giurisdizionale nei confronti del medesimo, valorizzabile sia nei confronti della Comunità europea con riguardo alla concreta azione di tutela delle risorse comunitarie da parte dello Stato membro, sia nei confronti dello stesso percettore non soltanto sotto il profilo della esecuzione coatta, ma ancor prima quale elemento di affermazione della certezza, liquidità ed esigibilità del credito a valere su eventuali altre erogazioni di cui il medesimo avesse eventualmente diritto (compensazione).      .  

 

 

dr. Paolo Luigi Rebecchi

Vice procuratore generale della Corte dei conti



[1] in www.amministrazione-contabilità.it - Diritto “…Il profilo da trattare in via preliminare, per ricostruire pur se in modo sintetico i connotati di merito della vicenda all’attenzione del Giudice e sempre al fine di verificare la sussistenza dei presupposti necessari per la conferma della misura cautelare già stabilita con decreto presidenziale depositato il 24 gennaio 2006, è quello dell’ingiustizia del danno. Orbene, la sussistenza di un ingiusto depauperamento del pubblico patrimonio emerge incontrovertibile dal fatto che il contributo di £ 127.521.437 (€ 65.859,31) incassato nell’anno 2001 dal signor M.C.  giusta d.m. 26809 del 20.11.1996 del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato (cfr. allegati nn. 1, 2, 3 e 4 alla relazione G.d.F.), da lui ottenuto a seguito della domanda di finanziamento presentata in data 03.05.1996 alla Banca concessionaria M. T. s.p.a. per il potenziamento dell’attività di registrazione ed elaborazione dati, di consulenza economico-finanziaria, di bilancio e di organizzazione amministrativo contabile svolta dalla C.. di C. M. & C. s.n.c. (cfr. allegato n. 5 alla relazione G.d.F.), è stato utilizzato dall’odierno convenuto per acquistare dei beni strumentali, indicati nell’elenco delle relative fatture d’acquisto trasmesso dal C. al predetto dicastero per il tramite della citata Banca concessionaria a dimostrazione dell’avvenuta realizzazione del progetto (cfr. allegato n. 6 alla relazione G.d.F.), che non sono stati rinvenuti presso la sede della società dai militari della Guardia di Finanza che vi hanno svolto un sopralluogo in data 08.04.2002 (cfr. verbale, allegato n. 9 alla relazione G.d.F.), cioè due giorni prima della data in cui l’iniziativa oggetto delle agevolazioni avrebbe dovuto entrare a regime secondo quanto dichiarato dallo stesso signor C. (cfr. allegato n. 11 alla relazione G.d.F.). Di tali beni, soltanto tre stampanti e una fotocopiatrice sono stati rinvenuti nel corso del sopralluogo, ma si è nel contempo riscontrato che non solo essi risultavano privi della targhetta identificativa che avrebbe dovuto contraddistinguerli come ricompresi nel progetto 3013/96 ammesso a finanziamento ma anche che venivano utilizzati dai dipendenti dello studio professionale del C. per la gestione delle contabilità dei clienti dello studio di consulenza fiscale da questi gestito in proprio (cfr. ancora verbale sopralluogo del 08.04.2002, allegato n. 9 alla relazione G.d.F.). Dall’assunzione di informazioni effettuata in data 09.04.2002 dai militari di p.g. (cfr. allegato n. 10 alla relazione G.d.F.) nei confronti del signor C. è emerso che la C., di cui egli è legale rappresentante, non aveva più nella propria disponibilità i beni acquistati mediante il finanziamento in questione, che alcuni di essi venivano utilizzati per scopi privati dallo stesso C. e che dei restanti (la maggior parte) questi non era in grado di riferire né il periodo né il motivo per cui non si trovassero più nella disponibilità materiale della C. e non fossero pertanto destinati allo scopo per cui la società aveva beneficiato del finanziamento previsto dalla legge 488/1992. Successivamente, il signor C. comunicava alla Banca concessionaria con missive del 18.04 e del 18.05.2002 che i beni strumentali acquistati erano stati quasi tutti restituiti alla ditta fornitrice per riparazioni in quanto difettosi e che se ne prevedeva la riconsegna entro il mese di settembre 2002; tale circostanza veniva peraltro smentita, facendo emergere la falsità delle dichiarazioni rese dal convenuto, nel mese di marzo del 2003 dal titolare della ditta fornitrice, signor V. P., il quale riferiva che i beni a lui restituiti per riparazioni erano soltanto sei (appositamente elencati) e che gli stessi sarebbero stati riconsegnati appena terminate le riparazioni stesse (cfr. ordinanza n. 181/ug/1283 del G.I.P. del Tribunale di Sala Consilina, depositata il 09.06.2003, di convalida del sequestro preventivo disposto in danno del signor Michele C., allegato n. 12 alla relazione G.d.F.). Orbene, ciò conduce senza ombra di dubbio a ritenere che l’erogazione di fondi pubblici a favore della C.  avvenuta nell’anno 2001 non ha trovato alcun riscontro nell’effettiva realizzazione dello scopo cui era preordinata, nel senso che la p.a. concedente il finanziamento non ha conseguito in ragione di esso alcuna utilitas, il che fa incontrovertibilmente emergere l’esistenza di un ingiustificato depauperamento del patrimonio pubblico, da quantificare nell’intero importo del contributo ingiustamente erogato (£ 127.521.437, pari a € 65.859,31).  Passando ad esaminare la condotta causativa del danno erariale, va in primo luogo precisato che il Pubblico Ministero contesta al convenuto l’aver dato ai beni acquistati grazie a un finanziamento rivolto a una finalità d’interesse pubblico una destinazione diversa da quella cui era preordinata l’erogazione della somma stabilita, destinazione che potrebbe consistere nel semplice non utilizzo, nell’appropriazione in quanto tale e perfino nella realizzazione di opere di interesse aziendale sì ma comunque non rientranti in quello per cui fu concesso il finanziamento. Tale diversa destinazione, che ha determinato in sede penale la contestazione al C. del reato di malversazione in danno dello Stato ai sensi dell’art. 316 bis c.p. (cfr. ancora ordinanza G.I.P. depositata il 09.06.2003), ha correttamente indotto il requirente contabile a rilevare a carico del medesimo C. l’adozione di una condotta connotata da dolo perché scientemente e volontariamente violativa delle disposizioni poste a regolamentazione della concessione e dell’effettiva erogazione del finanziamento di che trattasi. La violazione delle disposizioni menzionate, invero, emerge evidente dallo stridente contrasto tra quanto autocertificato dal C. in ordine alla compresenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge per l’erogazione delle agevolazioni economiche, ivi compreso il mantenimento del finanziamento, e quanto rilevato in sede di verifica in loco dai militari G.d.F. in merito all’assenza presso i locali della C. della totalità dei beni strumentali per il cui acquisto è stato chiesto ed ottenuto il finanziamento di che trattasi e dunque all’avvenuta utilizzazione dei beni acquistati (o del contributo ricevuto per l’acquisto dei beni stessi) per finalità del tutto inappropriate. L’elemento soggettivo che ha informato la sopra descritta condotta antigiuridica del C. è stato correttamente individuato come dolo, poiché è affatto verosimile ipotizzare che egli dichiarasse la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge per l’attribuzione e per l’effettiva erogazione del contributo a favore della C. di cui è legale rappresentante, presupposti e requisiti in realtà insussistenti, con la consapevole finalità di ottenere il predetto finanziamento a dispetto di tale insussistenza, cioè proprio allo scopo di conseguire un ingiustificato arricchimento con corrispondente depauperamento del patrimonio pubblico. Va pertanto rilevata l’illiceità della condotta causativa del danno erariale e la sua ascrivibilità all’elemento soggettivo del dolo. Al che consegue l’imputabilità delle conseguenze di siffatta condotta illecita con vincolo di solidarietà al signor M. C. e alla società C.  da lui legalmente rappresentata, stante l’applicabilità nella fattispecie dell'art. 1, comma 1 quinques, della legge 14 gennaio 1994 n. 20 il quale ha previsto una responsabilità solidale di coloro che concorrano alla produzione dell'evento dannoso a titolo di dolo o abbiano conseguito un indebito arricchimento.  Sotto l’ulteriore profilo della sussistenza del rapporto di servizio, questo va ritenuto ad avviso di questo Giudice, conformemente alla prospettazione della Procura, intercorrente tra la società C., legalmente rappresentata dal signor M. C. e fruitrice del finanziamento illecitamente ottenuto, e il Ministero dell’Industria, Commercio e Artigianato (oggi Ministero delle Attività Produttive), erogatore del contributo. Tale orientamento è invero conforme al significato attribuibile alle norme costituzionali e di settore concernenti il giudizio di responsabilità amministrativo-contabile, così come interpretate dalla giurisprudenza di questo Giudice, confermata in molteplici decisioni delle Sezioni unite della Corte di Cassazione (cfr. SS.UU. Corte di Cassazione, ordinanza n. 19667 del 22.12.2003; n. 335/2004; n. 3899/2004). A voler ulteriormente precisare, deve inoltre ricordarsi la copiosa giurisprudenza, sia della Corte di cassazione che di questa Corte, proprio in materia di finanziamenti comunitari erogati a società private, che individua l'esistenza del rapporto di servizio, fondante la responsabilità amministrativa, in capo al legale rappresentante della società destinataria dei fondi pubblici quale “terminale di un'attività di gestione di fondi pubblici e pertanto soggetto agente nell'interesse della Pubblica Amministrazione” (cfr. Cass. SS.UU. Ord. 00715 del 22/1/2002; nonché Corte dei conti, II Sez. Centr. Appello n. 322/2004; II Sez. n. 337/2000; Sez. Abruzzo n.ri 735/2003, 311/2004 e 631/2005; Sez. Basilicata n. 458/2002; Sez. Veneto 67/2006). In particolare, la recentissima sentenza n. 4511 del 01.03.2006 della Corte di Cassazione, SS.UU. Civili, ha affermato che: a) è tutto irrilevante il titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro è svolta, potendo consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, ma anche in una concessione amministrativa od in un contratto privato; b) il baricentro per discriminare la giurisdizione ordinaria da quella contabile si è spostato dalla qualità del soggetto (che può ben essere un privato od un ente pubblico non economico) alla natura del danno e degli scopi perseguiti, cosicché ove il privato, per sue scelte, incida negativamente sul modo d'essere del programma imposto dalla Pubblica Amministrazione, alla cui realizzazione egli è chiamato a partecipare con l'atto di concessione del contributo, e la incidenza sia tale da poter determinare uno sviamento dalle finalità perseguite, egli realizza un danno per l'ente pubblico (anche sotto il mero profilo di sottrarre ad altre imprese il finanziamento che avrebbe potuto portare alla realizzazione del piano così come concretizzato ed approvato dall'ente pubblico con il concorso dello stesso imprenditore).  Seguendo tale recente ma del tutto accreditabile orientamento giurisprudenziale, dal quale questo Giudice non ritiene di doversi discostare, è doveroso affermare la sussistenza del rapporto di servizio con riferimento a fattispecie – quale quella in esame - di irregolarità gestorie concernenti fondi pubblici assegnati a privati. Di modo che deve riconoscersi la sottoponibilità di tali soggetti alla giurisdizione contabile nel caso in cui essi abbiano dato luogo, con la loro condotta (auto)certificativa, alla erogazione del finanziamento, potendosi in tali ipotesi configurare il soggetto privato fruitore o destinatario del contributo, consistente nell’assegnazione di fondi a destinazione vincolata, come terminale di una attività di gestione di fondi pubblici e cioè come soggetto agente – pur se occasionalmente - nell’interesse della p.a., il che gli impone di comportarsi, nel procedimento amministrativo finalizzato all’erogazione del contributo, secondo canoni di leale collaborazione e correttezza, sia nella fase di produzione della documentazione e sia in quella di utilizzazione delle somme erogate allo scopo per il quale sono state assegnate, pena la sottoposizione all’azione di responsabilità amministrativo-contabile. Orbene, la conferma della sussistenza di siffatti obblighi in capo ai privati imprenditori che intendano avvalersi dei benefici oggetto della vicenda esaminata si rinviene – così come validamente prospettato dalla Procura - anche nelle disposizioni normative che ne disciplinano l’erogazione, e in particolare, ancor più che nella legge n. 488/92 (la quale detta disposizioni sul rifinanziamento degli incentivi alle attività produttive, nel quadro degli interventi per il Mezzogiorno, previsti dalla precedente legge n. 64/89) nel d.m. n. 527/95, cui è stata demandata la compiuta disciplina della procedura di erogazione dei finanziamenti di che trattasi. Nella formulazione del citato d.m. siccome in vigore all’epoca dei fatti, erano, come sono tuttora, previsti svariati adempimenti autocertificativi, nei quali individuare compiti di intermediazione amministrativa, idonei a radicare il descritto rapporto di servizio, inerenti la sussistenza dei presupposti e dei requisiti necessari sia per accedere al contributo, sia per ottenerne l’effettiva erogazione e sia per mantenerne invariato l’ammontare, in ogni caso finalizzati a garantire l’effettiva attuazione del programma di investimento presentato originariamente dall’impresa (artt. 4, comma 4°, 5, comma 3°, 7 e 9 del d.m. 527/95). Dichiarazioni autocertificative che assumevano particolare rilievo in considerazione del fatto che la relazione finale della banca concessionaria e la conseguente adozione del provvedimento ampliativo ministeriale avvenivano soltanto in virtù di esse e cioè sulla base di un controllo meramente cartolare (artt. 9, comma 6°, e 10 d.m. cit.).  Pertanto, sulla scorta delle considerazioni che precedono devono ritenersi sussistere (sempre allo stato degli atti, e senza efficacia di giudicato) tutti gli elementi costitutivi della pretesa azionata. Per quanto concerne il fumus boni iuris (o apparente titolarità del credito, che è primo requisito del sequestro ex art. 671 c.p.c.), appaiono convincenti le argomentazioni già poste a fondamento dell’ordinanza G.I.P. depositata il 09.06.2003, alle quali ha operato ulteriore rinvio il P.M. di udienza. Invero, emerge chiaramente dagli atti di causa già sopra citati che, pur essendo avvenuta l’effettiva erogazione a favore della C.  di M. C. & C. s.n.c. l’effettiva erogazione di una sovvenzione pubblica di € 65.859,31 per la realizzazione di un programma d’investimento (destinato a dotare la società di beni strumentali per l’attività di consulenza contabile e aziendale) nel quadro delle iniziative a favore della attività produttive nelle aree depresse del Paese, a seguito di apposita domanda presentata dal C. (cfr. allegato n. 5 alla relazione G.d.F.), la quasi totalità dei beni in questione non veniva rinvenuta nel sopralluogo effettuato dai militari p.g. in data 08.04.2002 (cfr. allegato n. 9 alla relazione G.d.F.), cioè nell’imminenza della pure asserita - dallo stesso C. (cfr. allegato n. 11 alla relazione G.d.F.) – data di entrata a pieno regime dell’attività (10.04.2002). Correttamente, inoltre, lo stesso P.M. di udienza ha ricordato quanto rilevato nel verbale di sopralluogo redatto in data 08.04.2002 dai militarI G.d.F., da cui emerge come il C. non sia stato in grado di fornire alcuna giustificazione verosimile in ordine al motivo per cui i beni acquistati mediante l’utilizzo del contributo pubblico incassato non si trovassero nei locali individuati come sede societaria C., né in merito al luogo in cui essi fossero rinvenibili. Il che costituirebbe significativo indizio – sempre secondo quanto rilevato dal P.M. all’udienza odierna – del fatto che i beni non siano stati effettivamente acquistati e che sia pertanto seriamente ipotizzabile la falsità delle fatture rilasciate dalla ditta VIP Computer di P. V., su cui del resto sono in corso ad oggi ulteriori indagini. Orbene, pur senza volersi in questa sede addentrare nell’effettività o meno dell’acquisto dei beni fatturati dalla ditta V.C. – stante l’insufficienza di elementi probatori sinora acquisiti nell’uno o nell’altro senso – ciò di cui non ritiene questo Giudice potersi dubitare è l’avvenuta destinazione ad opera del C. dei fondi pubblici erogati in favore della società da lui rappresentata, in ragione di dichiarazioni non veritiere, a scopi del tutto difformi da quelli prestabiliti dal Legislatore e l’avere così ottenuto un vantaggio economico del tutto illecito, così frustrando obiettivamente la destinazione del contributo ricevuto. Deve pertanto concludersi sul punto ritenendo sussistente nella fattispecie esaminata il requisito del fumus boni iuris richiesto dall’art. 671 c.p.c. perché possa farsi luogo alla conferma della richiesta misura cautelare, potendosi ritenere operata una delibazione delle prove in base alle quali dedurre nel caso che occupa una  certa parvenza di attendibilità delle pretese del creditore sequestrante. Quanto, poi, al requisito del periculum in mora (anch'esso necessario ai fini della concessione del sequestro conservativo) esso consiste, da una parte, nel fondato timore del creditore istante di un possibile danno futuro ed eventuale per il suo diritto di credito, tutelabile con la misura cautelare; dall'altra, in una reale situazione di pericolo, determinata dalle effettive condizioni in cui sia venuto a trovarsi il debitore. Esso va individuato, quindi, nel timore (pericolo) che nel tempo occorrente per agire giudizialmente al fine di ottenere un titolo esecutivo, il patrimonio del debitore possa divenire insufficiente al materiale soddisfacimento della pretesa erariale. E' appena il caso di ribadire che anche un siffatto pericolo va riguardato, ed accertato, nell'ambito di una situazione probabile e non nell'ambito di una situazione possibile, per la natura sommaria del giudizio cautelare. La condizione dell'azione cautelare in questione, secondo un indirizzo giurisprudenziale di questa Corte ormai consolidato, si ritiene sussistente in presenza di circostanze oggettive che rendano verosimile un depauperamento del patrimonio del debitore, quale ad esempio la compresenza di più pretese creditorie di un certo ammontare, in riferimento alle limitate risorse economiche del sequestrando (cfr., a solo titolo esemplificativo, Corte dei Conti, Sez. II, n. 32 del 1976; Corte dei Conti, Sez. I, n. 19 del 1978; Corte dei Conti, Sez. I, n. 59 del 1988; Corte dei Conti, Sez. I, n. 2 del 1989), cui ha fatto correttamente riferimento la Procura ricorrente. Inoltre, il “fondato timore” posto a base del sequestro può essere anche desunto (oltre che dalla composizione e dalla consistenza del patrimonio del debitore), da comportamenti - processuali o extraprocessuali - del debitore tali da non lasciare presumere il rispetto delle ragioni, specie patrimoniali, della Pubblica Amministrazione" (Cfr. Corte dei Conti, Sez. I, n. 16 del 1987). In ciò, del resto, la giurisprudenza di questa Corte è del tutto in linea con quella della Cassazione civile (Cass. n. 98/2139). In particolare, la Corte dei Conti ha avuto modo di affermare che "devono considerarsi elementi oggettivamente idonei ad integrare gli estremi del periculum in mora, oltre alla entità del credito, il fatto che il convenuto non sia titolare di stipendio o altro assegno continuativo, il comportamento processuale ed extraprocessuale del convenuto, quando questo comportamento rilevi il proposito di sottrarsi all'adempimento della propria obbligazione e la mancanza di altre risorse economiche che rende evidente il pericolo di insolvenza” (Cfr. Corte dei Conti, Sez. I, n. 34 del 1967;  Sez. I, n. 8 del 1983). Nel caso di specie la sussistenza di tale presupposto è da ravvisare, sotto il profilo soggettivo, nell'esistenza del procedimento penale a carico del C., nelle condizioni poco floride del suo patrimonio personale nonché nell’assenza di elementi di conoscenza della reale consistenza patrimoniale della C..  Il P.M. di udienza, invero, ha correttamente posto in rilievo come siano nella fattispecie rilevante indizio di pericolo nel ritardo l’elevata probabilità che si pervenga in danno del C. a una pronuncia di condanna sia in sede penale e sia in quella contabile, nonché l’assenza di idonee garanzie di solvibilità della C. società rappresentata dal C. e con costui evocata solidalmente per rispondere dell’illecito rilevato, in quanto tale escutibile nei limiti del patrimonio societario, del quale peraltro non è dato conoscere l’effettiva consistenza, stante anche la mancata costituzione del C., legale rappresentante C.., nel presente giudizio. Orbene, l’elevata probabilità di condanna dell’intimato in sede penale, la non particolare consistenza del suo patrimonio, l’assenza di elementi che consentano di avere contezza dell’ammontare del patrimonio della C. e di garanzie di solvibilità da parte della stessa società sono senz’altro idonei a far ritenere sussistente anche il presupposto del periculum in mora necessario perché si pervenga in questa sede alla conferma del sequestro già autorizzato con il citato decreto presidenziale. Infine, si ritiene di dover concordare con l’affermazione del P.M. di udienza inerente la concedibilità del sequestro conservativo processual-contabilistico pur in presenza di preesistente sequestro preventivo processual-penalistico, essendo il secondo finalizzato a impedire la protrazione delle conseguenze del reato o la commissione di ulteriori illeciti (art. 321 c.p.p.) e il primo diretto invece alla conservazione della solvibilità del debitore-presunto autore dell’illecito contabile (art. 5 D.L. 453/1993, conv. nella L. 19/1994, e art. 671 cp.c. ), in quanto tale finalizzato alla prevalente tutela dell’interesse pubblico alla piena tutela dei crediti erariali (cfr. Sez. Puglia, Ord. N. 2/2005; Sez. Umbria, Ord. 12/2001; Sez. I, n. 616/1985). In considerazione di quanto suesposto, questo giudice ritiene, quindi, che nel caso di specie sussistevano tutte le condizioni per fare luogo alla concessione del provvedimento cautelare del sequestro conservativo richiesto ed ottenuto dalla Procura Regionale, di modo che va confermato il decreto presidenziale concessivo di sequestro…

 

[2] Per un’approfondita analisi delle disfunzioni esistenti nel settore, anche sotto il profilo normativo, cfr. R.DE DOMINICIS- A.MASSARENTI, Trasferimenti erariali in favore delle imprese produttive, in Panorama giuridico, 2004, n. 3, pp. 37 e ss. V. anche l’articolo redazionale  La truffa degli incentivi-legge 488:dal ’93 frodi per due miliardi, in IL SOLE 24 ORE, 13 aprile 2006, pag.8, ove viene dato conto dell’indagine complessiva sul fenomeno elaborata dalla G.di F. che ha riferito che con riguardo alle erogazioni in base alla legge 488/92, nel 2005 “…gli interventi eseguiti sono stati 458, i contributi illecitamente percepiti 229,3 milioni e quelli illegalmente richiesti e non ancora incassati 134,4. Complessivamente oltre 363 milioni. Non si va lontano dal vero se si afferma che dal ’93 ad oggi –solo per questa tipologia di contributo che non è più a fondo perduto – la cifra complessiva dei raggiri scoperti sfiora i due miliardi, di cui almeno la metà non è più recuperabile. Se alla 488 si aggiungono le frodi comunitarie, quelle alla cosiddetta “legge Sabatini”, ai contributi regionali e locali, si toccano cifre iperboliche, di gran lunga superiori a una qualunque legge finanziaria di lacrime e sangue che un qualsiasi parlamento volesse varare per invertire la rotta dei conti pubblici. La regione al primo posto in Italia per le truffe da 488/92 è la Sicilia con 46 interventi eseguiti nel 2005, 38,9 milioni di contributi illegalmente percepiti e oltre 55 bloccati in tempo. “” Al Sud – spiega il colonnello F.C., comandante del nucleo regionale della GDF, questo fenomeno non si può configurare come una semplice truffa. Crea un effetto a catena dirompente sul mercato del lavoro e mette a nudo le difficoltà della politica economica del territorio…La percentuale di positività delle verifiche è superiore all’80%.Inutile dire che in queste terre spesso piegate dalla criminalità le mani della mafia arrivano ovunque ci sia da prendere denaro a spese dei contribuenti e dello sviluppo. Le cosche riescono anche ad intimidire e corrompere e non è dunque inverosimile pensare che abbiano interesse ad addomesticare molte pratiche in fase di controllo. Del resto il meccanismo – destinato da quest’anno a cambiare e a responsabilizzare imprenditori , istituzioni e banche, sembra fatto apposta per complicare le cose. Al ministero pochi erano in grado di esprimere un giudizio sulla validità del progetto presentato. “”Uno dei primi casi di truffa scoperti nell’isola – ricorda C. – fu quello di un’industria  che doveva produrre latte di soia a Marsala. Nessuno si era chiesto se ci fosse un vero business plan, quanto costasse trasportare la soia a Marsala, quale fosse il costo di produzione ed i mercati di sbocco””. Ma il motore si ingolfa anche perché spesso sono sporchi i filtri regionali, locali e quelli delle banche. Ma lo cose sono destinate a cambiare con la sentenza n. 4511 del 1° marzo 2006 della Cassazione a sezioni unite, che ha chiamato alla responsabilità in solido un istituto di credito che aveva effettuato controlli insufficienti sulle pratiche. …il sistema delle truffe è variegato …ma ci sono alcune costanti:false fatturazioni gonfiate oltre misura, acquisto di macchinari vecchi spacciati come nuovi, edificazioni di fabbricati mai sorti, assunzione di dipendenti mai visti, false capitalizzazioni o ricapitalizzazioni del capitale sociale, infedeltà delle autocertificazioni sullo stato di avanzamento dei lavori, false attestazioni di spese o referenze bancarie, diversificazione delle richieste di finanziamento. Gela, Catania e Riesi le zone ultimamente più a rischio. In Calabria si ingegnano più che in Sicilia “”Oggi la GdF di Reggio Calabria – spiega il comandante provinciale di Reggio Calabria, C. G. – sta lavorando a raggiri con  false fideiussioni di società assicuratrici. Il sistema è semplice. Anche in un sottoscala si fonda una società che magari riceve fondi pubblici, la quale ordina enormi quantitativi di materiale o prodotti ad imprese del Nord. La prima volta paga senza fiatare anche fino a un milione. La seconda, appunto, presenta false fideiussioni, la terza ordina merci fino a cinque volte superiori al primo ordinativo e sparisce poi nel nulla lasciando nella disperazione l’azienda truffata. In questo modo sono state “”impuffettate”” decine di PMI di Milano, Brescia e altre città del Nord, con l’aiuto di professionisti –commercialisti, avvocati, studi di consulenza, che talvolta organizzano i raggiri all’insaputa delle stesse aziende. E’ il caso della richiesta di fondi POR (regionali) proposte alle imprese, per progetti di internazionalizzazione fotocopia. I soldi delle attività criminose però, anche quando si condannano i colpevoli, non si trovano quasi mai. “”In soccorso …viene però l’art. 322 ter del c.p. attraverso il quale (viene chiesto) alla magistratura di sequestrare beni immobiliari e mobiliari per un valore pari a quello indebitamente percepito dai truffatori…”. In questo modo, nel periodo luglio 2004- febbraio 2006 sono stati effettuati 7 interventi e sequestri per 38,7 milioni. Le truffe scovate dalla Gdf in Calabria –per frodi comunitarie- sono state nello stesso periodo, 257 con indebite percezioni per 152 milioni e finanziamenti concessi e non ancora erogati per altri 78,4. Per quanto riguarda la sola 488 lo scorso anno gli interventi in regione sono stati 41, per 29,7 milioni illecitamente percepiti e 16,8 bloccati in tempo…”          

 

[3] Per una più articolata illustrazione in tema di frodi ed irregolarità nel settore dei fondi comunitari ci si permette il rinvio a “La responsabilità amministrativa e contabile nel contesto delle misure di tutela degli interessi finanziari e comunitari” in www.amcorteconti.it;

 

[4] Sulla responsabilità sussidiaria v. C. conti, sez. riun. 19 gennaio 1999, n. 4/QM

 

[5] sul presupposto che “…nel caso di finanziamenti a soggetti privati, che conservano piena autonomia nell’organizzazione dell’attività imprenditoriale, sia pure con l’obbligo di destinare le somme erogate all’acquisto di macchinari nuovi, il soggetto privato “non assume la posizione di ente strumentale dell’ente pubblico- soprattutto come nella specie- l’unica forma di controllo cui è sottoposto il soggetto beneficiario riguarda soltanto la corretta utilizzazione   delle operazioni di acquisto- tra l’altro ad opera di una banca concessionaria e non direttamente ad opera dell’ente pubblico-cosicché quando il rapporto tra l’ente erogante e il soggetto beneficiario si esaurisce nella mera destinazione delle somme erogate alla finalità prevista- nella specie acquisto di macchinari, l’obbligo sinallagmatico a carico del soggetto privato si configura come il presupposto dell’erogazione e non come l’espletamento di un’attività rientrante tra i compiti dell’amministrazione”

 

 

[6] Per le problematiche connesse all’affermazione della legittimazione passiva di soggetti privati, persone fisiche o società, nell’ambito del rapporto di servizio connesso alla funzione, di diritto o di fatto di agente della riscossione cfr.  sezione regionale per il Piemonte, sent. n. 169/05 del 18 maggio 2005, relativa alla citazione in giudizio dell’amministratore unico di una s.r.l. che aveva stipulato una convenzione con l’A.C.I. per il disbrigo di pratiche automobilistiche e contestuale incarico di incassare, per conto dell’ente pubblico, somme di pertinenza erariale quali corrispettivi  per operazioni di trasferimento di proprietà veicoli, prime iscrizioni ed altri procedimenti P.R.A. V. anche C. conti, sezione Marche, sentenza n. 480/04 del  22 aprile 2004; , sez. Abruzzo sent. 424/2002; Sez. Sardegna n. 774/2002). (con riferimento alla gestione di proventi A.C.I.). Per il giudizio di conto Cass. sez. un. civ.  n. 12367 del 9 ottobre 2001 relativa alla STA s.p.a.., con affermazione generale che l’elemento caratterizzante della giurisdizione contabile e della conseguente legittimazione passiva,  in tema di entrate, è la pertinenza all’ente pubblico delle somme incassate. E ciò indipendentemente dalla natura pubblica o privata dell’ente o del soggetto che riscuote e indipendentemente dalla tipologia del rapporto giuridico che regola i rapporti fra soggetto privato ed ente pubblico (cfr. in particolare ordinanza n. 12367 del 9 ottobre 2001 della Corte di cass. sez. un. civili (“vicenda STA”) secondo cui  “…il regime privatistico del soggetto non significa però che, quale automatica conseguenza, lo stesso non possa essere considerato agente contabile…Secondo la costante giurisprudenza delle Sezioni Unite (si vedano, fra le altre, le sentenze n. 846/74 e n. 232/99) la qualità di agente contabile è assolutamente indipendente dal titolo giuridico in forza del quale il soggetto – pubblico o privato – ha maneggio del pubblico danaro. Tale titolo può, infatti, consistere in un atto amministrativo, in un contratto, o addirittura mancare del tutto. Essenziale è, invece, che in relazione al maneggio del danaro sia costituita una relazione tra ente di pertinenza ed altro soggetto, a seguito della quale la percezione del danaro avvenga in base a un titolo di diritto pubblico o privato, in funzione della pertinenza di tale danaro all’ente pubblico e secondo uno schema procedimentale di tipo contabile (sentenza n. 9204/94).Tale nozione allargata di agente contabile, la quale ricomprende anche i soggetti che abbiano di fatto maneggio di denaro pubblico (da ultima, sentenza delle Sezioni Unite n. 400 del 2000), è in perfetta armonia con l’art. 103 Cost., la cui forza espansiva deve considerarsi vero e proprio principio regolatore della materia….Ma la considerazione decisiva è l’assoluta irrilevanza … che si tratti di entrata di diritto pubblico (sia essa o non di natura tributaria) ovvero di diritto privato. La natura oggettivamente pubblica dei proventi … non è condizione necessaria perché il soggetto che ne ha il maneggio acquisti la qualità di agente contabile. Le Sezioni Unite hanno, infatti, riconosciuto nella sentenza n. 12010 del 1991 l’esistenza della giurisdizione contabile in relazione alle entrate patrimoniali dei comuni. Del resto anche la riscossione di entrate di diritto privato di enti pubblici, e in special modo dei comuni, può avvenire mediante concessionari (art. 69 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43)…”. V. anche  sez. Marche n. 907/2002 in ordine alla posizione di agente contabile di un edicolante depositario di “buoni mensa “ di pertinenza di un ente . La sez. I centrale, con sent.  n. 318/A del 25 settembre 2002 ha affermato che “…nel caso di ammanchi riconducibili all’esattore incaricato, per conto dell’A.C.I., dei servizi di riscossione delle tasse automobilistiche, va ravvisata una responsabilità di natura contabile con conseguente giurisdizione della Corte dei conti. Le somme incassate ma non riversate dall’esattore incaricato, per conto dell’Automobil club d’Italia, relative ai servizi di riscossione delle tasse automobilistiche, vanno addebitate a titolo di responsabilità contabile…”; in tema di responsabilità di un ricevitore del lotto v sez. Veneto, n. 377 del 26 aprile 2004. Cass. sez. un. civ., n. 6425 del 25 marzo 2005  ha affermato la giurisdizione contabile, sul presupposto della pertinenza pubblica delle somme versate in eccesso da privati ed indebitamente percepite da funzionario addetto all’ufficio del genio civile, respingendo la tesi difensiva secondo cui si trattava di un danno sopportato unicamente dai privati che cui dette somme non erano state restituite. Dalle precisazioni giurisprudenziali anzidette consegue che la destinazione pubblica delle riscossioni effettuate configura quale agente contabile, di diritto o di fatto, il soggetto che vi provvede,  ingenerando a suo carico la relativa responsabilità nei confronti dell’erario, in ordine alla quale è del tutto irrilevante la sussistenza di un ulteriore obbligo di resa del conto giudiziale, che costituisce obbligo giuridico non necessariamente previsto per tutti gli agenti contabili (come nel caso dei funzionari delegati o delle gestioni fuori bilancio). In tal senso anche Cass. sez. un civ., n. 13705 del 22 luglio 2004.

 

[7] Per una recente affermazione in tema di rapporto di servizio di direttore di lavori pubblici e di collaudatore v. Cass. Sez. un civ. n. 1377 del 25 gennaio 2006

 

[8] Per i tesorieri di enti pubblici  v. Cass. sez. un. civ. n. 11436 del  17 ottobre 1992 relativa a  Cassa di risparmio di Bologna;  n.  123 del  21 marzo 2001 relativa a Unicredito Italiano s.p.a.

 

[9] L’importanza della pronuncia è stata immediatamente colta dalla dottrina –cfr. L.VENTURINI, Corte di cassazione e giurisdizione della Corte dei conti in questo primo scorcio dell’anno: in particolare la sentenza n.  4511 del 1° marzo 2006, in www.amcorteconti.it   e anche dalla stampa specializzata-cfr. B.DALIA, Fondi UE alla Corte dei conti, in Il Sole 24 ore, 14 marzo 2006,p. 25; v. anche T.MIELE, Rileva la tipologia del danno e non chi lo ha commesso, in IL SOLE 24 ORE, , 10 aprile 2006 (“…Per effetto di questo nuovo orientamento giurisprudenziale, d’ora in avanti potranno essere convenuti in giudizio innanzi alla Corte dei conti a risarcire il danno arrecato alle finanze pubbliche non solo gli amministratori e i dipendenti degli enti pubblici economici e delle spa partecipate da enti pubblici, ma anche i soggetti privati che in qualsiasi modo abbiano provocato danno patrimoniale alle pubbliche finanze, come ad esempio coloro che abbiano beneficiato di un finanziamento pubblico erogato per un determinato fine pubblico e lo abbiano invece utilizzato per altri fini”).

 

[10] cfr. in particolare la Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, adottata il 26 luglio 1995, ratificata dall’Italia con la legge n. 300/2000 in G.U. suppl. ord. n. 176/L del 25 ottobre 2000 n. 250)

 

[11] Art.  640 bis c.p.; art. 2 legge 23 dicembre 1986, n. 898 come modificato dall’art. 73 della legge 19 febbraio 1992 n. 142 e dall’art. 10 della legge 29 settembre 2000, n. 300 (per l’indebita percezione) e art. 316 –ter c.p e  relativamente all’ indebita ritenzione di fondi. La giurisprudenza penale si è in particolare soffermata sui rapporti fra tali fattispecie valorizzando il criterio dello sviamento delle risorse, richiamato anche nella ordinanza in commento. In tal senso la Corte di cassazione penale, sez. unite,  con la sentenza n. 26351 del 10 luglio 2002 (Fedi) ha precisato che l’art. 640 bis costituisce circostanza aggravante del reato di truffa, sicché  tale fattispecie “…è applicabile solo quando la fraudolenta captazione di una pubblica sovvenzione sia riferibile ad un’opera o a un’attività di interesse pubblico…”, precisandosi anche che per la configurazione della fattispecie è sufficiente che si realizzi uno sviamento della destinazione delle pubbliche risorse. Ne consegue “…che è ravvisabile il suddetto delitto nell’ipotesi in cui , al di là della effettiva realizzazione dei lavori finalizzati, siano state prospettate modalità di esecuzione degli stessi diverse da quelle utilizzate…” (Cass. pen. Sez. VI, sent. n. 938 del 19 gennaio 2001). Perché si configuri il reato di cui all’art. 640 bis. c.p. è necessario che la condotta sia connotata da un “quid pluris” rispetto alla semplice esposizione di dati falsi, comportamento che invece caratterizza le due ipotesi di reato previste dall’art. 316 ter c.p. (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato) e dall’art. 2 della legge 898/86. Quest’ultimo reato, che attiene in particolare ai fondi erogati dal FEOGA, ha carattere “sussidiario” rispetto a quello di truffa aggravata ed è configurabile solo quando il soggetto si sia limitato semplicemente all’esposizione di dati e notizie falsi, e non anche quando alle false dichiarazioni si accompagnino artifici e /o raggiri di altra natura, che integrano invece il reato di truffa aggravata (Cass. sez. un . n. 2780 del 15 marzo 1996-Panigoni). Dalla combinazione delle due norme deriva che “…in materia agricola il semplice mendacio trova uno specifico regime sanzionatorio in ipotesi scoperte dalla previsione dell’art. 640 bis. c.p…”. L’art. 316 ter c.p. costituisce un’ipotesi sussidiaria di carattere generale (al di fuori del FEOGA) essendo integrata anch’essa da un comportamento di mendacio, che può concorrere, come l’art. 2 della legge 898/96 con il delitto di falso di cui all’art. 483 c.p. (Cass. pen. Sez. VI, n. 41928 del 23 gennaio 2001; Cass. pen. Sez. V, n. 10313 del 30 settembre 1998). Sui rapporti fra l’art. 316 ter e quello di truffa aggravata v. anche Cass. pen. Sez. III, 18 novembre 2003, per un’ ipotesi di relativa a corsi di formazione professionale, integrante il reato di cui all’art. 640 bis. c.p., ravvisandosi artifici e raggiri ed induzione in errore della p.a. nelle false comunicazioni riguardanti le modalità di espletamento dei corsi . L’art. 316 bis c.p. ha la finalità di perseguire le frodi “successive” al conseguimento delle prestazioni pubbliche,erogate a titolo di sovvenzioni, contributi o finanziamenti,  in quanto lo scopo pubblico per il quale sono erogate verrebbe frustrato dall’elusione del vincolo di destinazione (Cass. pen. Sez. VI, n. 3362 del 15 dicembre 1992- Scotti). Le frodi in materia di entrate comprendono varie ipotesi di evasione di diverse forme impositive (prelievi agricoli e dazi doganali) previste in relazione ai regimi doganali disciplinati dal diritto doganale comunitario e nazionale, e comprendono anche  i reati di contrabbando (art. 282 e ss. del D.P.R. 43/1973) e le frodi in materia di IVA. Il criterio dello “sviamento” della destinazione delle risorse pubbliche è costante nella giurisprudenza penale . Osserva P.FIMIANI, L’attuazione della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee nell’ordinamento italiano: profili sostanzial-penalistici, in Atti del CSM-Incontro di studio sul tema “La protezione degli interessi finanziari della Comunità europea”-Roma, 29 novembre-1° dicembre 2004.che “…proprio perché la nozione di patrimonio deve essere intesa in senso dinamico o funzionale, come corretta allocazione delle risorse pubbliche “” nel delitto di cui all’art. 640 bis c.p. il danno patrimoniale dell’ente pubblico si identifica non con il lucro cessante, bensì soltanto con il danno emergente sorto al momento dell’elargizione in denaro in conseguenza di una falsa prospettazione riguardante la spesa. Ne consegue che è ravvisabile il suddetto delitto nell’ipotesi in cui, al di là della effettiva realizzazione dei lavori finanziati, siano state prospettate modalità di esecuzione degli stessi diverse da quelle utilizzate…” (Cass. pen. Sez. VI, n. 938 del 19 gennaio 2004 , Oddo, secondo cui “…quando l’ente pubblico viene indotto, mediante artifici e raggiri ad erogare una o più rate di mutuo in mancanza di corrispondenti investimenti si verifica “”ipso iure”” il danno patrimoniale dell’istituto che è appunto quello di un esborso patrimoniale non previsto ed anzi vietato dalle leggi istitutive dell’ente medesimo…”). Per i profili penalistici delle frodi comunitarie v. anche L.MAZZA, L’indebita captazione di erogazione a carico del FEOGA tra specialità e sussidiarietà, in Giurisprudenza costituzionale, 1994,1,pp.177 e ss; P.FIMIANI, L’attuazione della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee nell’ordinamento italiano:profili sostanzial-penalistici, in Atti del CSM, 2004; A.PERDUCA,Falsa fatturazione e frode comunitaria,in  Cass. pen., 1997, 6,pp. 1945 e ss.; V.VALENTINI, L’effetto boomerang dell’art. 316 ter fra principi costituzionali ed “”obblighi comunitari , in Cass. pen. 2005, pp. 65; B. PIATTOLLI, Cooperazione giudiziaria e pubblico ministero europeo, Milano 2002; .C.  DE ROSE, Ritardi, irregolarità e frodi ai danni dell’Unione europea: relative misure di tutela, in Il Consiglio di Stato, 1996-5/6, pp. 1093 e ss.; G.MARIELLA-G.PEZZUTO, Il bilancio comunitario ed il concetto di frode comunitaria, in Rivista Guardia di F., 1997, 6, pp.2381 e ss.;  R. SCARPINATO, Le mani della mafia su Agenda 2000 , in La Repubblica, 4.12.2000, pag. 19; U. POLETTI, Finanziamenti comunitari:il recupero delle somme indebitamente percepite, Relazione tenuta presso la Procura regionale alla Corte dei conti per il Lazio  in data 19.5.2000; G.GIOVE, Il concorso di reati nelle frodi comunitarie, in Silvae (rivista del Corpo forestale dello Stato) , 2005-2, pp.283 e ss..V.anche  nota di A. FANELLI , in Foro. It., 2004, I, 1324 e Cass. 2 ottobre 2003, Cassisa, in Foro it., 2005, II, 55, secondo cui  “Posta la natura sussidiaria del reato di indebita percezione delineato nell’art. 2 legge 23 dicembre 1986 n. 898, deve ritenersi che allorché l’agente non si limiti ad esporre all’ente erogatore falsi dati o false notizie, ma invece trasferisca gli o gli altri in pubblici documenti ovvero fornisca alla falsa rappresentazione della realtà un supporto avente efficacia probatoria, la condotta eccede i confini di tale falsa rappresentazione per connotarsi, a tal punto, di veri artifici, dovendosi nei medesimi ricomprendere la simulazione o la dissimulazione della realtà mediante la stessa creazione della situazione di apparenza, resa credibile dalla prefabbricata costruzione documentale ed integra quindi il reato di cui all’art. 640 bis…”.

[12] Per le difficoltà che incontrano i recuperi delle somme indebitamente erogate cfr. ad es. la relazione della Corte dei conti europea  n. 3/2004, relativa al settore degli aiuti in agricoltura laddove si segnala, (par. 40), che “il tasso di recupero cumulativo, nel 2002, era appena del 17% (con interessanti profili riguardanti l’Italia, relativi a casi di “sovrastima” di irregolarità in realtà inesistenti per mancato pagamento- par. 24)

 

[13]  M.ATELLI, Il processo contabile dopo la finanziaria 2006: prove tecniche per un’ipotesi di coordinamento, in www.amcorteconti.it, ;A. LAINO, Il processo contabile tra modifiche al codice di rito, innovazioni di diritto sostanziale e tendenze evolutive nella giurisprudenza di legittimità, in www.amcorteconti.it ; U.MONTELLA, Le nuove azioni a disposizione del pm contabile-legge 23 dicembre 2005 n. 266, art. 1 comma 174, in Corte dei conti-Atti del consiglio dei procuratori regionali, 2006; S. AURIEMMA, Sull’esperibilità di “azione esecutiva” da parte del procuratore regionale e innazi al giudice contabile, in   Corte dei conti-Atti del consiglio dei procuratori regionali, 200;

 

[14] A tali fattispecie si accompagnano inoltre vicende di corruzione ed abuso di funzione pubblica in relazioni ai quali si è affermata una specifica giurisprudenza della corte dei conti in tema di danno all’immagine della pubblica amministrazione e di danno da disservizio.  A.LUPI, Osservazioni in tema di danno all’immagine, in Riv. Corte dei conti, 1998, fasc.3 ,pag. 188; M. MINERVA, Note minime in tema di patrimonialità del danno all’immagine subito dalle pubbliche amministrazioni, in www.amcorteconti.it;  R.URSI, Danno all’immagine e responsabilità amministrativa, in Dir. amm., 2-3/2001, pp. 343 e ss. La quantificazione del danno all’immagine è stata affidata alla valutazione equitativa del giudice ex art. 1226 c.c, individuandosi i relativi parametri di riferimento di detta valutazione  nei profili “oggettivo”, “soggettivo” e “sociale”. (v. C. conti, sez. riunite n. n. 10/2003/QM)   Quello   oggettivo attinente alla “...gravità dell’illecito commesso, in relazione allo specifico bene tutelato, alle modalità della sua realizzazione ed alle eventuali reiterazioni dell’illecito stesso oltre che all’entità dell’indebito vantaggio conseguito dal dipendente o amministratore infedele ...”; quello “soggettivo” alla “...collocazione che il predetto ha nell’organizzazione amministrativa ed alla sua capacità di rappresentare l’amministrazione ...”, quello sociale basato sulle “..capacità esponenziali dell’ente , sulle sue dimensioni territoriali, sulla rilevanza - interna o internazionale - delle funzioni al medesimo intestate e sull’ampiezza della diffusione e del risalto dato all’illecito ...”  sez. reg. Umbria, , 4 marzo 1998, n. 252  con nota di A. LUPI, Osservazioni, cit. e sez. reg. Lazio, 28 ottobre 1998 n. 2246 con nota di M.P. GIRACCA cit)..Per i casi di corruzione o concussione è stata coniata la definizione di “danno da tangente” che rappresenta una sintesi di diverse tipologie di danno, sia patrimoniale che non patrimoniale Sotto il primo profilo è stata messa in evidenza la  “contabilità in nero”, da cui viene tratta la tangente, con conseguente sottrazione al prelievo fiscale (Cass. sez. un. 2.4.93 n. 3970) nonché la natura di “...costo illecito che l’imprenditore riversa sulla p.a. attraverso condotte fraudolente, agevolate dall’agente pubblico corrotto o concussore. A seguito ed a causa del pagamento della tangente, il soggetto privato ricorre agli istituti ed alle regole contrattuali  che consentono di modificare in proprio favore, l’equilibrio dello scambio economico. La revisione dei prezzi concordati, l’esecuzione di lavori supplementari a corrispettivo maggiorato, la realizzazione di economie di spesa in prestazioni di minore valore rispetto a quello concordato sono tecniche di comportamento ed espedienti che consentono di recuperare l’iniziale costo occulto. La tangente diviene così, oggetto di traslazione sul bilancio pubblico per effetto dell’illecita azione di rivalsa del soggetto d’impresa nei confronti della p.a. ...” S. (PILATO, La responsabilità amministrativa-Profili sostanziali e processuali nelle leggi 19/94, 20/94 e 639/96, Padova, 1999p. cit. ,pag. 263 e  AA.VV. (a cura di G.COLOMBO), Il sistema degli appalti, Milano, 1995). Quanto ai profili non patrimoniali  si è osservato ancora  (v.PILATO cit.)  che la tangente è anche danno non patrimoniale per la lesione dell’immagine della p.a.. Il prestigio della personalità del soggetto pubblico è pregiudicato dalla risonanza, e dalla diffusione della conoscenza, del fatto illecito (“strepitus” o “clamor fori”-Cass. civ. 23.6.97 n. 5668).v. P.C. DAVIGO, Violazione dei doveri di fedeltà ed imparzialità, quantificazione degli effetti dannosi nelle amministrazioni pubbliche, in Riv. Corte dei conti, 1999, fasc. 2, IV, pagg. 151) secondo cui è risultato come l’importo medio del danno non patrimoniale in caso di costituzione di parte civile da parte della p.a. per casi di corruzione o concussione si aggiri sul 10 per cento circa della tangente percepita. Ne è  conseguito che il trasferimento in sede contabile della giurisdizione ha comportato, con la ricerca di ulteriori parametri (rispetto a quello dell’importo della tangente percepita) un generale incremento dell’entità delle condanne. In tema di danno all’immagine da tangente, cfr. C. conti, sez. I centrale, n. 3 del 10 gennaio 2005 e sez. I centr., n. 78 del 19 febbraio 2003,  n. 184 e 186 del 31 maggio 2005; L.CIRILLO, Ancora dubbi sulla configurazione dommatica del danno all’immagine, in Riv. Corte dei conti, 2004, 3, pp. 100;  AA.VV. (a cura di G.COLOMBO), Il sistema degli appalti, Milano, 1995; F.LAURIA, I pubblici appalti-Disciplina nazionale e comunitaria, Milano , 1998; A.RICCO’, Il cosiddetto danno all’immagine della pubblica amministrazione nella tematica della riparazione del danno non patrimoniale e la giurisdizione della Corte dei conti, in Riv. Corte dei conti, 2004, 4, pp. 237 e ss.; S.PILATO, Trasparenza amministrativa e devianza finanziaria negli enti locali, in Riv. Corte dei conti, 2005,2, pp. 303 e ss.; A.CENTONZE, Il sistema di condizionamento mafioso degli appalti pubblici-Modelli di analisi e strumenti di contrasto, Milano 2005; Per una prospettiva storica G.GARRONE, L’Italia corrotta- 1895-1996, Roma, 1996, nonché L.PERELLI, La corruzione politica nell’antica Roma, Milano, 1994  Per le connessioni fra corruzione e tutela degli interessi finanziari comunitari v. Commissione europea-Comunicazione della commissione al consiglio, al parlamento europeo ed al comitato economico e sociale europeo –Poltica globale dell’UE contro la corruzione- Bruxelles, 28 maggio 2003… Per una ulteriore precisazione in tema di danno all’immagine cfr. Cass. sez. un.civ. ord. n. 4582 del 2 marzo 2006, con l’affermazione della giurisdizione contabile nei confronti di parlamentare che aveva percepito tangenti nell’espletamento del mandato di parlamentare e di presidente della commissione bilancio della camera dei deputati. Hanno affermato le Sezioni unite che “…la vicenda riguarda un parlamentare (1976-1992), presidente della commissione bilancio della camera dei deputati (1983-1988) nonché ministro della Repubblica (dal 1988 al 1991; senza portafoglio sino al 1989, del Bilancio e della programmazione economica sino al 1991 e, quindi, in costanza di un rapporto di servizio onorario con lo Stato che gli assicurava le prerogative previste dsall’art. 68 della costituzione, nell’esercizio della funzione parlamentare , che gli era demandata, ha percepito “”contributi”” indebiti per quattro miliardi di lire , da parte di alcune imprese raggruppate nella Metropolitana di Napoli s.p.a. aggiudicataria dei lavori di costruzione della metropolitana di Napoli , con conseguente irrimediabile danno (indicato nella misura di euro 2.633.930,18) in termini di pregiudizio del prestigio e del decoro dell’istituzione pubblica, il Parlamento, cui apparteneva, e dello Stato comunità, che rappresentava; che secondo il più recente e largamente apprezzato orientamento di questa Corte è ammessa la risarcibilità del c.d. danno morale anche quando la responsabilità dell’autore risulti da una presunzione astratta di legge o comunque, non vi sia stato l’accertamento in concreto del fatto reato; che il …non ha posto in essere esclusivamente un comportamento doloso attivo – percezione di contributi illeciti – accompagnato ovviamente dalla consapevolezza della propria (ed altrui) qualifica – ma anche uno omissivo, quantomeno gravemente colposo, di non aver denunciato i fatti penalmente rilevanti o di non averli impediti, in quanto a sua diretta conoscenza , poiché il dovere di denuncia si sarebbe risolto in un’autodenuncia; che in entrambi i casi (comportamento commissivo ed omissivo) , le condotte risultano gravemente trasgressive dei più elementari doveri di fedeltà di ogni pubblico agente, di quel dovere, cioè, che prima (di) e più che ad ogni altro, fa capo ad un rappresentante del Popolo italiano, a cui appartiene, la Sovranità, ex art. 1 della costituzione ed al cui servizio deve essere dedicato esclusivamente il deputato in virtù del mandato ricevuto ; che la maggior parte delle contribuzioni illecite sono state percepite dal …in un periodo in cui peraltro, era anche ministro della Repubblica, vincolato al rispetto del dovere assoluto di fedeltà al Governo di cui era esponente; che in linea generale il deputato, quando esercita il proprio compito istituzionale, agisce in funzione di rapporto di servizio, speciale ed onorario, e non è perseguibile in assoluto, solo se c’è uno stretto legame funzionale tra opinioni espresse ed atti compiuti ed esercizio indipendente delle proprie attribuzioni (C.cost. sentenze n. 10 e 11 del 2000). Che tale legame evidentemente si interrompe quando l’accettazione di denaro e di altri beni materiali intervenga a condizionare atti parlamentari e/o di governo; che il comportamento , non attinente né ad opinioni espresse, né a voti dati dal …nell’esercizio delle sue attribuzioni, è in chiaro ed evidente nesso strumentale di occasionalità con le funzioni svolte di presidente della commissione bilancio della Camera dei deputati, e , anzi , è stato tenuto in ragione della stessa; che la prospettazione di un rapporto di servizio tra il parlamentare e lo Stato è confermata dal fatto che l’amministrazione di è costituita parte civile nel processo penale, con atto che ha superato il vaglio di ben due collegi giudicanti e in relazione al quale è intervenuta condanna da liquidarsi in separato giudizio; che peraltro tale costituzione non è rilevante nel presente giudizio in quanto, essendo la giurisdizione penale e la giurisdizione civile per il risarcimento dei danni da un lato, e la giurisdizione contabile, dall’altro, reciprocamente indipendenti nei profili istituzionali, anche quando investano uno stesso fatto materiale, dalle colorazioni e rilevanze giuridiche diverse e potendo l’interferenza verificarsi tra giudizi e mai tra le giurisdizioni, non può accogliersi la tesi della consumazione dell’azione di responsabilità esercitata innanzi alla Corte dei conti, per fatti già oggetto, in altra sede, di analoga azione esercitata dalla p.a. in quanto irrilevante ai fini del riparto di giurisdizione (Cass. sez. un . 21 maggio 1991 n. 369 e 23 novembre 1999, n. 822; che le considerazioni esposte sono in perfetta sintonia con i principi affermati in materia da questa Corte che, da un lato, ha sempre riconosciuto la rilevanza di un rapporto di servizio anche di natura onoraria (Cass. sez. un. 17 maggio 1995 n. 5393 e 22 ottobre 1979 n. 5467) e, dall’altro, è ben ferma nell’affermare che la cognizione in ordine all’azione di responsabilità amministrativa di soggetti istituzionalmente investiti di pubbliche funzioni decisionali, appartiene alla giurisdizione della Corte dei conti anche allorché, con il suo esercizio, si assuma sussistente non solo il danno erariale, ma anche il danno conseguente alla perdita di prestigio ed il grave detrimento dell’immagine e della personalità pubblica dello Stato che, pur se non comporta una diminuzione patrimoniale diretta, è tuttavia suscettibile di una valutazione patrimoniale sotto il profilo della spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso (Cass. sez. un. 25 ottobre 1999, n. 744; 4 aprile 2000, n. 98; ord. 12 novembre 2003, n. 17078- ex plurimis); che pertanto va dichiarata la giurisdizione della Corte dei conti…”  . Ancora, per l’affermazione della giurisdizione contabile con riferimento a responsabilità di magistrato per danno patrimoniale e danno all’immagine connessi a fatti di reato cfr. Cass. sez. un. civ. n. 6582 del 24 marzo 2006. Quanto al “danno da disservizio” connesso alla spesa necessaria  per il “...ripristino degli effetti negativi dell’illecito...”cfr. S. PILATO, op. cit. pag. 263 e ss ; V. ITALIA, Gli impiegati pagano il danno da disservizio, in Il sole 24 ore, 11 dicembre 2000 che commenta sent. sez. Umbria, 31 luglio 2000 n. 424/R ove, tra l’ altro, in tema di individuazione del danno sono state evidenziate le ipotesi di “”illecito esercizio di pubbliche funzioni””, “”mancata resa del servizio (servizio inattuato)”” e “”mancata resa della prestazione dovuta””; E.TOMMASSINI, Il danno da disservizio, in Riv. Corte dei conti, 2005, 3, pag. 334 e ss.

 

 

[15]   In Riv. Corte dei conti, 2004, 4- pp. ;

 

[16] in lexitalia.it con nota di L. VENTURINI,L’evoluzione dell’elemento soggettivo ed oggettivo della giurisdizione della Corte dei conti: la cassazione conferma il proprio recente indirizzo e l’imprescindibilità di un’efficace tutela delle risorse collettive. Anche in Foro it. 2005-I,2674, con nota di G. D’AURIA. Amministratori e dipendenti di enti economici e società pubbliche: quale revirement della Corte di cassazione sulla giurisdizione di responsabilità amministrativa?

[17] Le fattispecie in concreto perseguite in sede contabile hanno riguardato in particolare il settore della formazione professionale confinanziato dal FSE:  sez. giur.  per la Puglia, 15 febbraio 1995, n. 15  (e relative sentenze di appello n. 220/97 in data 16 luglio 1997; sez.  giur. per il Veneto , 19 febbraio 1999, n. 16 ( e relativa sentenza di appello –sez. II centrale n. 259 del 25 luglio 2000) ; sez. giur. Lombardia, 2 novembre 1999 n. 1249;  sez. III centrale di appello n. 178 del  7 giugno 2000; sez. III centrale n. 214 del  26 novembre del 2000 (che  riforma parzialmente sez Puglia, n.  125/95 del 25 maggio 1994); sez. III centr. n. 295 del 30 ottobre 2000; sez. III centrale n. 337 del 7 dicembre 2000[17] (che conferma sez. Molise  n. 142/99) ; sez. Molise n. 19 del 14 febbraio 2000; n. 35 del  17 aprile 2000; n. 37 dell’ 8 maggio 2000; n. 113 del 24 novembre 2000; sez. III centrale  del 29 gennaio 2001  (che conferma n. 272/98 della sezione Basilicata) ; sez. Lombardia, n. 322 del 28 marzo 2001; sez. Veneto, n. 1548 del 30 maggio 2001; sez. III centrale  n. 383del 10 settembre 2003 (che ha riformato le sentenze emesse in primo grado dalla sezione Lombardia dichiarando l’intervenuta prescrizione dell’azione di responsabilità); sez. III centrale  n. 311 del 12 maggio 2004; sez. III centrale n. 75 del 14 febbraio 2005 (responsabilità del titolare dell’ente privato, beneficiario dei finanziamenti a titolo di contabile di fatto); V. anche per l’affermazione di responsabilità del presidente di società cooperativa sez. I centrale n. 7 dell’11 gennaio 2006 (formazione professionale), in considerazione del rapporto funzionale instauratosi tra la società cooperativa ed il ministero del lavoro . Per quanto attiene al settore dell’agricoltura, si segnala  sez. III centrale n. 107 del  3 maggio 2001 (conferma della affermazione di responsabilità pronunciata da sez. Puglia n. 56/99, nei confronti di funzionario AIMA per indebita erogazione di un contributo di lire 754.673.425 a favore di un’azienda zootecnica- in relazione a controlli omissivi e compiacenti e correlate responsabilità penali a titolo di corruzione). La sentenza si è anche soffermata sulla problematica della regolazione dei rapporti  fra Stato italiano e comunità in ordine alla possibile non diretta imputazione della frode specificamente contestata nel giudizio. Ha osservato al riguardo che l’eventuale “non decurtazione dei contributi comunitari” non potrebbe che avvantaggiare lo Stato e non chi illecitamente ha determinato l’erogazione dei finanziamenti a soggetti non legittimati. Ancora sez. Lazio,  n. 2487 del 19 giugno 2001 su falsi stoccaggi di grano duro, evidenti discrasie documentali, omessi controlli  e conseguenti indebiti pagamenti da parte dell’AIMA; sez. Molise, n. 458 del  31 dicembre 2002; sez. reg. Basilicata, n. 458 del 31 dicembre 2002 (trasferimento a UNIONCOOP di somme parzialmente a carico FEOGA, quale soggetto attuatore di un programma operativo multiregionale diretto al miglioramento di attività agricole del Mezzogiorno e ritenuta non utilità della spesa- assoluzione); sez. Lazio , n. 784 del 2 aprile 2003 (in tema di polizze fideiussorie relative all’immissione di alcool  sul mercato extracomunitario) e relativa sentenza di appello della sezione I centrale n. 348 del 20 aprile 2004; sez. Lazio, n. 930 del 15 aprile 2003 (interessi e spese sopportati dall’AGEA in seguito a controversia civile sull’erogazione di contributi FEOGA sull’olio di oliva-riferisce dei controlli di competenza dell’Agecontrol); sezione prima centrale di appello n. 348  del 20 aprile 2004;  sez. reg. Toscana, n. 745 del 5 novembre 2004-contributo FEOGA relativo all’impianto di frutteto - assoluzione per difetto di colpa grave; sez. Lazio n. 2630 del 7 ottobre 2004;sez. giur. siciliana n. 1547 del 16 giugno 2005 (premi agricoli per il definitivo abbandono di vigneti-vicenda collegata a reati di truffa de falso giudicati dal tribunale di Palermo - quest’ultima sentenza si segnala anche per la espressa indicazione, inserita nel dispositivo “La regione siciliana provvederà ad inoltrare le somme riscosse al ministero delle politiche comunitarie-Ispettorato generale per l’amministrazione del fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie, per le finalità specificate in motivazione”). Per il settore dei fondi per lo sviluppo regionale (FESR), la sezione prima centrale di appello, con sentenza n. 76 del 14 febbraio 2005 ha respinto l’appello della procura regionale avverso la sentenza 18 dicembre 2003 n. 735 della sezione Abruzzo, che aveva dichiarato la prescrizione in ordine a fattispecie di responsabilità nella quale erano stati convenuti il beneficiario di un finanziamento e il tecnico che aveva certificato l’intervento. Ancora è intervenuta la sentenza n. 134 del 16 febbraio 2005 della sez. Toscana in tema di erogazione di fondi per la ristrutturazione di un albergo (assoluzione).La sez. Marche, con sentenza n. 492 del 16 giugno 2005 ha pronunciato affermando la responsabilità di amministratori comunali e di amministratore di società a prevalente capitale pubblico comunale per il cattivo uso di finanziamenti comunitari diretti al settore agrituristico.  . V. anche Per l’affermazione di responsabilità del presidente di società cooperativa cfr. C. conti, sez. I centrale n. 7 dell’11 gennaio 2006 (formazione professionale)

 

 

[18] Sezione I centrale n. 41/2001/A del 1° marzo 2001, ha affrontato il problema della responsabilità per danni erariali per aiuti di Stato non consentiti. In generale sul tema v.  C. PINOTTI, Gli aiuti di Stato alle imprese nel diritto comunitario della concorrenza, Padova, 2000

 

[19] Per le interrelazioni fra responsabilità dello Stato per violazione di disciplina comunitaria e responsabilità amministrativa v. C.PINOTTI, Violazione del diritto comunitario e responsabilità amministrativa, in www.foroeuropa.it ove viene richiamata anche la vicenda giudiziaria innanzi alla Corte dei conti relativa alle “quote latte”.

 

[20] L’ordinanza ha “cristallizzato” il criterio della “relazione funzionale” evidenziando che lo sviamento dalla destinazione stabilita dai regolamenti comunitari delle risorse relative alle indennità concernenti la produzione del latte bovino costituisce danno erariale e che la relativa giurisdizione appartiene alla Corte dei conti in considerazione del rapporto di servizio instauratosi tra l’UNALAT e l’amministrazione. Ciò dovendosi prescindere dalla natura del soggetto agente (associazione privata di imprenditori o soggetti rivestenti, nel caso di specie, incarichi di direzione in seno alle stesse)-cfr. V.VENTURINI,L’evoluzione in senso oggettivo della giurisdizione della Corte dei conti: la cassazione conferma il proprio recente indirizzo e l’imprescindibilità di una efficace tutela delle risorse collettive,in www.lexitalia.it. Per l’applicazione di detto principio con  l’affermazione di responsabilità del presidente di società cooperativa cfr. C. conti, sez. I centrale n. 7 dell’11 gennaio 2006 (formazione professionale)

 

 

[21] L’ordinanza n. 19667 del 2003 delle sezioni unite della Corte di cassazione , nell’affermare l’estensione della giurisdizione contabile anche ad amministratori e dipendenti di enti pubblici economici, ha individuato nella “natura pubblica delle risorse utilizzate” il criterio fondamentale per il riparto della giurisdizione, in considerazione della oggettivizzazione dell’attività amministrativa , ormai generalmente  svolta con forme anche privatistiche. Tale decisione ha ribaltato un perdurante orientamento negativo  ( fra le ultime cass, sez. un. 21 novembre 2000, n. 1193 relativa alla S.A.C.E. e cass. sez. un. civ. ord. 11 febbraio 2002, n. 1945 relativa ad un’azienda municipalizzata ), pur non potendosi dimenticare che la stessa corte di cassazione, non aveva già  mancato di evidenziare un certo “disagio” per tale assetto del riparto che di fatto sottraeva un ampio e forse il più rilevante, in termini economici, settore della finanza pubblica all’accertamento delle responsabilità gestionali, anche quando siano conseguenza di dolose appropriazioni delle risorse collettive (cfr. cass. sez. un. 2 ottobre 1998, n. 9780, relativa alle tangenti ENIMONT”). Tale pronuncia appare costituire un significativo antecedente dell’ordinanza n. 19667 del 22 dicembre 2003, riguardante il presidente e i componenti consiglio amministrazione consorzio comprensoriale del Chietino per la gestione di opere acquedottistiche, con la quale è stata affermata la giurisdizione contabile in ordine al danno  derivante dall’affidamento di un’ ingente somma a società finanziaria con investimento all’estero e conseguente perdita per l’ente (fattispecie collegata a vicenda penale).Tra il 1998 (ENIMONT) e l’ordinanza del dicembre 2003 comunque la Corte aveva continuato ad esprimere un avviso sfavorevole all’estensione della giurisdizione contabile, confermando gli orientamenti più risalenti (Cass. sez. un. civ. 2 ottobre 1993, n. 10381;  22 maggio 1991 , n. 5792; 2 marzo 1983, n. 1282; 21 ottobre 1983, n. 6179). Può in particolare menzionarsi l’ordinanza n. 1243 del 1° dicembre 2000 relativa alla posizione del direttore tecnico di un consorzio intercomunale gas acque e depurazione (Marche). La fattispecie riguardava danni connessi ad attività contrattuale con erogazione di tangenti e collegate vicende penali. In tal caso si affermava la giurisdizione ordinaria in quanto i fatti erano comunque pertinenti all’attività imprenditoriale dell’ente. La giurisdizione contabile era anche esclusa nella decisione  n. 12708 del 20 gennaio 1999 (Amministratori e funzionari dell’azienda municipalizzata trasporti autofilotranviari di Bari – Danni connessi ad attività contrattuali - affidamento a società esterna del servizio di manutenzione complesso impiantistico, lavori di  manutenzione straordinaria, lavori di spurgo di cisterne ed acque sporche, interventi di controllo di verifica impianti, acquisti di materiali) in quanto veniva ritenuto che i comportamenti censurati erano contrari non a norme di contabilità pubblica ma semplicemente agli “…obblighi generici del buon andamento e dell’efficienza dell’azione amministrativa…”. La Corte di cassazione, durante il periodo 1988-2003 affermava invece la giurisdizione contabile in fattispecie analoghe nelle quali la controversia veniva risolta  escludendo il carattere “economico” dell’ente o la natura imprenditoriale dell’attività ( n. 829 del 29 novembre 1999 -componenti commissione amministratrice dell’azienda municipalizzata trasporti di Palermo –Danno connesso all’affidamento di consulenze esterne- Giurisdizione della Corte dei conti in quanto si trattava di attività incidenti “sostanzialmente” sul profilo organizzativo e funzionale dell’azienda  e non in un’attività “propriamente imprenditoriale”; -n. 085 del 3 aprile 2000- Componenti consiglio di amministrazione dell’ente acquedotto pugliese- Danni per eccessivi compensi a componenti commissioni di valutazione di progetti finanziati dalla Agenzia per il Mezzogiorno- giurisdizione Corte dei conti perché l’ente non è “ente pubblico economico”; - n. 11 del 19 gennaio 2001 Presidente ASI- Danni per attività extraistituzionali- Giurisdizione corte dei conti perché l’ASI non è “ente pubblico economico”). La giurisdizione contabile , dopo l’ordinanza 19667/2003 è stata riaffermata, anche con riguardo agli amministratori di  società in mano pubblica, nella sentenza n. 3899 del  26 febbraio 2004 (Amministratori SOGEMI- società per l’impianto e l’esercizio dei mercati annonari all’ingrosso di Milano- al 99,97% di proprietà del comune di Milano- danni da attività contrattuale collegata a tangenti ) perché si tratta di gestione di servizio pubblico, “non rilevando la natura privatistica dell’ente affidatario” delle funzioni pubbliche. Ulteriore pronuncia favorevole è la n. 3351 del 19 febbraio 2004- (Componenti commissione amministratrice azienda municipalizzata pubblici servizi di Parma- danni da erogazioni di somme per pura liberalità -sponsorizzazioni, acquisti di materiale privo di utilità - a favore di partiti politici ed associazioni varie) ove la giurisdizione della Corte dei conti è stata affermata sulla base del mero richiamo alla disciplina vigente per gli enti locali. Con la decisione n.10979 del  9 giugno 2004 (Presidente consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato e ministro dei trasporti  - Danno da indebito svincolo di anticipazioni a favore di imprese affidatarie di opere per l’alta velocità) la Corte di cassazione ha invece affermato la giurisdizione ordinaria perché si trattava di attività imprenditoriale “anteriore al  1994” e pertanto confermando l’impianto dell’ordinanza 19667/2003 . A conferma dell’orientamento assunto dalla ordinanza n. 19667/2003 in tema di enti pubblici economici - C. cass. sez. un. civ., ord. n. 10973 del 25 maggio 2005. Per l’estensione del principio anche alle società controllate da s.p.a. in mano pubblica, e che  il controllo sostanziale pubblico può sussistere anche con una partecipazione azionaria inferiore al 50% , v. ord. 32/05 del 9 febbraio 2005 della C. conti. Sez. Lombardia, est. Caso, per la vicenda ENEL-POWER, in Riv. Corte dei conti, 2005, 1, pagg. 136 e ss., con  nota di F.LOMBARDO, In tema di giurisdizione della Corte dei conti in ordine alla responsabilità degli amministratori di società per azioni partecipate dallo Stato.  e  L.VENTURINI, Società, gruppi societari in “mano pubblica” e salvaguardia delle risorse e dei fini di interesse generale titolarità, funzione e servizio collettivo della giurisdizione di responsabilità amministrativa intestata alla Corte dei conti,  in Foro amm.-TAR-2005; L.VENTURINI, Giurisdizione della Corte dei conti nei confronti di amministratori e dipendenti delle amministrazioni, enti pubblici ed enti a prevalente partecipazione pubblica, in www.amcorteconti.it; V.TENORE, La nuova Corte dei conti: responsabilità, pensioni, controlli, cit., p.44; R.URSI, Verso la giurisdizione esclusiva del giudice contabile: la responsabilità erariale degli amministratori delle imprese pubbliche, in Foro Amm.-C.d. S.-2004-3, pp.693 e ss.; F.GALGANO, Le società in mano pubblica, in Trattato di diritto civile e commerciale, Padova; A.SCOGNAMIGLIO, Attività imprenditoriale e carattere strumentale dell’ente pubblico, in Riv. trim. dir. pubb., 1989, pp. 412 e ss.; e G.ROSSI, Gli enti pubblici in forma societaria, in Serv. Pubb. e appalti, 2004, 2, pp. 221; M.LOTTINI, Bisogni non economici o attività non economiche. Sulla controversa nozione comunitaria di “”organismo di diritto pubblico””, in Serv.. pubb. e appalti, 2004-1,pp.99 e ss. M.ROLI, La privatizzazione delle società di gestione di servizi pubblici locali dopo l’art. 35 della legge 448 del 2001, in Serv.pubb. e appalti, 2004, 3, pp. 349 e ss.;  G.NAPOLITANO, Soggetti privati “enti pubblici”, in Dir. amm., 2003,4,pp. 801 e ss.; L.R.PERFETTI-A.DE CHIARA, Organismo di diritto pubblico, società a capitale pubblico e rischio di impresa, in Dir. amm, 2004-1,pp.135 e ss.; G.GRUNER, Considerazioni intorno alle società pubbliche dello Stato,in Serv. pubb. e app., 2004, 4, pp.701 e ss. (I parte) e in Serv. pubb. e app., 2005-I, pp. 149 e ss   (II parte); AA.VV .Organismi ed imprese pubbliche, suppl. al n.4  Serv. pubb e app.-2004; R.URSI, Riflessioni sulla governance delle società in mano pubblica, in Dir. amm., 2004-4-pp. 747 e ss.; C.PINOTTI, La responsabilità degli amministratori di società, tra riforma del diritto societario ed evoluzione della giurisprudenza, con particolare riferimento alle società a partecipazione pubblica, in Riv. Corte dei conti, 2004,5,pp.312 e ss.; M.G.DELLA SCALA, Le società legali pubbliche, in Dir. amm., 2005,2,pp.391 e ss.;  P. CHIRULLI, Autonomia pubblica e diritto privato nell’amministrazione, Padova-CEDAM- 2005 (in particolare il cap. II da pag. 96 e ss.); F.FRACCHIA,Studio sulle società “pubbliche” e rilevanza della prospettiva pubblicistica, in Foro it., 2005, III,38 e ss.; M.RISTUCCIA,La responsabilità ”sociale” erariale nelle società pubbliche, in Riv. Corte dei conti, 2005,1, pp. 325 e ss.

 

[22] V. anche Cass. sez. un. civ. n.  9096 del 3 maggio 2005, richiamata da L.VENTURINI, Corte di cassazione e giurisdizione della Corte dei conti in questo primo scorcio dell’anno: in particolare la sentenza n.  4511 del 1° marzo 2006, cit. che osserva come la Corte dia “…un’interpretazione ampia, coerente al nuovo modello di pubblica amministrazione, alla norma dell’art. 3 della legge professionale forense. Questa norma, dopo aver stabilito che l'esercizio della professione di avvocato e' incompatibile con qualunque impiego od ufficio retribuito, anche alle dipendenze di qualsiasi Amministrazione o istituzione pubblica soggetta a tutela o vigilanza dello Stato, delle Province e dei Comuni, stabilisce pero' che, in queste ultime ipotesi, possono essere iscritti nell'elenco speciale annesso all'albo gli avvocati degli uffici legali istituiti, sotto qualsiasi denominazione ed in qualsiasi modo, presso tali enti, per quanto concerne le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro opera. Secondo le Sezioni Unite, la qualificazione di un ente come societa' di capitali non e' di per se' sufficiente ad escludere la natura di istituzione pubblica - e, quindi, ad impedire l'iscrizione nell'apposito albo speciale dell'avvocato operante presso l'ufficio legale - dovendo procedersi ad una valutazione in concreto, caso per caso. La natura di istituzione pubblica è configurabile allorché una societa', le cui azioni siano possedute prevalentemente, se non esclusivamente, da un ente pubblico, costituisca lo strumento per la gestione di un servizio pubblico e quindi faccia parte di una nozione allargata di pubblica amministrazione…”

 

 

[23] G.D’AURIA, Amministratori e dipendenti di enti economici e società pubbliche: quale “revirement” della cassazione sulla giurisdizione di responsabilità amministrativa?, in Foro it., 2005, I, 2684 e ss.

 

[24] Cfr. Corte dei conti- sezione prima centrale di appello n. 201 del 15 giugno 2005 che ha confermato la sentenza emessa in primo grado dalla sezione regionale per il Lazio (n. 2227 del 28 ottobre 2003), condannando i soci  di una società in accomandita semplice  che aveva stipulato un rapporto convenzionale con la regione Lazio per lo svolgimento di corsi di formazione professionale, risultati in parte non effettuati e per i quali, comunque risultavano prodotte giustificazioni non veritiere di parte delle somme rendicontate. Tali decisioni  hanno affermato la diretta convenibilità in giudizio di due persone fisiche, entrambi soci di società in accomandita semplice  che aveva stipulato un rapporto convenzionale con la regione. In questo caso peraltro i soggetti sono stati convenuti non in base all’affermazione della responsabilità contabile, ma della sussistenza del rapporto di servizio dell’ente con la regione e del conseguente rapporto di servizio dei soggetti , persone fisiche, che abbiano gestito le risorse, anche in via di mero fatto. V. anche sez. reg. Abruzzo, n. 735 del 18 dicembre 2003, con riguardo all’erogazione di fondi comunitari  per lo sviluppo regionale (FESR) ad un’impresa individuale, finalizzati alla realizzazione di un progetto innovativo nel settore tipografico. Pur giungendo ad un’assoluzione per prescrizione, la sentenza ha ritenuto sussistere la giurisdizione contabile nei confronti del soggetto percettore del contributo, nonché nei confronti del commercialista incaricato del controllo sulla utilizzazione del finanziamento, (evidenziando di contro la mancanza di elementi a carico dei funzionari che, in buona fede avevano assentito l’erogazione) affermando che in ipotesi di fondi a destinazione vincolata, il privato fruitore o destinatario del contributo diviene il terminale di una attività di gestione di fondi pubblici, e come tale si configura, sia pure occasionalmente, quale soggetto agente nell’interesse della Pubblica Amministrazione e, qualora incida negativamente sul modo d’essere del programma imposto dalla Pubblica Amministrazione - alla cui realizzazione egli è chiamato a partecipare con l’atto di concessione del contributo - e detta incidenza sia tale da poter determinare uno sviamento dalle finalità perseguite, egli realizza un danno per l’ente pubblico,  di cui deve rispondere dinanzi alla Corte dei conti .Ulteriore significativa pronuncia è quella contenuta nella sentenza, sempre della sez. Abruzzo, n. 631 del 25 agosto 2005 (est.Dammicco), con la quale è stato ribadito l’inserimento funzionale nell’apparato della p.a. del privato che concorra all’elaborazione dei programmi e piani operativi finalizzati ad ottenere l’erogazione di contributi comunitari rivolti allo sviluppo imprenditoriale, il conseguente obbligo di collaborazione del medesimo affinché le risorse siano correttamente utilizzate, l’obbligo di restituzione del contributo nel caso di sua non corretta finalizzazione (fattispecie relativa a contributi “plurifondo” per il settore turistico), e la contestuale legittimità di un’istanza di “resa del conto” rivolta alla società beneficiaria. Entrambe le pronunce trovano ora conferma nella ordinanza delle sezioni unite n. 4511/2006. V. anche Per l’affermazione di responsabilità del presidente di società cooperativa cfr. C. conti, sez. I centrale n. 7 dell’11 gennaio 2006 (formazione professionale)

 

 

[25] Che si collega anche all’evoluzione normativa come evidenziato da L.VENTURINI, Corte di cassazione e giurisdizione della Corte dei conti in questo primo scorcio dell’anno: in particolare la sentenza n.  4511 del 1° marzo 2006, cit. secondo cui “…tale rivisitazione avviene sulla base della normativa vigente  che, anche se risalente nel tempo ( ma non bisogna dimenticare di far cenno alla L. n. 97 del 2001, la quale rende chiara, con implicita ma evidente intenzione, l’attribuzione giurisdizionale della Corte dei conti nei confronti degli amministratori e dipendenti anche degli “enti a prevalente partecipazione pubblica”, id est enti societari governati dalla mano pubblica), regge all’interpretazione evolutiva ed alla dinamica dei mutamenti dell’organizzazione amministrativa…”

 

[26] cfr.  Cass.civ. sez. un. ord. 12 ottobre 2004, n. 20132 –vicenda UNALAT citata nel testo.

 

[27] Al riguardo v.  A.CIARAMELLA, Il concessionario privato di lavori pubblici e la giurisdizione della Corte dei conti, in Foro amm.-CdS, 2004,6,pp. 1831 e ss.  Un ulteriore aspetto che merita approfondimento è quello del rapporto fra la chiamata in giudizio delle persone fisiche e quella delle società, in relazione alla possibile estensione a queste ultime del profilo soggettivo del dolo, con la conseguente responsabilità solidale . Ciò quantomeno nel caso risulti che la società non si sia dotata di un adeguato modello di organizzazione  e di un sistema di controllo interno atto a prevenire gli illeciti, con riferimento ai principi ricavabili dal d.lgs. 231/2001, non apparendo nel caso applicabili le conclusioni raggiunte dalla giurisprudenza in tema di responsabilità sussidiaria (sez. riun. 25 febbraio 1997,n. 29/A; 19 gennaio 1999, n. 4/QM) . In argomento v. Trib. Roma, ordinanza 4 aprile 2003- est. Fini; Trib. Roma, ordinanza 22 novembre 2002, est. Finiti; Trib. Pordenone, sentenza 4 novembre 2002, est. Piccin, tutte in Foro it., 2004, II, 318 e ss; Trib. Milano, ordinanza 22 ottobre 2004, pres. ed est. Mannocci, in Foro it., 2004, II, 269 e ss.; Trib. Milano, ordinanza 27 arile 2004, est. Salvini e in particolare, per vari profili connessi anche al tema della revoca di finanziamenti pubblici, v. Trib. Milano, ord. 28 marzo 2003, est. Belmonte, entrambe in Foro it., 2004, II,  434 e ss.. v. anche L. BERTONAZZI, Il d.lgs. n. 231 del 2001 e il nuovo modello sanzionatorio dei soggetti collettivi, in Dir. proc. amm., 2001, pp. 1166 e ss; S.BARTOLOMUCCI,”Corporate governance” e responsabilità delle persone giuridiche.Modelli preventivi ed efficacia esimente ex d.lgs. 231/2001, Milano, 2004; M.GALDIERI, L’assenza di un vantaggio economico non esclude l’applicazione delle sanzioni, in Guida al diritto, 15 aprile 2006, pagg. 63 e ss, nota a sent. Cass. pen. sez. II, 20 dicembre 2005-30 gennaio 2006, n. 3615, Cesqui-ric. Jolly Mediterraneo srl.; D.CORRADO,, L’organismo di vigilanza previsto dal d.lgs. 231/2001, in Diritto societario, collana “Management” – ed.  IL SOLE 24 ORE-Univ. Bocconi-La Repubblica,  2006, pagg.  278 e ss.

 

[28] Per il caso del funzionario di fatto v. cass. sez. un. ord. n. 19661 del 22 dicembre 2003