Perquisizione personale da parte della Guardia di Finanza senza l’autorizzazione del p.m.: limite alla utilizzabilità della prova, di Mariaelena Panacci, Dottore in giurisprudenza

 

La Suprema Corte si è trovata a dover decidere sugli effetti conseguenti alla violazione delle prescrizioni contenute nell’art. 52 DPR 633/72 e dettate in tema di accessi, ispezioni e verifiche degli impiegati dell’Amministrazione Finanziaria (Sentenza 5.7.05 n. 20253).

Il quesito è sempre lo stesso ovvero se dalla illegittimità della perquisizione derivi anche l’inutilizzabilità dei dati raccolti e posti a fondamento dell’accertamento.

In particolar modo il dubbio che ha investito negli ultimi anni i giudici del Palazzaccio è quello del rapporto tra norme tributarie e norme del processo penale.

In tema di prove,infatti, l’art. 191 c.p.p. prevede che le prove acquisite in violazione della legge sono inutilizzabili; specularmente, dunque,ci si è chiesti se la le prove acquisite in violazione delle garanzie dettate dalla legge tributaria siano inutilizzabili a norma di detto articolo.

Con una inversione di tendenza rispetto a precedenti pronunce, la sezione tributaria della Cassazione ha allineato il processo tributario ai principi di civiltà giuridica stabilendo che le prove poste a fondamento dell’accertamento tributario devono essere legali.

IL CASO. Il fatto esaminato dai Supremi Giudici è quello della legittimità di un avviso di accertamento ILOR-IRPEF emesso sulla valutazione di materiale extra-contabile (block notes) rinvenuto e sequestrato a seguito di perquisizione personale.

I Giudici di secondo grado si erano pronunciati sulla legittimità dell’avviso motivando che nel caso de quo il perquisito non si era opposto alla perquisizione talché una simile condotta sarebbe stata idonea a superare qualsivoglia successivo giudizio sulla mancanza dei requisiti previsti dall’art. 52.

Il ricorrente adiva i Supremi Giudici contestando la legittimità dell’avviso per l’illegittimità della perquisizione nell’assunto che a) gli agenti accertatori erano muniti della sola autorizzazione per accedere ai locali della società e non anche di quella per procedere a perquisizione personale b) la nullità di un atto comporta anche la nullità di tutti gli atti conseguenti.

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO ANALIZZATA. L’art 52 pone i presupposti per gli accessi graduando la tutela del contribuente a seconda del loro grado di invasività in relazione alla diversa natura o destinazione del luogo.

La norma delinea un sistema che può essere così sintetizzato:

locali adibiti esclusivamente ad attività commerciali, agricole, artistiche, professionali: è necessario e sufficiente l’autorizzazione rilasciata dal capo dell’ufficio;in tal caso l’interesse del contribuente tutelato è quello che l’accesso sia stato disposto ad iniziativa di chi per legge ne ha il potere.

locali adibiti ad uso promiscuo: sono necessarie sia l’autorizzazione del capo dell’ufficio sia l’autorizzazione del procuratore della repubblica; in tal caso si discute se l’autorizzazione del procuratore sia atto discrezionale o mero atto dovuto tendente ad accertare esclusivamente la ricorrenza del presupposto (la promiscuità) richiesto dalla legge

locali adibiti ad uso esclusivamente abitativo: è necessaria l’autorizzazione del procuratore della repubblica;in tal caso l’autorizzazione può essere rilasciata solo se a) vi siano gravi indizi b) ricorre l’utilità del controllo

Indipendentemente dalla natura del luogo in cui viene disposta, per procedere a perquisizioni personali, è sempre necessaria l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica.

LA DECISIONE DELLA CORTE. Preso atto che la G. di F aveva proceduto a perquisizioni personali pur essendo dotata solamente dell’autorizzazione del capo dell’ufficio, la Corte prende posizione a favore della inutilizzabilità delle prove raccolte richiamandosi proprio ad alcuni principi del diritto penale ritenendoli applicabili anche in materia tributaria.

L’iter argomentativo della Corte può esser schematizzato nei punti che seguono:

- premessa l’inesistenza, nel diritto tributario, di una norma generale sulla nullità delle prove come quella dell’art. 191 c.p.p, tuttavia.i principi ad essa sottesi ovvero la tutela dell’inviolabilità della persona e il rispetto della riserva di legge e di giurisdizione ex art 13 cost. valgono anche per il processo tributario

- pur risultando pacifica la circoscrivibilità delle norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative limitative della libertà al settore penalistico,va constatato che i limiti al potere di perquisizione imposti in capo all’amministrazione carceraria valgono a maggior ragione e senza alcuno sconto per chi non è sottoposto a restrizione della libertà

- se, dunque, il così detto limite esterno per la validità della perquisizione effettuata dalla polizia giudiziaria è quello della necessità del controllo giurisdizionale a maggior ragione quest’ultimo rappresenta il limite esterno per la validità della perquisizione effettuata dalla guardia di finanza

- tali affermazioni hanno un referente costituzionale nell’art. 13 Cost. il quale richiede che ogni attività limitativa della libertà personale sia disposta per atto motivato dell’autorità giudiziaria.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE. Costituisce un punto di arresto rispetto alla prassi giurisprudenziale di considerare il diritto tributario una corsia preferenziale lì dove,spesso, le esigenze del contribuente sopperiscono rispetto alle necessità dell’accertamento.