Perquisizione
personale da parte della Guardia di Finanza senza l’autorizzazione del p.m.:
limite alla utilizzabilità della prova, di Mariaelena Panacci, Dottore in giurisprudenza
Il quesito è sempre lo stesso ovvero se dalla
illegittimità della perquisizione derivi anche l’inutilizzabilità dei
dati raccolti e posti a fondamento dell’accertamento.
In particolar modo il dubbio che ha investito negli ultimi
anni i giudici del Palazzaccio è quello del rapporto
tra norme tributarie e norme del processo penale.
In tema di prove,infatti,
l’art. 191 c.p.p. prevede che le prove acquisite
in violazione della legge sono inutilizzabili; specularmente,
dunque,ci si è chiesti se la le prove acquisite in violazione delle garanzie
dettate dalla legge tributaria siano inutilizzabili a norma di detto articolo.
Con una inversione
di tendenza rispetto a precedenti pronunce, la sezione tributaria della
Cassazione ha allineato il processo tributario ai principi di civiltà giuridica
stabilendo che le prove poste a fondamento
dell’accertamento tributario devono essere legali.
IL CASO. Il fatto esaminato dai Supremi Giudici è quello
della legittimità di un avviso di accertamento
ILOR-IRPEF emesso sulla valutazione di materiale extra-contabile (block notes)
rinvenuto e sequestrato a seguito di perquisizione personale.
I Giudici di secondo grado si erano pronunciati sulla
legittimità dell’avviso motivando che nel caso de quo il perquisito non si era opposto alla perquisizione
talché una simile condotta sarebbe stata idonea a superare qualsivoglia
successivo giudizio sulla mancanza dei requisiti previsti dall’art. 52.
Il ricorrente adiva i Supremi Giudici contestando la
legittimità dell’avviso per l’illegittimità della perquisizione nell’assunto
che a) gli agenti accertatori erano muniti della sola autorizzazione per accedere ai locali della società e non anche di quella per
procedere a perquisizione personale b) la nullità di un atto comporta anche la
nullità di tutti gli atti conseguenti.
La norma delinea un sistema che
può essere così sintetizzato:
locali adibiti esclusivamente ad
attività commerciali, agricole, artistiche, professionali: è necessario e sufficiente
l’autorizzazione rilasciata dal capo dell’ufficio;in tal caso l’interesse del
contribuente tutelato è quello che l’accesso sia stato disposto ad iniziativa
di chi per legge ne ha il potere.
locali adibiti ad uso promiscuo: sono necessarie sia
l’autorizzazione del capo dell’ufficio sia l’autorizzazione del procuratore
della repubblica; in tal caso si discute se l’autorizzazione del procuratore
sia atto discrezionale o mero atto dovuto tendente ad accertare esclusivamente
la ricorrenza del presupposto (la promiscuità) richiesto dalla legge
locali adibiti ad uso esclusivamente
abitativo: è necessaria
l’autorizzazione del procuratore della repubblica;in tal caso l’autorizzazione
può essere rilasciata solo se a) vi siano gravi indizi b) ricorre l’utilità del
controllo
Indipendentemente dalla natura del luogo in cui viene disposta, per procedere a
perquisizioni personali, è sempre necessaria l’autorizzazione del Procuratore
della Repubblica.
L’iter argomentativo
della Corte può esser schematizzato nei punti che seguono:
- premessa l’inesistenza, nel diritto tributario, di una
norma generale sulla nullità delle prove come quella dell’art. 191 c.p.p, tuttavia.i principi ad essa sottesi ovvero la tutela
dell’inviolabilità della persona e il rispetto della riserva di legge e di
giurisdizione ex art 13 cost. valgono anche per il processo tributario
- pur risultando pacifica la circoscrivibilità delle norme sull’ordinamento
penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative limitative della libertà
al settore penalistico,va
constatato che i limiti al potere di perquisizione imposti in capo
all’amministrazione carceraria valgono a maggior ragione e senza alcuno sconto
per chi non è sottoposto a restrizione della libertà
- se, dunque, il così detto limite esterno per la validità
della perquisizione effettuata dalla polizia giudiziaria è quello della
necessità del controllo giurisdizionale a maggior ragione quest’ultimo rappresenta il limite esterno per la validità della
perquisizione effettuata dalla guardia di finanza
- tali affermazioni hanno un referente costituzionale
nell’art. 13 Cost. il quale richiede che ogni attività limitativa della libertà
personale sia disposta per atto motivato dell’autorità giudiziaria.
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE. Costituisce un punto di arresto rispetto alla prassi giurisprudenziale di
considerare il diritto tributario una corsia preferenziale lì dove,spesso, le esigenze del contribuente sopperiscono rispetto
alle necessità dell’accertamento.