Danno ambientale: Finanziaria 2006 e T.U. Ambiente, il colpo d’ascia del legislatore cade sull’azione di risarcimento del danno ambientale di Regioni ed Enti locali.

 

Sommario: Premessa – Il danno ambientale nella Finanziaria 2006 – Il danno ambientale nel Codice dell’ambiente – L’azione di risarcimento del danno delle Regioni e degli Enti locali – Conclusioni.

 

1.Premessa

 Il 29 aprile 2006 il Codice dell’Ambiente entra  finalmente in vigore, dopo che in terza lettura[1] è stato approvato in via definitiva da parte del Consiglio dei Ministri. L’attuazione della legge delega ambientale n.308 del 2004[2], diventa l’occasione per ricostruire una struttura giuridica che consente il riordino, la semplificazione nonché l’integrazione con le normative internazionali di una materia, quella ambientale, caratterizzata da una stratificazione normativa, che a  partire dal 1966 con la legge sull’inquinamento atmosferico,  ha comportato una sovrapposizione di regimi diversi diventata pressocché impraticabile per gli operatori giuridici. Il metodo che il Governo ha inteso utilizzare nella redazione di questo corpus normativo,  è il recepimento delle direttive comunitarie, di otto per l’esattezza, che non hanno ancora per il momento trovato accoglimento nel nostro ordinamento.  I settori oggetto di questo poderoso disegno di razionalizzazione e riordino sono sei. Si tratta di sei ambiti considerati per così dire cruciali per la materia ambientale: rifiuti e bonifiche, acque, difesa del suolo, inquinamento atmosferico, procedure ambientali, danno ambientale.

Il primo capitolo è quello che si occupa di Via (Valutazione di impatto ambientale) - Vas (Valutazione ambientale strategica) Ippc (Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), ordina e coordina attraverso l’integrale recepimento di quattro direttive.  E in particolare prevede la disciplina puntuale dei procedimenti Via e  la definizione dei meccanismi di coordinamento tra Via e Vas e tra Via e Ippc, nonché l’accoglimento del principio del silenzio-rifiuto e il rafforzamento della disciplina di informazione al pubblico.

 L’approccio del secondo capitolo è quello di un riordino e coordinamento delle disposizioni normative frammentate in una pluralità di testi riguardanti la difesa del suolo, la tutela delle acque, la gestione delle risorse idriche. In materia di acque il codice recepisce integralmente la direttiva 2000/60/Ce prevedendo l'istituzione di Autorità di bacino distrettuale che risulta dall’accorpamento delle diverse autorità di bacino esistenti e la definizione del  Piano di gestione che si riconferma come strumento di pianificazione.

Terzo capitolo: Rifiuti e bonifiche. Anche questo settore è oggetto di un grosso lavoro di  razionalizzazione e coordinamento delle disposizioni normative precedentemente in vigore. Per le bonifiche vengono confermati sostanzialmente i parametri in vigore per la definizione di "sito inquinato" e per la successiva bonifica viene compiuta un'analisi di rischio. Norma particolarmente innovativa è quella che istituisce un'Authority per acque e rifiuti, creando due sezioni al posto del vecchio Comitato di vigilanza sull'uso delle risorse idriche e dell'Osservatorio nazionale dei rifiuti, con una diminuzione nel numero degli organi.

Anche per la Tutela dell'aria è compiuto un necessario riordino e coordinamento di tutte le misure concernenti la prevenzione dell'inquinamento dell'aria dove particolarmente accentuate risultano le disposizioni riguardanti la  promozione del ricorso alle migliori tecniche disponibili e introduzione di una durata fissa per l'autorizzazione pari a 15 anni.[3]

Danno ambientale: nel sesto capitolo viene definita la nozione di danno ambientale e una nuova disciplina in materia per conseguire l'effettività delle sanzioni amministrative per consentire la piena applicazione del  principio chi inquina paga. Per accorciare i tempi del risarcimento del danno, ad oggi il Ministero ha incassato soltanto le somme derivanti da transazioni, è prevista un'ordinanza-ingiunzione per il risarcimento del danno che darà la possibilità al Ministero di incassare in modo certo e veloce le somme.

2. Il danno ambientale nella Finanziaria 2006.

Difficile da ripercorrere si rileva la strada che conduce al varo definitivo di quest’opera di riordino della materia ambientale, infatti lo schema del suddetto testo, non solo è stato oggetto del vaglio della commissioni di esperti  ma anche e soprattutto della Conferenza Stato –Regioni che più volte ha censurato il testo deliberato, per non parlare poi di un giudizio negativo di congruità sollevato dalle associazioni ambientaliste. Tutto ciò ha portato il Governo a presentare varie versioni del Testo e ad aggirare l’ostacolo del parere negativo sia del Consiglio di Stato che della Conferenza Stato –Regioni attraverso la giustificazione della mancata esaustività di un Codice, che se pur riveste un ruolo importante di riordino normativo, ma non può essere considerato certamente un vero e proprio Testo Unico dal momento che molte aree di interesse ambientale per il momento rimangono fuori da questo lavoro di razionalizzazione.[4] Ma nonostante le varie difficoltà, la concretizzazione della legge delega 308/2004[5] sfociata nell’entrata in vigore del Testo Unico Ambiente continua a suscitare enormi perplessità con riguardo a innumerevoli aspetti che si presentano in distonia con certi equilibri, per molti versi faticosamente conquistati dal nostro ordinamento. Uno di questi aspetti problematici che è dato di cogliere, non potendo certamente essere questa la sede per la disamina delle varie questioni che pur si muovono intorno al Testo Unico Ambiente, è il rilevante problema istituzionale dei rapporti tra le competenze, non solo normative, tra Stato Regioni. Rapporti di cui il legislatore non si cura, finendo con riaprire nuove lacerazioni con gli Enti territoriali. Infatti uno dei motivi per il quale il Capo dello Stato ha sollevato eccezioni, rifiutandosi di firmare l’articolato normativo di cui trattasi, risiede nelle lamentele sollevate dalle Regioni che hanno sempre sottolineato la presenza nel decreto legislativo di innumerevoli aspetti di incompatibilità con le norme regionali vigenti nel nostro ordinamento. Forse è troppo presto per giudicare la portata di questo Codice, che già è “candidato” a presentarsi, attraverso il meccanismo della via diretta, dinanzi alla Corte Costituzionale. Tuttavia in tal senso interessante appare il tracciato normativo seguito dal legislatore in chiave di “taglio” delle competenze degli enti territoriali, ma anche di un altro aspetto molto importante che è quello relativo all’azione da parte di questi Enti volta al risarcimento del danno ambientale. Il legislatore, infatti esordisce nel 2006 con la finanziaria[6] con la prescrizione di una disciplina definita mini rispetto a quella del Testo Unico ambiente perché contenente in via riassuntiva e prodromica ciò che poi ha stabilito in maniera più completo nel il Codice, ma già anticipatrice in parte di molte delle problematiche del Testo e in particolare della cancellazione dell’azione degli enti territoriali. E’ noto che da molti anni oramai il legislatore utilizza la finanziaria come contenitore di norme di vario contenuto, che se non direttamente, attengono pur sempre a preoccupazioni di tipo finanziario legate a far quadrare il bilancio dello Stato. Anche quest’anno il legislatore non si è smentito e tra le varie disposizioni a contenuto finanziario spiccano quelle relative all’ambiente. In particolare la disciplina proposta dal legislatore della finanziaria, che evidenza chiaramente la scelta del modello di attuazione interna delle prescrizioni comunitarie[7], ricomprende nell’ordine i seguenti temi: a) la bonifica dei siti di interesse nazionale e la responsabilità per danno ambientale (commi 434-438; e comma 442 prima parte); b) il potere di ordinanza spettante al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio per il fatto che abbia provocato il danno ambientale e i parametri di quantificazione di quest’ultimo (commi 439-441; 449; 450), una disciplina transitoria (comma 442 prima parte); d) la definizione dei rapporti tra disciplina del danno ambientale e la bonifica dei siti inquinati (comma 442 seconda parte); e) una serie di clausole di rinvio alla normativa vigente in materia di danno ambientale. La novella contenuta in finanziaria è incentrata su un nuovo procedimento nel caso in cui un soggetto pubblico incaricato della tutela dell’ambiente abbia accertato un danno ambientale, così come definito e disciplinato dalla direttiva 2004/35/Ce[8], e dopo aver obbligato il responsabile al ripristino dei luoghi, tale ripristino non sia stato accertato. In caso di inerzia del responsabile del danno il Ministro dell’Ambiente emana una ordinanza esecutiva, impugnabile innanzi al T.A.R. o mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato, per obbligare entro un certo termine a ripristinare la situazione ambientale antecedente. Nell’ipotesi in cui il soggetto non provveda alla riduzione in pristino nei termini oppure il ripristino non sia possibile o risulti troppo oneroso il Ministro dell’Ambiente ingiunge il pagamento di una somma pari al valore economico del danno ambientale accertato. Il soggetto obbligato è l’autore materiale del fatto dannoso, in solido con il soggetto che aveva interesse o che ha tratto vantaggio dal fatto lesivo. Per quel che concerne la quantificazione del danno la legge richiede che esso comprenda il pregiudizio arrecato alla situazione ambientale con particolare riferimento al costo necessario per il suo ripristino, richiamando espressamente a tal fine quanto previsto dalla direttiva ce. Qualora non sia possibile una quantificazione, l’ordinanza ne determina l’ammontare in via equitativa, sulla base del profitto conseguito dal trasgressore, a seguito del comportamento lesivo. Il richiamo contenuto alla disciplina di cui alla direttiva circoscritto al riferimento dei soli costi di ripristino da considerare ai fini della quantificazione del danno solleva il rilievo critico che il legislatore lungi dal recepire o dallo sforzarsi di recepire la nozione comunitaria di danno ambientale, che deve imperativamente considerarsi un irrinunciabile valore interpretativo essendo la disciplina comunitaria connotata da profili altamente specifici che per il momento sono del tutto estranei al nostro diritto positivo, ha come unica preoccupazione quella di predisporre un meccanismo efficiente, efficace e veloce di reperimento delle somme dovute in caso di danno ambientale. Difatti se si analizza l’articolato normativo della disciplina ambientale in Finanziaria 2006 da questo punto di vista deve concludersi per una coerenza con l’intento primario del legislatore dell’intenzione di reperire  risorse economiche, attraverso il regime della responsabilità per danno ambientale. Infatti il contenuto normativo di cui al comma 439 stabilisce che la misura privilegiata di riparazione del danno ambientale , cioè il ripristino debba essere eseguito secondo le modalità previste dalla citata direttiva a titolo di risarcimento in forma specifica e che laddove tale misura non sia seguita dal responsabile nel termine prescritto o che non sia possibile da un punto di vista strettamente tecnico  ovvero sia eccessivamente oneroso, il Ministro ordina il pagamento di una somma peri al valore economico del danno accertato. Ma la valutazione economica del danno ambientale prevista in questo modo svolge una funzione del tutto diversa da quella stabilita dalla  direttiva 2004/35/Ce  nella quale la valutazione rappresenta unicamente il criterio suppletivo per definire le misure di riparazione complementare e compensativa, il cui costo sia equivalente al valore monetario stimato delle risorse naturali e o dei servizi perduti nel caso in cui non sia possibile applicare a questi ultimi il metodo generale e privilegiato di equivalenza “ risorsa – risorsa o servizio- servizio” e si debbano utilizzare tecniche di valutazione alternative. La  finanziaria, invece si preoccupa solo dell’aspetto relativo alla liquidazione monetaria del danno, alla stregua del valore del danno accertato, ove il ripristino resti in tutto o in parte ineseguito. L’aggravante che presenta la norma in finanziaria, e che qui interessa ai fini del discorso relativo al profilo del  ruolo delle Regioni ed Enti territoriali è che il legislatore, non solo non pone attenzione a questo importantissimo aspetto della suddivisione dei compiti, ma nulla dicendo a proposito della vigente normativa, né attraverso esplicite abrogazioni né mediante la proposizione di norme per un coordinamento, lascia in sospeso la situazione normativa fatta di multistrati di disciplina, conferendo alla  natura di questo nuovo regime il sapore di un potere solo extra ordinem, nel senso che il potere di ordinanza del ministro debba intendersi come straordinario e suppletivo di riparazione o risarcimento del danno ambientale avente la finalità di “riscossione dei crediti di cui ai commi 439 e 441” per garantire un ulteriore entrata al bilancio dello Stato volto ad incrementare il fondo istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.[9] A confermare questo intento, animato da necessità di bilancio, si pongono in evidenza quelle norme dal comma 434 e ss. relative ai siti di bonifica di interesse nazionale per le quali sono in atto procedure fallimentari. In siffatta ipotesi è previsto l’utilizzazione di accordi di programma e i relativi finanziamenti nonché il trasferimento della proprietà dell’area al soggetto pubblico, individuato dal predetto accordo, trascorsi 180 dalla declaratoria fallimentare, “ove non sia avviato l’intervento di messa in sicurezza d’emergenza, caratterizzazione e bonifica”(art.435 – 436).

 

3. Il danno ambientale nel Codice Ambiente

Come si diceva innanzi il neo Testo Unico approvato rappresenta un apprezzabile sforzo di riordino e di semplificazione per un tema, quello ambientale e in particolare del risarcimento del danno ambientale, di fatto affrontato molto frettolosamente dalle disposizioni della finanziaria 2006, che in qualche modo risultano a questo prodromiche. Nel Codice Ambiente, a differenza della minidisciplina ambientale contenuta nella finanziaria 2006, si ritrova una disciplina più ampia e completa proprio nell’ottica della semplificazione e riordino di tutta la materia tanto che qui a differenza della disciplina ambientale in finanziaria sono puntuali le norme di raccordo con le disposizioni normative vigenti.  Nella parte sesta del Testo che si occupa del danno ambientale viiene definita la nozione di danno ambientale, del tutto assente in finanziaria 2006, e una nuova disciplina in materia per conseguire l'effettività delle sanzioni amministrative anche e soprattutto attraverso la riduzione dei tempi del risarcimento del danno, per il quale è ripreso il meccanismo già auspicato dalla disciplina ambientale contenuta in Finanziaria, dell’'ordinanza-ingiunzione  che da’ di fatto la possibilità al Ministero di incassare in modo certo e veloce le somme. Le somme riscosse confluiscono in un fondo di rotazione che va a finanziare interventi di messa in sicurezza, disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale. Si è già accenato al fatto che sono sicuramente molti i profili problematici posti dall’approvazione di detto decreto tanto che è facile cadere in un commenti generali e generici. Ma il primo “scavo” che qui interessa fare è quello di cogliere un particolare aspetto, all’indomani della definitiva approvazione del T.U., sulla responsabilità e ripristino del danno ambientale, che arriva subito dopo una tanto già chiacchierata disciplina ambientale contenuta nella finanziaria di cui non si è ben capito ne il senso ne la portata e che l’entrata in vigore del Testo unico non chiarifica, ma anzi finisce col gettare delle nuove ombre su questi percorsi normativi intrapresi dal legislatore assolutamente incoerenti. Infatti, tralasciando per un momento l’aspetto relativo al mancato obiettivo da parte del legislatore delegato di allinearsi ai modelli comunitari in punto di unitarietà dei regimi giuridici propugnati da  varie norme a cominciare dall’art.18 che propone in tema di danno ambientale un regime improntato sui requisiti di dolo e colpa a finire con il decreto Ronchi[10] incentrato sulla responsabilità obiettiva, con un solo colpo di accetta, di scure elimina l’importante legittimità in capo a regioni ed enti territoriali di far valere nelle aule giudiziarie l’azione di risarcimento danni.

A partire dall’art. 311e ss., intitolato “Azione risarcitoria in forma specifica e per equivalente patrimoniale”il legislatore si occupa del regime di responsabilità che segue la “norma principio” dell’illecito doloso e colposo e obbligo risarcitorio nei confronti dello Stato, integrato dal successivo art. 314  che prevede che la quantificazione del danno, secondo gli enunciati presenti agli allegati 3 e 4 della Sezione VI, deve comprendere il pregiudizio arrecato alla situazione ambientale con particolare riferimento al costo necessario per il suo ripristino. E dove non sia possibile l’esatta quantificazione del danno non risarcibile in forma specifica, il danno per equivalente patrimoniale si presume fino a prova contraria, di ammontare non inferiore fino al triplo della somma corrispondente alla sanzione amministrativa oppure alla sanzione penale applicata. inoltre il disposto di cui al secondo comma dell’art.311 stabilisce che “ Chiunque, realizzando un fatto illecito, o omettendo attività o comportamenti doverosi, con violazione di legge, di regolamento, o di provvedimento amministrativo, con negligenza, imperizia, imprudenza, o violazione di norme tecniche, arrechi danno all’ambiente, alterandolo, deteriorandolo, o distruggendolo in tutto o in parte è obbligato al ripristino della precedente situazione, e in mancanza al risarcimento per equivalente patrimoniale nei confronti dello Stato.” 

Per quanto concerne invece l’istruttoria che precede l’ordinanza- ingiunzione volta all’ottenimento del risarcimento del danno, l’art312 ricalca nei medesimi termini quanto già stabilito nella finanziaria 2006. Ed ecco che anche qui torna una preoccupazione di “cassa”, dove l’ordinanza, che deve essere adottata nel termine perentorio di 180 giorni, contiene l’ingiunzione al pagamento di una somma pari al 15% del danno accertato e stimato in base ai criteri sopra riferitioltre alla irrogazione di sanzioni amministrative di competenza ministeriale previste nei casi specifici dalla legislazione vigente.

Allora questa norma conferisce una chiara direzione alla disciplina del danno ambientale, già peraltro contenuta in nuce dalla minidisciplina contenuta nella finanziaria 2006, che qui trova la sua giustificazione nell’assunto che si tratta pur sempre di un contesto normativo preoccupato di perseguire obiettivi di contenimento di spesa. Ma anche nel caso del Codice Ambiente, invece ci si chiede quale sia  la portata e il senso delle norme  che comunque non appaiono propriamente in linea con le discipline comunitarie, e che lasciando sopravvivere tutto all’art.318 solo il comma 5 dell’art.18 interviene drasticamente sulla legittimità ad agire in tema di danno ambientale degli enti territoriali. Sotto l’aspetto organizzatorio l’art.318,  che accentrando tutte le competenze in capo al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, solleva dubbi di conformità alla Tavola Costituzionale relativamente a quelle disposizioni, sia del Titolo V della Cost. sia dell’art.9 T.U. degli enti locali n. 207/2000 che attribuiscono competenze regionali e locali in materia di danno ambientale.

4. L’azione di risarcimento del danno delle Regioni e degli Enti locali

 

Prima che intervenisse il Testo Unico sull’ambiente la Responsabilità civile in materia di danno ambientale, ispirata chiaramente dall’obiettivo di creare uno strumento giuridico, per la tutela dell’ambiente, che recepisse un principio fondamentale di diritto internazionale, quello tradizionalmente noto come “chi inquina paga”, trovava il suo immediato referente nell’art.18 della legge 349/86. Il comma 1 dell’articolo 18 L. 349/86 stabiliva, infatti  che “Qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l’ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l’autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato”.

L’azione di risarcimento era anche qui finalizzata al recupero economico dei danni ambientali o al ripristino originario della risorsa ambientale danneggiata. Il risarcimento veniva pertanto effettuato in forma specifica (ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile) o per equivalente (attraverso una precisa quantificazione economica/monetaria del danno o attraverso una valutazione equitativa operata dal Giudice sulla base della gravità della colpa, del profitto conseguito dal trasgressore e del costo necessario per il ripristino dei luoghi).

Il principio della responsabilità civile nei confronti del danno ambientale veniva esercitato dal Giudice ordinario nell’ambito di un procedimento penale o civile, e per essere applicato necessitava che:

A ben vedere l’art.18 individuando i soggetti legittimati all’esercizio dell’azione di risarcimento del danno, conferiva la titolarità della relativa azione allo Stato e agli Enti territoriali che godevano a pieno titolo di una legittimazione processuale attiva per il risarcimento del danno lesivo di beni rientranti nella propria sfera di competenza. Era dunque assolutamente pacifico, nonché espressamente riconosciuto dalla norma, un ruolo attivo della Regione e degli enti territoriali a costituirsi parte civile ai sensi dell’art.18 purchè aventi un legame “qualificato” con il territorio leso considerato elemento imprescindibile alla base di questa azione di risarcimento, considerata una vera e propria forma di attivazione di una sanzione per la lesione di un diritto della personalità di questi enti. In altre parole l’azione spettava allo Stato  ma anche alle Regioni e Enti locali. Il legislatore del T.U.Ambiente abrogando l’art.18 recide, come il taglio di una scure, drasticamente questa disposizione che riconosceva tale legittimazione ad agire a favore degli Enti locali e Regioni. Già alcune Regioni come l’Emilia-Romagna hanno dichiarato di ricorrere alla Corte Costituzionale a cui spetterà il compito di stabilire se il taglio a questo importante ruolo svolto dagli enti territoriali, il cui compito rimane oggi relegato alla proposizione di osservazioni e solleciti, chiamati fino a questo momento ad esercitare una funzione di tutori della protezione del bene ambiente proprio in base alla loro natura di enti esponenziali degli interessi delle comunità territoriali, sia rispettoso dei principi ormai saldamente proclamati dalla Carta fondamentale del 1948, relativi alla sussidiarietà, alla quale poi dovrebbe fare seguito l’azione di questi enti. Per il momento all’indomani dell’entrata in vigore del testo unico si registra un passo indietro del legislatore attraverso una operazione di nuovo accentramento da parte dello Stato come risulta dal nuovo assetto di competenze delineato dal T.U.

5.Conclusioni

Dall’esame di prima lettura dell’articolato normativo del Codice dell’ambiente recante “Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente” emergono molteplici tratti problematici. Quelli messi in evidenza nel presente contributo, è che emerge un dato del tutto incontestabile: un passo indietro del legislatore in materia di danno ambientale che non si esclude avrà come conseguenza una ulteriore revisione di tutta la neonata normativa ambientale. Innanzi tutto preoccupazioni di cassa oscurano i veri intenti cui avrebbe dovuto perseguire il legislatore in conformità alle impostazioni di matrice comunitaria, e la prova evidente e lampante risiede nella disciplina ambientale contenuta in finanziaria 2006. così come altrettanto chiara appare la volontà di accentrare le competenze in materia di danno ambientale in capo allo Stato proponendo una disciplina  maggiormente ispirata ad una logica fortemente centralista che azzera le funzioni faticosamente conquistate da regioni ed enti locali in ordine alle scelte da adottarsi nel loro territorio.

Avv. Antonella Robustella – dottoranda in Diritto Amministrativo “ La programmazione negoziale per lo sviluppo e la tutela del territorio” – Facoltà di Giurisprudenza – Università Federico II

 

 

 



[1] Il T.U. Ambiente è stato firmato dal Presidente della Repubblica il 3 Aprile scorso è stato pubblicato nel supplemento ordinario della G.U. n.88 il 14.05.2006.

[2] Si tratta della legge del 15/12/2004 recante Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione in G.U.27/12/2004 n. 301.

[3] L'apparato sanzionatorio non è stato variato rispetto al passato in quanto la delega non prevedeva modifiche di questo capitolo. Impegni maggiori sulle fonti rinnovabili con priorità nel dispacciamento ed interventi finanziari per incentivare l'energia rinnovabile al Sud, soprattutto per raggiungere gli obiettivi di Kyoto

[4] Il legislatore, infatti, non affronta il problema per esempio delle aree protette, dell’inquinamento acustico, né dell’energia, materie previste nella legge delega n.308/2004, che a ben vedere risulta notevolmente ampia tanto da stabilire che il riordino, il coordinamento, e l’integrazione delle disposizioni legislative avvenisse attraverso uno o più decreti legislativi.

[5] Legge 15/12/2004 n.308 recante la delaga al Governo per il riordino, il coordinamentoe l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, in G.U. 27/12/2004

[6] Legge 23/12/2005 n.266 in G.U.del 29 dicembre 2006

[7] Si rammenta che il principale criterio ispiratore della direttiva del parlamento e del consiglio europei (2004/35/Ce)e quello della prevenzione e riparazione del danno ambientale attraverso il principio del “chi inquina paga”. Di tal che cade sugli operatori la responsabilità dei danni provocati dalla loro attività. L’intento è senz’altro quello di creare uno stimolo per indurre i soggetti coinvolti ad adottare misure volte a sviluppare pratiche per indurre al minimo i rischi.

[8] Direttiva del 21/04/2004 n.35, pubblicata in G.E.del 30 aprile 2004 n.143.

[9] Tale fondo servirà a finanziare in via anticipata anche gli interventi urgenti di disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale nonché altri interventi per la protezione dell’ambiente e del territorio (art.449)

[10] Si tratta del D.Lgs 22/1997.