Sent. n. 389/2010

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio

Composta dai seguenti Magistrati

Dott.  Salvatore Nottola                     Presidente

Dott. Silvio Benvenuto                      Consigliere relatore 

Dott. Franco Mencarelli                      Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sull’atto di citazione in giudizio iscritto al numero 69142 del registro di segreteria della sezione, proposto dalla procura regionale presso la stessa sezione   nei confronti dei signori Giorgio Boscolo ,  nato a Roma il 27.6.1945, e ivi residente in Via Camillo Sabatini, 150 e

Domenico Di Meo nato a Roma il 5.9.1959, e ivi residente in  Via Savigno, 19; entrambi rappresentati e difesi dall’avvocato Massimiliano Brugnoletti, presso il cui studio in Roma, via Antonio Bertoloni 26b sono elettivamente domiciliati.

Uditi, nella pubblica udienza del 25 gennaio 2010,  , con l’assistenza del segretario, dottoressa Ernestina Barbone, il relatore, cons. Silvio Benvenuto, l’avvocato Angelo Annibbali,  per delega dell’avvocato Massimiliano Brugnoletti ( presente all’udienza, per lo stesso titolo, l’avvocato Armanda De Cosmo ), il p.m. nella persona del vice procuratore generale, dottor Massimiliano Minerva.

Esaminati gli atti e i documenti della causa.

FATTO

Con denuncia in data 1° dicembre 2006 (pervenuta alla  procura regionale presso la sezione giurisdizionale per la regione Lazio il 4.12.2006), il direttore dell’agenzia delle dogane-direzione regionale per il Lazio e l’Umbria, esponeva alcuni fatti, allegati come illeciti, commessi da due dipendenti dell’agenzia medesima, il signor Giorgio Boscolo , funzionario con qualifica di direttore tributario (area 3, F4) e Domenico Di Meo , operatore tributario (area 2, F2), fatti già oggetto di precedenti segnalazioni alla procura della Repubblica.

Dai successivi accertamenti e dagli atti del procedimento penale (n. 55074/2005 RGNR, 723/06 RGIP presso la procura della Repubblica di Roma), risulta, secondo quanto affermato nell’atto di citazione, che, con  denuncia alla procura della Repubblica di Roma, datata 21 dicembre 2005, il direttore  regionale per il Lazio dell’agenzia delle dogane  aveva esposto di aver ricevuto una segnalazione , successivamente confermata dal signor Nicola  Di Nardo Nicola, titolare della Ditta “Dinamic Power Srl” con sede in Roma, secondo la quale alcuni dipendenti della predetta agenzia  ( i signori Boscolo e Di Meo),  avevano richiesto compensi in denaro senza alcuna giustificazione.

Il signor Di Nardo, escusso a seguito di sommarie informazioni l’11 gennaio 2006, confermava i fatti e forniva ulteriori particolari: già da un anno due funzionari dell’ufficio tecnico di finanza di Roma dell’agenzia delle dogane (per l’appunto i signori Boscolo e Di Meo) erano soliti avanzare richieste di denaro,  dirette e indirette (pagamenti a terzi nel loro interesse, ad esempio per la riparazione dell’autovettura), collegando le richieste e i conseguenti pagamenti alla loro posizione nell’ambito dell’agenzia e incutendo nell’imprenditore il timore di possibili ritorsioni, qualora non avesse accettato di sottostare alle loro condizioni (sotto forma di ulteriori ispezioni o contestazioni, fino alla minaccia della perdita della licenza).

Da ultimo, i due dipendenti in parola avevano chiesto all’imprenditore un compenso a cadenza mensile (originariamente pari a 500 euro, poi ridotti a 300 per le resistenze dell’imprenditore), con la giustificazione di presunte agevolazioni all’attività dell’azienda.

A seguito di appostamento con videoripresa effettuato il 24 gennaio 2006 nei locali dell’azienda, in cui veniva registrata la consegna da parte dell’imprenditore dei 300 euro richiesti dai due dipendenti, questi venivano arrestati in flagranza di reato (verbale in pari data per il reato di cui all’art. 317 c.p., arresto convalidato nell’apposita udienza del 26.1.2006, ordinanza di custodia cautelare in carcere in pari data), essendo state rinvenute addosso a ciascuno dei due le buste con il denaro consegnato dal signor  Di Nardo (le banconote erano state precedentemente fotocopiate).

Pochi giorni dopo, nel corso della custodia cautelare in carcere, i due funzionari doganali rendevano alcune dichiarazioni spontanee a contenuto confessorio: in particolare, riferivano che, nel corso di una verifica di istituto presso il deposito di oli minerali lubrificanti della società  “Dinamic Power Srl”, era stata riscontrata un’eccedenza sullo stoccaggio previsto per quel deposito, fatto che peraltro era stato verificato anche in una precedente visita eseguita  circa due anni prima; per tale infrazione i convenuti nel presente giudizio  diedero corso all’applicazione delle sanzioni amministrative previste.

Peraltro, avendo chiesto il titolare del deposito ai suddetti verificatori quale procedura fosse dovuta per ottenere l’autorizzazione per  un ampliamento del deposito, al fine di non incorrere ancora nelle sanzioni previste, i signori Boscolo e Di Meo  proposero la loro collaborazione  per aiutarlo ad istruire la pratica per l’ampliamento, concordando un compenso per la consulenza di euro 2.500,00 (corrisposte nell’anno 2000).

Nella stessa circostanza, i signori Boscolo e Di Meo riscontravano anche un’ infrazione di natura fiscale, avendo reperito olio lubrificante, dichiarato rigenerato, importato dalla Grecia, sul quale era stata applicata l’imposta ridotta del 50%, riduzione che sarebbe stata legittima solo per gli oli lubrificanti di provenienza nazionale, mentre per quelli di provenienza da paesi comunitari l’imposta doveva essere corrisposta nella misura integrale del 100%.

Per omettere di rilevare  tale infrazione, che avrebbe comportato per l’esercente l’assoggettamento ad una rilevante sanzione, fu richiesto il pagamento di una somma, a cadenza mensile, di euro 500 , ridotti poi a euro  300 .

Il tribunale di Roma, ufficio del giudice per l’udienza preliminare, a seguito di richiesta dei due citati dipendenti e previo parere favorevole del pubblico ministero, ha emesso in data 7 aprile 2006 la sentenza n. 1038/06 di applicazione della pena su richiesta delle parti, ex art. 447 c.p.p., condannando gli stessi a anni due di reclusione ciascuno (pena sospesa).

L’imputazione penale, per la quale i signori Boscolo e Di Meo sono stati perseguiti penalmente e successivamente condannati in applicazione del c.d. patteggiamento,  aveva per oggetto il delitto di cui agli artt. 81, 110 e 317 c.p., perché, in concorso tra loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, abusando della loro qualità di funzionario (il Boscolo) e di dipendente (il Di Meo) dell’agenzia delle dogane, avendo riscontrato in sede di ispezione  irregolarità relativamente al  versamento di accise da parte della s.r.l. “Dinamic Power Srl” di Di Nardo Nicola, costringevano o comunque inducevano il predetto a promettere  loro indebitamente la consegna della somma di 300 euro mensili (150 ciascuno) facendosi poi consegnare la prima mensilità, il tutto quale prezzo per omettere altre ispezioni ed ulteriori contestazioni, nonché per far prescrivere la pratica a suo carico presso l’agenzia delle dogane e comunque per “proteggerlo” dal rischio della perdita della licenza, o di altri provvedimenti sfavorevoli da parte dell’agenzia di cui erano dipendenti.

L’amministrazione delle dogane, a seguito di verbale di constatazione, ha accertato che  i sunnominati dipendenti dell’agenzia, per effetto dei comportamenti illeciti da loro tenuti per favorire, a danno dell’erario, la sopra nominata “Dinamic Power Srl”, ma anche  altri soggetti di cui si parla nelle dichiarazioni spontanee, hanno percepito illecitamente una remunerazione complessiva, rispettivamente, il signor  Boscolo di euro 12.775,00 e il signor  Di Meo di euro 22.975,00 (per un totale di euro 35.750,00).

L’amministrazione ha accertato, altresì, quale conseguenza dei fatti illeciti di cui sopra, un’evasione di imposta (e accessori) –per l’applicazione di una minore imposta per l’olio rigenerato di provenienza extranazionale - pari a complessivi € 35.218,87 (di cui euro 28.508,19 a titolo di imposta in senso proprio, 4.997,09 a titolo di interessi, 1.710,49 a titolo di indennità di mora, 3,10 per spese di notifica), somma per la quale ha provveduto ad elevare apposita contestazione a carico della “Dinamic Power Srl” (cfr. avviso di pagamento n. 69/2006), senza ottenere però alcun pagamento.

E’ stato provveduto, pertanto, all’iscrizione a ruolo del suddetto debito di imposta, maggiorato delle sanzioni amministrative (queste ultime pari ad ulteriori 8.552,46 euro, come da contestazione n. 560/C/2006 prot. n. 32380/06 del 8.8.2006, importo che risulta riscosso, cfr. nota n. 227/ris del 7.10.2008 e relativi allegati).

A carico dei due dipendenti è stato poi  avviato il procedimento disciplinare, inizialmente sospeso per la pendenza del procedimento penale,  e conclusosi con l’applicazione della sanzione  del licenziamento senza preavviso (provvedimenti del 30 ottobre 2006 del direttore regionale dell’agenzia delle dogane, allegati alla nota n. nota n. 227/ris del 7.10.2008 della stessa agenzia ), ai sensi degli artt. 65, commi 3 e 4, e 67, comma 6, lett. e punto 3, del  CCNL di comparto (agenzie fiscali). Contro tali provvedimenti di licenziamento i due dipendenti hanno presentato appositi ricorsi al Tribunale di Roma, sezione Lavoro 4^ -  che, tuttavia, sono stati respinti.

L’atto di citazione afferma che i fatti sopra esposti hanno causato un  danno sia patrimoniale  che all’immagine all’amministrazione delle dogane (agenzie delle dogane), e pertanto in relazioni ad essi la procura regionale ha emesso il 30 maggio 2008 un primo invito a fornire deduzioni, ex art. 5, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 19, ritualmente notificato ai signori Boscolo e Di Meo,nel  quale si espone  la quantificazione complessiva del danno patrimoniale derivante dai mancati introiti di natura tributaria (euro 35.218,87) e dall’ammontare complessivo dei compensi illecitamente percepiti (euro 35.750,00),  da considerarsi alla stregua di importi da versare all’amministrazione ex art. 59, comma 6, del d.l.vo n. 165/2001 (come ritiene l’amministrazione) ovvero, in ogni caso, quale c.d. danno da tangente, pari alla somma che in ogni caso gli imprenditori hanno ritenuto di “risparmiare” in termini di minori imposte, accettando di corrispondere quanto richiesto dai due dipendenti infedeli.

Successivamente,  è stato notificato, in date comprese tra il 20.10.2008 e il 17.11.2008, un secondo invito a fornire deduzioni che, oltre a contestare nuovamente il danno patrimoniale in senso stretto,individua ed espressamente riqualifica “ in questa sede “ un danno all’immagine , con le caratteristiche e i presupposti affermati da consolidata  giurisprudenza della corte di cassazione e della corte dei conti.

Per tale danno, così come individuato e qualificato, quanto alla sua natura giuridica, nel secondo invito a dedurre, si imputa ai due dipendenti un rilevante danno all’immagine, pari nel complesso ad euro 100.000, ritenendo la procura regionale          il loro comportamento gravemente lesivo del prestigio e della credibilità di una funzione e di un soggetto, quale quello doganale, istituzionalmente preposto alla tutela di interessi finanziari pubblici di rilevanza nazionale e comunitaria, connessi alla riscossione e al contenzioso dei diritti doganali e della fiscalità interna negli scambi internazionali, delle accise sulla produzione e sui consumi, secondo criteri di massima lealtà, imparzialità ed onestà.

Nell’atto di citazione si afferma che alla procura regionale non risultavano pervenute nei termini  deduzioni difensive da parte degli intimati,  con riferimento sia al primo, che al secondo invito a dedurre ( peraltro nel fascicolo di causa risultano deduzioni a  difesa dei due intimati, redatte e trasmesse alla procura regionale dallo studio legale dell’avvocato Pierpaolo Dell’Anno  in data 12 febbraio 2009, e, quindi, successivamente alla data di deposito  dell’atto di citazione ).

Per quanto concerne il contenuto delle domande avanzate dalla procura regionale, questa osserva che sussistono tutti gli elementi che fondano l’azione di responsabilità.

Difatti, i convenuti hanno posto in essere un comportamento gravemente illecito che è stato causa di un danno patrimoniale e all’immagine ed al prestigio dell’amministrazione delle dogane; l’illiceità (anche penale) della condotta dei signori Boscolo e  Di Meo si desume dagli atti del procedimento penale, nell’ambito del quale è stata emessa la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 447 c.p.p.  (due anni di reclusione ciascuno, pena sospesa).

In particolare, il quadro probatorio a sostegno dell’accusa è costituito essenzialmente dalle dichiarazioni spontanee a contenuto confessorio rese al pubblico ministero , in cui i due dipendenti,  oltre ad ammettere il fatto specifico per il quale erano stati tratti in arresto in flagranza di reato,

descrivono un vero e proprio sistema diffuso di “compiacenze remunerate” con molte altre società (ditta CLEA, ditta DI MEO, ditta CAVATERRA, Champion srl, ditta C.R.R. di Bracciano, oltre a ditta REMAS, soc. Compagnia Cave 2000 per il solo Di Meo),  tutti soggetti che,  ben lungi dall’essere favoriti o soltanto aiutati, dovevano essere, per obbligo di servizio, controllati e, se del caso, sanzionati. L’utilizzazione, in tali dichiarazioni confessorie di termini o espressioni non propriamente tipici di atteggiamenti concussivi, nulla toglie, ad avviso della procura regionale, alla gravità della condotta dei due dipendenti che , arrestati in flagranza di reato, con le somme appena ricevute dall’imprenditore denunciante (e videoregistrati in tale atto), hanno  cercato in qualche modo di attenuare la rilevanza penale dei fatti, tentando di farli degradare a meri illeciti amministrativi (violazione delle norme in materia di esclusività del rapporto di lavoro pubblico e violazione delle regole deontologiche): “assistenza” periodica per la ditta Clea, assistenza per la ristrutturazione per la ditta Di Meo, “assistenza periodica” per la Champions srl; controllo della contabilità per la ditta Cavaterra e per la soc. Clea, istruzione di pratiche varie per le altre; senza, peraltro, tacere che il termine “assistenza” nel manoscritto a firma del signor Boscolo risulta aggiunto in un secondo momento in sostituzione del precedente e ben più esplicito “controllo periodico”.

Inoltre, vi sono ulteriori elementi probatori (oltre alle dichiarazioni confessorie, di per sé già sufficienti) che confermano la qualificazione di grave illiceità  in termini concussivi del comportamento dei signori Boscolo e  Di Meo: a partire dalla videoregistrazione del 24 gennaio 2006 che documenta la dazione illecita.

Di notevole rilevanza sono anche le dichiarazioni dell’imprenditore signor Di Nardo, rese sia in sede di denuncia e successivo verbale di sommarie informazioni (da cui è partita l’indagine), sia al momento dell’arresto in flagranza di reato dei due dipendenti dell’agenzia delle dogane, che ben descrivono l’atteggiamento psicologico di questi ultimi, che non si sono posti certo in termini tipici di una mera collaborazione remunerata, ma che, al contrario, hanno utilizzato il loro status e il potere di cui disponevano per costringere in sostanza l’imprenditore a cedere al ricatto; vi si parla di richieste esplicite di denaro, visite preannunciate da telefonate per il ritiro del mensile e di un atteggiamento tipicamente concussivo e vi si legge, tra l’altro: “preciso che le richieste di denaro sono avvenute ricorrendo da parte loro alle più disparate scuse incutendo in me il timore di una eventuale loro ritorsione sulla mia azienda e sul mio lavoro, cosa peraltro convincente visto il loro atteggiamento…Preciso inoltre che la situazione era diventata insostenibile vista la insistenza delle richieste avanzatemi dai due” (verbale di sommarie informazioni rese dal signor De Nardo, titolare della Dinamic Power, in data 11.1.2006); queste dichiarazioni sono confermate anche nel successivo verbale di sommarie informazioni del 7.2.2006 (reso ai Carabinieri delegati alle indagini), in cui si precisano ulteriori particolari della vicenda del compenso mensile (definito addirittura vitalizio dall’imprenditore): “in occasione dell’ispezione a cura di Boscolo e Di Meo, questi ultimi mi hanno promesso, in cambio del vitalizio, di tenere in sospeso la pratica di sanatoria del mancato pagamento dell’imposta dovuta al 100%  - in luogo del 50% pagato  - sino a farla giungere a prescrizione ottenendo in questo modo di non dover pagare nulla”.

Anche l’episodio (confermato  dal meccanico signor Rosato, cfr. verbale di s.i. del 14.2.2006) dell’avvenuto pagamento da parte del medesimo signor  Di Nardo (per due volte) delle fatture relative alla riparazione una autovettura (di tipo Mercedes) nella disponibilità del signor Boscolo, su richiesta di quest’ultimo, dimostrerebbero la disinvoltura e la spregiudicatezza con cui l’alto funzionario doganale utilizzava, abusandone, il proprio potere per ottenere favori e piccoli o grandi servigi dai soggetti sottoposti alla propria attività di vigilanza.

Proprio sulla scorta di tali elementi il GUP presso il Tribunale di Roma, come già detto ha emesso in data 7 aprile 2006 la sentenza di applicazione concordata della pena  per il delitto di cui all’art. 317 c.p. (concussione), applicando , a norma  dell’art. 447 c.p.p., la pena di anni due di reclusione (sospesa).

A tal riguardo giova sottolineare che la sentenza patteggiata in tanto può essere emessa in quanto il giudice penale non abbia riscontrato elementi a favore del proscioglimento dell’imputato (art. 129 c.p.p.).

La descritta condotta illecita dei convenuti  ha provocato un pregiudizio economico alle pubbliche finanze sotto  forma di danno patrimoniale in senso stretto (minori entrate e mancato versamento dei compensi illeciti all’amministrazione), nonché un rilevante danno al prestigio e all’immagine dell’amministrazione delle dogane.

Sempre sul piano del danno patrimoniale in senso stretto, l’amministrazione delle dogane (cfr. nota n. 386/ris del 7.12.2006, allegata alla citata nota n. 68/ris del 21.3.2008, contenente i calcoli effettuati sulla base delle dichiarazioni degli stessi interessati e relative tabelle), ha accertato che  i sunnominati dipendenti dell’agenzia - per effetto dei comportamenti illeciti da loro tenuti per favorire, a danno dell’erario, la “Dinamic Power Srl” e le altre ditte sopra richiamate - hanno percepito illecitamente da tali soggetti una remunerazione, rispettivamente, il signor Boscolo di euro 12.775,00, il signor Di Meo di euro 22.975,00 (per un totale di 35.750,00).

Ebbene, anche tali somme vanno considerate quale danno arrecato all’amministrazione finanziaria (sotto forma di minori entrate, di natura extra-tributaria), trattandosi di somme percepite per incarichi non conferiti o autorizzati dall’amministrazione di appartenenza, con la conseguenza che, in base all’art. 59, comma 6, del d.l.vo n. 165/2001, i relativi importi andavano versati, “a cura del percettore” (in questo caso, trattandosi di soggetti eroganti privati) all’agenzia (come ritiene l’amministrazione, cfr. nota n. 68/ris richiamata), “per essere destinati ad incremento del fondo di produttività o fondi equivalenti”. Senza sottacere la circostanza che tali incarichi, presentando vistosi profili di incompatibilità per ’evidente conflitto di interesse  (affidati dalle medesime ditte sottoposte a vigilanza), non sarebbero mai stati autorizzati, apparendo illeciti in re ipsa (cfr. il comma 5 del medesimo art. 53).

In alternativa,  la qualificazione penalistica dei fatti, nell’ottica  della concussione (art. 317 c.p.) - reato per il quale i due dipendenti sono stati condannati in via definitiva – fa sì che i compensi illecitamente percepiti possono essere considerati quale c.d. danno da tangente, costituendo la somma che in ogni caso gli imprenditori hanno ritenuto di “risparmiare” in termini di minori imposte, accettando di corrispondere quanto richiesto dai due dipendenti infedeli. In questa ottica, essendo inverosimile che l’attività di impresa possa essere svolta senza profitto o addirittura in perdita, per un principio economico connesso a tutti i comportamenti umani, l’ammontare del danno da richiedere in risarcimento non può essere inferiore agli importi corrisposti dagli imprenditori e percepiti dai sunnominati dipendenti dell’agenzia delle dogane, sicuramente inferiori all’illecito vantaggio atteso, fermo restando il potere del giudice di determinare il danno (certo ed attuale) ai sensi dell’articolo 1226 c.c. (principio pacifico in giurisprudenza proprio in materia di tangenti nel corso di verifiche fiscali:, tra le tante, Corte dei conti, Sez. I Appello, n. 129 del 21.5.2007, Sez. I Appello, n. 39 del 3.2.2004Sezione giur. Liguria, sent. n. 20 del 10.1.2003, Sez. giur. Piemonte, n. 1211 del 9.5.2000 e n. 1634 del 20.10.1999, Sez. giur. Emilia Romagna n. 1591 del 28.9.2000).

Oltre al danno patrimoniale in senso stretto (diretto), pari ad euro 70.968,87 (euro 35.218,87 per minori entrate tributarie e 35.750,00 per compensi illeciti o danno da tangente), i convenuti signori  Boscolo  e Di Meo  debbono, ad avviso della procura regionale,  ritenersi responsabili del rilevante danno all’immagine causato all’agenzia delle dogane, direttamente connesso al comportamento illecito descritto in fatto e comprovato in diritto, in considerazione delle esigenze di credibilità e di affidamento da parte della comunità in una funzione ed in un soggetto, quale quello doganale, istituzionalmente preposto alla tutela di interessi finanziari pubblici di rilevanza nazionale e comunitaria.

Il danno all’immagine può essere quantificato equitativamente ex art. 1226 c.c., in base alla valorizzazione dei seguenti elementi e parametri: a) attività funzionale dell’ente, organo o ufficio; b) posizione funzionale dell’autore dell’illecito (grado di apicalità); c) reiterazione dei comportamenti e necessità di interventi modificativi dell’organizzazione o sostitutivi-riparatori dell’attività illecita; d) in ipotesi di tangenti, l’entità della stessa; e) conseguenze economico-sociali dei comportamenti, ad es. sul piano degli appalti pubblici e delle entrate fiscali; f) conseguenze sociali fondate sulla negativa impressione suscitata nell’opinione pubblica (favorita dal clamor fori e dagli organi di stampa).

Va rilevato che la lesione di tali interessi-valori, tutelati a livello costituzionale dall’art. 97 Cost., si realizza già nel momento in cui si minaccia il normale funzionamento della p.a. e la sua imparzialità, bastando, come per la perfezione del reato, così per la verificazione del fatto illecito contabile, la mera costrizione o induzione a dare o a promettere. Nel caso di specie è sufficiente l’accertamento di una condotta criminosa in palese violazione dei doveri di fedeltà e di imparzialità che fanno carico a chi presta servizio presso una pubblica amministrazione o, comunque si ingerisce nella cosa pubblica (addirittura, come in questo caso, con compiti ispettivi), per provocare l’offesa all’interesse tutelato dal 317 c.p. e, per l’effetto, il nocumento all’amministrazione: ovvero, mutuando la terminologia dalla giurisprudenza civile della Corte di Cassazione (fatta propria da Corte dei conti, Sezione I, sent. n. 78/2003/A del 19.2.2003) - in relazione alla nota distinzione tra danno-evento e danno-conseguenza - si può affermare che nelle ipotesi concussive (e corruttive), il danno all’immagine e al prestigio della pubblica amministrazione, in quanto interesse tutelato in via primaria e diretta dal legislatore penale, appartiene al genus danno-evento, a significare che  coincide, con il fatto reato, rappresentandone l’essenza, l’in sé.

Ciò, del resto, appare del tutto coerente con le ricordate affermazioni più recenti della giurisprudenza contabile (Sezione I^, sent. n. 78/2003/A del 19.2.2003 e n. 340/A del 3 ottobre 2003) circa la necessità del superamento di una “soglia minima” (di rilevanza della condotta) ai fini della risarcibilità del danno all’immagine, soglia da individuarsi con

un’ indagine di fatto sul comportamento tenuto (con riferimento particolare all’elemento soggettivo) e sulla potenzialità lesiva di detto comportamento, che nel caso di specie  appare indubbiamente riprovevole (oltre che penalmente rilevante); ed anche circa la superfluità (ma non è il caso di specie) dell’esistenza di un reato o della coesistenza con un danno ad un bene materiale per la perseguibilità di comportamenti causa di danno all’immagine.

Pertanto, i convenuti, tenuto conto dei criteri sopra appena precisati e con riferimento agli specifici fatti contestati nel presente giudizio, devono essere condannati al pagamento in favore dell’agenzia delle dogane della somma complessiva di Euro 100.000 a titolo di danno all'immagine, così quantificato ai sensi dell’art. 1226 c.c..

Costituisce affermazione costante in giurisprudenza, del resto, che “la prassi delle tangenti nell’attività dell’amministrazione finanziaria ha come effetto sia una maggiore propensione dei contribuenti a sfuggire all’imposizione mediante pratiche di elusione ed evasione, sia una certa lesione dell’immagine degli uffici coinvolti, di tal che gli agenti che se ne rendano percettori non possono non rispondere dei danni in tal modo cagionati” (tra le tante, Corte dei conti, Sez. Appello I, n. 131 del 8.5.2003, n. 56 del 12.2.2003, n. 336 del 2.10.2002), anche tenuto conto “dei costi connessi al ripristino dell’immagine e del prestigio dell’amministrazione finanziaria nel suo complesso per impedire possibili effetti emulativi da parte di altri dipendenti (Sez. Giur. Lombardia n. 1015 del 12.7.2000), risultando leso un valore in sé rilevante offuscato nella collettività (Sez. Giur. Lombardia n. 1861 del 4.11.2002.

Sotto il profilo soggettivo, va sottolineato che il signor Boscolo rappresentava una figura para-apicale nell’ambito dell’organizzazione amministrativa di che trattasi (in quanto direttore tributario è dominus dell’attività di vigilanza), mentre il signor Di Meo, pur appartenendo ad una qualifica inferiore (operatore tributario), ha dimostrato una spiccata “propensione concussiva”, come si ricava dal maggior volume di compensi da questi ricevuti dagli imprenditori (euro 22.975,00 da Di Meo, a fronte dei 12.775,00 da Boscolo),  trovandosi spesso, inoltre, in una posizione almeno paritaria rispetto al Boscolo nella conduzione delle relative trattative (ad esempio, è il signor Di Meo a tenere i contatti con il titolare della Dinamic Power fino al giorno dell’arresto in flagranza di reato); entrambi, inoltre, costituivano figure di riferimento per l’utenza professionale (imprenditori) avendo frequenti interrelazioni con essa e, per tale motivo, tra l’altro, come tutti i soggetti che svolgono funzioni di tipo ispettivo e di vigilanza, finiscono per essere identificati con la stessa amministrazione procedente.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, esso consiste nel dolo contrattuale (nel caso di specie, penalisticamente rilevante) - con conseguente operatività del vincolo di solidarietà tra i convenuti ex art. 1, comma 1 quinquies della legge n. 20 del 1994 (testo coordinato) - reso palese dal grado di partecipazione psichica rispetto alla violazione dei doveri di servizio, soprattutto in relazione alla violazione del dovere di correttezza, fedeltà  ed onestà che grava sui pubblici dipendenti, “al servizio esclusivo della Nazione“ (art. 98, co. 1, della Costituzione) e dei doveri di correttezza e di imparzialità nei rapporti con i cittadini (art. 97 Cost.); nonché, in particolare, degli  artt. 2, comma 1, e 8, commi 1 e 2, e 11 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con DPCM 28 novembre 2000, il cui articolo 2, comma 1, afferma il principio di necessaria conformazione della condotta del dipendente “al dovere costituzionale di servire esclusivamente la Nazione con disciplina ed onore e di rispettare i princìpi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione”, impegnandosi comunque ad evitare “di svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi” e “situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione” (art. 2, comma 2); in particolare, l’art. 7 precisa che “il dipendente non accetta da soggetti diversi dall'amministrazione retribuzioni o altre utilità per prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d'ufficio” e “non accetta incarichi di collaborazione con individui od organizzazioni che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico in decisioni o attività inerenti all'ufficio”.

Si tratta di “dolo di compartecipazione”, in quanto risulta evidente sia la consapevolezza e volontarietà individuale della condotta (accettazione di somme per compiere atti contrari al proprio ufficio) e della violazione delle norme in materia,  di legge, contrattuali, di diligenza professionale, deontologiche, addirittura etiche; sia la consapevolezza e volontarietà dell'accordo fraudolento.

La procura regionale  chiede, pertanto,  la condanna dei convenuti al pagamento, in solido tra loro, della somma complessiva di euro 170.968,87 – di cui euro 35.218,87 relativi ai mancati introiti di natura tributaria, euro 35.750,00 a titolo di compensi illecitamente percepiti o di c.d. danno da tangente (euro 12.775,00 per il Boscolo e euro 22.975,00 per il Di Meo), oltre ad  euro 100.000 a titolo di danno all’immagine ed al prestigio - quale risarcimento del danno complessivamente arrecato all’amministrazione delle dogane (Agenzia delle Dogane), per le motivazioni in fatto ed in diritto riportate.

Detto importo è pari all’intero danno come sopra quantificato, non sussistendo, ad avviso della procura regionale, elementi per la riduzione dell’addebito.

Viene chiesta, la condanna alla rivalutazione monetaria, a decorrere dalla data in cui si è verificato il danno, ed al pagamento degli interessi dalla data della sentenza fino al soddisfo, oltre alle spese di giudizio.

Con distinti atti, depositati il 4 novembre 2009, i convenuti si sono costituiti con la rappresentanza e la difesa dell’avvocato Massimiliano Brugnoletti, eleggendo domicilio presso lo stesso in Roma, via Antonio Bertoloni 26B.

Agli atti di costituzione hanno fatto seguito memorie di udienza pubblica, ritualmente depositate.

Le ragioni esposte nei citati documenti sono di seguito illustrate  congiuntamente, avendo le memorie  sostanzialmente contenuto identico.

Viene , in via preliminare,  eccepita la nullità e/o l’inammissibilità dell’atto di citazione per essere stato lo stesso depositato presso la sezione giurisdizionale soltanto in data 20 febbraio 2009, cioè oltre il termine perentorio di 120 giorni decorrenti dalla data del 15 ottobre 2008  fissata per la presentazione delle controdeduzioni da parte degli intimati ; termine da  ritenere perentorio a norma dell’art. 5 , comma 1 del decreto legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19.

Né varrebbe, ai fini del computo del predetto termine, la data di notifica del successivo invito a dedurre, atteso che quest’ultimo non sarebbe altro che una semplice reiterazione del primo atto, contenente gli stessi fatti del precedente invito, con l’unica eccezione della quantificazione del danno all’immagine, quantificazione che avrebbe potuto effettuarsi nel  primo invito, avendo la procura a disposizione tutti gli elementi.

Si eccepisce poi la nullità della richiesta di risarcimento del danno all’immagine, per violazione delle norme contenute nell’art. 17, comma 30 ter del decreto legge n. 78/09 secondo cui l’azione per il risarcimento del danno all’immagine è esercitatile nei soli casi e modi previsti dall’art. 7 della legge 27 marzo 2001,n. 97; disposizione, quest’ultima che stabilisce che “ la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti indicati nell’articolo 3 per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del codice penale è comunicata al competente procuratore regionale della corte dei conti affinché promuova entro trenta giorni l’eventuale procedimento di responsabilità per danno nei confronti del condannato “.

Alla stregua di quanto sopra , la “sentenza irrevocabile di condanna “ deve essere acquisita non d’ufficio, ma con la procedura prevista dalla citata norma, e l’azione di responsabilità va esercitata, a pena di decadenza,  entro 30 giorni dal momento in cui tale sentenza è comunicata.

Orbene nel giudizio in esame nessuna delle due citate condizioni di validità dell’azione di responsabilità risulta rispettata.

Inoltre, anche se  la sentenza con l’applicazione della pena a seguito del c.d. “ patteggiamento “ è equiparata ad una pronuncia di condanna per gli effetti di cui all’art. 445, comma 1 bis, c.p.p., tale sentenza non è  tuttavia ontologicamente qualificabile come tale .

Ne consegue che la sentenza del giudice penale di cui si discute non si può  considerare “ sentenza irrevocabile di condanna “, presupposto questo  essenziale e pregiudiziale per pervenire a una condanna contabile per danno all’immagine.

Circa la domanda relativa al danno patrimoniale contestato nell’atto di citazione, la memoria difensiva osserva che la procura regionale non ha esperito alcuna attività istruttoria da quando ha avuto conoscenza della notizia. E’ stata pertanto pretermessa , con conseguente illegittimità della pretesa avanzata ,  qualsiasi ulteriore verifica da parte della procura regionale, dovuta in base alla giurisprudenza della corte dei conti

( sentenza della I sezione centrale d’appello n. 254/2009 ).

Comunque, stando alle risultanze agli atti, il danno erariale arrecato all’amministrazione sarebbe di € 6.350,00 pari alle tangenti effettivamente accertate.

Nella denegata ipotesi, poi, che non si volesse dedurre questa conclusione, dalla somma indicata dalla procura regionale ( €35.750,00)   andrebbero detratti importi vari per cui il danno da tangenti non potrebbe in ogni caso essere superiore a € 33.600.00.

La memoria difensiva osserva poi che ai convenuti non può essere addebitato l’asserito mancato introito tributario pari a € 35.218, 87 , atteso che responsabile di tale danno causato dalla Dinamic Power è stato il competente ufficio tecnico di finanza il quale, una volta ricevuta la dichiarazione da parte della ditta in parola,  non ha effettuato i necessari controlli previsti dalla legge in materia,  al fine di accertare se  quanto dichiarato e, successivamente, versato dalla stessa a titolo di imposta, fosse realmente quanto dovuto.

La memoria conclude ribadendo che sia dichiarato nullo o inammissibile l’atto di citazione; nel merito che sia, in via principale, dichiarata infondata la domanda di condanna dei convenuti; in via subordinata, la riduzione dell’importo ex art. 52, comma 2, del r.d. n.1214 del 1934.

Per quanto riguarda i fatti di causa va, infine, ricordato che con  decreto in data 7 ottobre 2009, il presidente della sezione, a seguito di istanza della procura regionale presentata l’8 settembre 2009 in corso di causa, ha autorizzato sequestro conservativo dei beni dei convenuti fino alla concorrenza della somma di € 170.968,87 chiesta nell’atto di citazione come risarcimento dell’asserito danno erariale.

Con ordinanza n. 722/2009, questa sezione ha accolto parzialmente  le eccezioni della difesa avverso il citato sequestro, revocando su alcuni beni il sequestro disposto nei confronti dei convenuti.

Nel corso della discussione in pubblica udienza del 25 gennaio 2010, dopo la relazione del cons. Silvio Benvenuto, il p.m., nella persona del vice procuratore generale , dottor Mas.similiano Minerva, conferma la richiesta di condanna dei convenuti, osservando, in particolare, che gli stessi, preposti all’accertamento del rispetto delle norme doganali, si erano, invece, resi responsabili di gravi atti concussivi , largamente e inconfutabilmente provati nel giudizio penale.

Respinge poi  l’eccezione di inammissibilità dell’atto di citazione per intempestività  in quanto i due inviti a dedurre risultano essere in fatto e in diritto diversi, e il secondo invito si era reso necessario per fatti nuovi emersi sotto il profilo del danno all’immagine.

Per quanto, poi , concerne l’eccezione di nullità degli atti istruttori in relazione alle norme introdotte dall’art. 17, comma 30 ter del decreto legge n. 78/09 ( poi modificato dall’art. 1, comma 3, del d.l. n. 103 del 2009, poi legge n. 141 del 2009), pone in rilievo che l’atto di citazione ha esaurito il suo scopo, per cui tale eccezione non ha fondamento.

Infine per quanto concerne la sentenza c.d. di patteggiamento essa è equiparata a una sentenza di condanna , anche ai fini dell’azione di responsabilità per danno all’immagine, così come ora configurata dalla recente normativa, sopra ricordata .

Per il resto si riporta all’atto di citazione.

L’avvocato Angelo Annibbali si riporta per le eccezioni preliminari alla memoria depositata.

Nel merito osserva , a proposito del danno materiale da tangente, che la procura regionale non ha effettuato un’indagine propria, ma si è limitata a recepire l’ipotesi di danno quantificata dall’agenzia delle dogane.

In ogni caso gli importi indicati dall’amministrazione sono errati e presuntivi talché non possono essere assunti ai fini della domanda avanzata nell’atto di citazione.

Per quanto, poi, concerne il danno all’immagine osserva che, a fronte di un danno patrimoniale che non supera i 6.000 euro, la richiesta di condanna da parte della procura regionale di 100.000 euro  risulta del tutto sproporzionata.

Si riporta pertanto alle memorie scritte, chiedendo che vengano respinte le domande avanzate dalla procura regionale, e, in via subordinata, che si applichi ampiamente, da parte del collegio, il potere riduttivo.

DIRITTO

Va preliminarmente esaminata l’eccezione sollevata dalla difesa circa l’inammissibilità dell’atto di citazione per essere stato lo stesso depositato presso la sezione giurisdizionale soltanto in data 20 febbraio 2009, cioè oltre il termine perentorio di 120 giorni decorrenti dalla data del 15 ottobre 2008  fissata per la presentazione delle controdeduzioni da parte degli intimati ; termine da  ritenere perentorio a norma dell’art. 5 , comma 1 del decreto legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19.

Né varrebbe, ai fini del computo del predetto termine, la data di notifica del successivo invito a dedurre, atteso che quest’ultimo non sarebbe altro che una semplice reiterazione del primo atto, contenente gli stessi fatti del precedente invito, con l’unica eccezione della quantificazione del danno all’immagine, quantificazione che avrebbe ben potuto effettuarsi nel primo invito, avendo la procura a disposizione tutti gli elementi.

Relativamente  a questa sollevata eccezione va, innanzitutto, stabilito che, come da giurisprudenza di questa corte, il termine di cui sopra si è detto deve ritenersi di carattere perentorio.

Questo collegio condivide anche la giurisprudenza di questa corte ( in particolare , sezione III d’appello, sentenza n. 105 del 4 ottobre 2005 ) secondo cui nel caso in cui ad un primo invito a dedurre facciano seguito uno o più altri inviti a dedurre, meramente ripetitivi, con riferimento agli stessi fatti, il termine per la presentazione dell’atto di citazione resta quello decorrente dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle deduzioni conseguenti alla notifica del primo invito a dedurre.

Peraltro, come chiarito dalla citata sentenza n. 105 del 2006 della terza sezione d’appello, deve trattarsi, ai fini della pronuncia di nullità per mancato rispetto del termine di 120 giorni , che la causa petendi e il petitum dei due inviti a dedurre, succedutisi nel tempo, siano gli stessi.

Secondo, poi, quanto osserva la seconda sezione d’appello ( sentenza n. 211 del 2006 ), si deve tenere presente che  il successivo invito a dedurre può individuare  ulteriori ipotesi di danno, o, come pure è stato affermato ( sentenza n. 26 del 2004 della sezione giurisdizionale Regione Molise ), tale  secondo invito a dedurre può derivare dalla circostanza che “ siano emersi ulteriori profili di responsabilità amministrativa “.

Orbene ai fini di decidere  la questione sollevata con l’eccezione di nullità avanzata dalla difesa risulta determinante analizzare i due inviti a dedurre formulati dalla procura regionale nei confronti dei convenuti nel presente giudizio.

Con il primo invito a dedurre vengono contestati fatti che comportano una responsabilità per danni diretti o indiretti causati all’amministrazione dell’agenzia delle dogane.

Il secondo invito a dedurre, come già si è ricordato ampiamente  in narrativa,  oltre a contestare nuovamente il danno patrimoniale in senso stretto,individua ed espressamente riqualifica “ in questa sede “ un danno all’immagine , con le caratteristiche e i presupposti affermati in materia dalla consolidata  giurisprudenza della corte di cassazione e della corte dei conti.

Per tale danno, così come individuato e , qualificato quanto alla sua natura giuridica, nel secondo invito a dedurre  si contesta  ai due intimati un rilevante danno all’immagine, pari nel complesso ad euro 100.000, ritenendo la procura regionale il loro comportamento gravemente lesivo del prestigio e della credibilità di una funzione e di un soggetto, quale quello doganale, istituzionalmente preposto alla tutela di interessi finanziari pubblici di rilevanza nazionale e comunitaria, connessi alla riscossione e al contenzioso dei diritti doganali e della fiscalità interna negli scambi internazionali, delle accise sulla produzione e sui consumi, secondo criteri di massima lealtà, imparzialità ed onestà.

Ora da quanto sopra risulta palese a questo collegio che si tratta di due inviti , per le ragioni che saranno di seguito esposte, sostanzialmente differenti.

L’affermazione contenuta nella memoria difensiva che  l’unica differenza fra i due inviti, riferiti agli stessi fatti, sarebbe la quantificazione del danno all’immagine, quantificazione che avrebbe potuto effettuarsi nel primo invito, avendo la procura a disposizione tutti gli elementi, non risponde al contenuto effettivo dei due inviti a dedurre.

In particolare va osservato che non si trattava della mera quantificazione del danno all’immagine , giacché la quantificazione di un danno presuppone che esso sia affermato e rubricato, elementi questi   assenti nel primo invito a dedurre.

Vi è pertanto una sostanziale differenza nella causa petendi ( come pure nel petitum ) fra i due inviti a dedurre.

Quanto sopra vale pertanto ad affermare che il secondo invito a dedurre non è una mera ripetizione del primo.

Ma anche per quanto riguarda l’asserita identità dei fatti oggetto dei due inviti a dedurre, giova osservare che i  “fatti”,  ai fini di cui si discute,  non possono essere intesi nella loro materialità ( nel caso specifico, anzi, come presupposto materiale ), ma nel modo in cui gli stessi  acquistano rilevanza e significato sotto il profilo strettamente giuridico.

E nel presente giudizio è determinante, al fine di escludere che il secondo invito non sia altro che una mera ripetizione del primo invito a dedurre, la circostanza che mentre nel primo invito  il fatto è visto e contestato come meramente produttivo di danno diretto o indiretto all’amministrazione, nel secondo invito  esso assume rilevanza e natura sotto il profilo dell’asserito danno all’immagine. 

L’ indipendenza, ai fini processuali, dei due inviti a dedurre esclude, come conseguenza, che gli stessi possano reciprocamente condizionarsi.

Nel senso , cioè, che il secondo invito a dedurre non può sanare, come sarà di seguito esposto, la nullità dell’atto di citazione per il mancato rispetto del termine perentorio di 120 previsto dall’art. 5 , comma 1 del decreto legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, relativamente alla domanda connessa al primo invito a dedurre.

Per  converso le conseguenze giuridiche del primo invito a dedurre non possono travolgere anche il secondo invito a dedurre, coinvolgendo quest’ultimo, in relazione alla sua causa petendi e al petitum specifici, nella stessa nullità dell’atto di citazione per mancato rispetto del termine di cui si è detto.

Ritornando al primo invito a dedurre va stabilito che la domanda contenuta nell’atto di citazione ( danno diritto e indiretto ) non è ammissibile dal momento che tale atto è stato depositato presso la sezione giurisdizionale per la conseguente notifica dopo il termine perentorio di 120 giorni di cui si è detto, fissato a pena di nullità.

Tale nullità non può, in alcun modo, ritenersi sanata dal fatto che nel primo invito a dedurre  la procura regionale si riservava di valutare e contestare anche il danno all’immagine.

Atteso, pertanto, che per le ragioni sopra esposte , questo collegio può prendere in considerazione l’atto di citazione soltanto per la domanda concernente il danno all’immagine, oggetto del secondo invito a dedurre,  vanno esaminate le questioni concernenti la legittimità e la fondatezza di tale domanda, specialmente alla luce delle norme recentemente introdotte al riguardo ( decreto legge n. 103 del 2009, avente ad oggetto:

“ Disposizioni correttive del decreto – legge anticrisi n. 78 del 2009 “, convertito poi nella legge n. 141 del 2009).

Prima di soffermarsi sugli aspetti più specifici dell’accennata problematica come essa si atteggia nel caso specifico del presente giudizio, giova ricordare che questa sezione ha avuto già occasione di pronunciarsi sull’interpretazione della norma per ultimo citata con l’ordinanza n. 462 del 2009 alla quale si rinvia  per una più completa e esaustiva motivazione di quanto di seguito viene osservato.

In particolare nella citata ordinanza sono  illustrate le ragioni per cui

il  riferimento generico -   che,  attraverso il richiamo all’art. 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97 , la  norma contenuta nell’art 1, comma 3 del decreto legge  3 agosto 2009, n. 103 del 2009 ( convertito poi dalla legge n. 141 del  2009 ), di  modifica dei primi tre periodi del comma 30 ter del decreto legge n. 78 del 2009, opera  ai  “ casi e ai  “modi “ per l’esercizio dell’azione penale per danno all’immagine -   non può interpretarsi nel senso che l’esercizio dell’azione di responsabilità contabile  per danno all’immagine sia esercitatile soltanto nell’ipotesi di comunicazione della sentenza irrevocabile di condanna per i reati di cui al capo I del titolo II del libro secondo del codice penale , ma che,  per aver fatto espressamente salvo  lo stesso articolo 7 della legge 97 del 2001, quanto disposto dall’art 129 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, l’azione contabile è esercitatile per qualsiasi tipo di reato di cui la procura regionale venga a conoscenza anche  a seguito del mero rinvio a giudizio degli imputati da  parte del giudice penale.

Come chiarito nella citata ordinanza n. 462 del 2009 di questa sezione, la  norma contenuta nell’art 1, comma 3 del decreto legge  3 agosto 2009, n. 103 ( convertito poi dalla legge n. 141 del  2009 ), di  modifica dei primi tre periodi del comma 30 ter del decreto legge n. 78 del 2009, va interpretata, in relazione anche a quella che risulta essere stata la volontà del legislatore, nel senso che  è possibile pervenire,  da parte della corte dei conti, a una condanna per “ danno all’immagine” soltanto a seguito di una sentenza penale definitiva, a differenza di quanto era possibile in precedenza quando non era messa in discussione la possibilità di pervenire a una condanna nel senso indicato anche per comportamenti illeciti non oggetto di giudizio penale.

Nel contesto del significato  da attribuire alla norma di cui si discute diventa non essenziale la modalità attraverso la quale la procura regionale acquisisce notizia del giudizio penale, atteso che, eventualmente,  la mancata attivazione, ai fini della dovuta comunicazione alla corte dei conti , in maniera diretta  e in quella forma specifica, da parte del giudice penale , non può ritenersi causa di nullità dell’azione di responsabilità amministrativa , considerata anche la circostanza che le disposizioni di cui all’art. 7 del legge n. 97 del 2001,  essenzialmente,   non sono norme che attengono alla legittimità  dell’esercizio dell’azione da parte della procura regionale, ma sono soltanto norme, del tutto analoghe nei due casi previsti,  di raccordo fra il giudice penale e il giudice contabile, raccordo che ha ad oggetto l’informativa che il primo giudice deve al secondo .

Del resto, come risulta dagli atti, la sentenza ( depositata il 7 aprile

2006 ) con cui il tribunale di Roma, sezione penale, aveva applicato, a norma degli artt. 444- 447 c.p.p.,  nei confronti dei convenuti anche nel presente giudizio ,la pena della reclusione a due anni, era pervenuta alla procura regionale della corte dei conti da parte della cancelleria dello stesso tribunale, a seguito di richiesta in questo senso avanzata dalla procura regionale in data 11 luglio 2008.

Chiarito quanto sopra,vanno esaminate le altre questioni da cui dipende la presente decisione.

Innanzitutto la questione, sollevata dalla difesa nelle memorie di costituzione depositata il 5.1.2010 , secondo cui la citata sentenza del giudice penale non si potrebbe  considerare “ sentenza irrevocabile di condanna “, presupposto questo, come già si è detto, essenziale e pregiudiziale per pervenire a una condanna contabile per danno all’immagine.

Orbene nella citata memoria difensiva ( cfr. pag. 6 ) non si mette in dubbio che la sentenza del c.d. “ patteggiamento “ è equiparata ad una pronuncia di condanna per gli effetti di cui all’art. 445, comma 1 bis, c.p.p. .

Si afferma tuttavia che,  anche se equiparabile a un sentenza di condanna, quella del c.d. patteggiamento    non è tuttavia ontologicamente qualificabile come tale “.

Orbene nel caso in esame non può essere assunto, ai fini dell’interpretazione della norma giuridica, un riferimento a un concetto mutuato, impropriamente, dalla filosofia.

Tutto al più si potrebbe fare riferimento alla semantica, ma anche in questo senso non è dubbio, a giudizio del collegio, che per la citata norma del codice di procedura penale, la sentenza di patteggiamento della pena deve essere considerata, anche ai fini del giudizio contabile, una sentenza di condanna.

Il riferimento che la memoria difensiva fa , al riguardo,a numerose sentenze di questa corte non tocca la questione della natura della sentenza di patteggiamento della pena, ma la diversa questione della valutazione discrezionale , che spetta a questa corte in via autonoma, dei fatti e delle prove acquisiti nel giudizio penale.

Circa l’eccezione avanzata dalla difesa,secondo cui la procura sarebbe decaduta dall’azione di responsabilità per il mancato  rispetto del termine di trenta giorni previsto dall’art. 7 della legge n. 97 del 2001, si è già chiarito che tale termine è previsto soltanto per l’ipotesi disciplinata dalla prima parte di tale articolo, ma non anche per i casi di conoscenza dell’azione penale a norma dell’art. 129 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale.

Peraltro, in ogni caso , il termine di trenta giorni di cui si discute, è ritenuto ordinatorio dalla giurisprudenza di questa corte ( cfr. : prima sezione centrale d’appello sentenza n. 132 del 2006 e terza sezione centrale d’appello n. 303 del 2008 ).

Quanto poi alle affermazioni contenute nella memoria difensiva con cui si contesta che la procura non avrebbe effettuato nessuna indagine circa i costi che l’amministrazione dovrà sostenere per il “ ripristino dell’immagine “ e che la diffusione della notizia del danno all’immagine subito dall’amministrazione ( c.d. clamor fori ) sarebbe totalmente riconducibile ad attività divulgativa della stessa agenzia delle entrate, giova preliminarmente osservare che , secondo costante e condivisa giurisprudenza di questa corte ( ex multis, sentenza prima sezione centrale d’appello  n.336 del 2009 ), il danno all’immagine è un danno evento e non un danno conseguenza per cui non è necessario che si sia verificata una diminutio patrimoni  ,ma è sufficiente la sussistenza di un fatto intrinsecamente dannoso in quanto configgente con interessi primari protetti in modo immediato dall’ordinamento.

Il danno all’immagine, come danno-evento ( ex art. 2043 del codice civile, non sottoposto ai limiti di cui all’art. 2059 dello stesso  codice ) riceve protezione automatica dall’ordinamento, a prescindere dalle spese sostenute dall’ente danneggiato.

La lesione dell’immagine dell’amministrazione,infatti, soprattutto con riferimento al suo prestigio, alla corretta e buona gestione , alla credibilità e al rispetto da parte della collettività, incrina il rapporto di fiducia dei cittadini verso l’amministrazione e non è neppure sempre suscettibile di completa e perfetta riparazione, quale possa essere la risorsa economica che l’amministrazione decida di destinare a tale finalità.

Pertanto la lesione del prestigio dell’amministrazione, ove dimostrato l’an, è da considerare già danno perfetto.

Ne consegue che  una volta accertato tale danno,  non è necessario che questo sia quantificabile nel senso indicato dalla difesa, ben potendo questo collegio ( come farà in seguito ) pervenire a quantificare e quindi a tradurre in valore economico tale danno, attraverso il giudizio equitativo di liquidazione   norma dell’art. 1226 del codice civile.

Mentre per quanto concerne il clamor fori risultano depositati agli atti numerosi articoli di giornali che attestano la notevole risonanza che aveva avuto  il reato di concussione commesso dai convenuti , con tutte le conseguenze dannose per l’amministrazione in relazione alla lesione dei   valori sopra richiamati.

Quanto, poi,  alla prova dei fatti materiali da cui deriva il danno all’immagine, va ricordato , anche qui per costante e condivisa giurisprudenza di questa corte, che pur non rivestendo le sentenze c.d. di patteggiamento, efficacia diretta nel procedimento civile o amministrativo, le risultanze probatorie del procedimento penale sono oggetto di autonoma valutazione da parte del giudice della responsabilità amministrativa ( cfr, ex multis , seconda sezione centrale d’appello n. 240 del 2009, terza sezione centrale d’appello n. 274 del 2001, prima sezione centrale d’appello n. 366 del 2003 ).

Orbene,  nel caso in esame risultano dagli atti del processo penale prove inconfutabili e schiaccianti della responsabilità dei convenuti per i loro comportamenti antigiuridici,  come largamente esposto nell’atto di citazione.

Basta, al riguardo, tenere presente che la dazione illecita di somme non dovute ai convenuti era risultata da una videoregistrazione del fatto, cui era seguito subito dopo l’arresto degli stessi convenuti.

Inoltre dei comportamenti attraverso i quali si era concretizzato il reato di concussione gli imputati nel processo penale , ora convenuti nel presente giudizio,  avevano reso ampia confessione ( valgono al riguardo i fatti e i documenti puntualmente esposti nell’atto di citazione ).

In sostanza non è dubbio che i convenuti avevano messo in atto comportamenti gravemente lesivi dell’immagine dell’amministrazione, la cui larga eco risulta documentata dai ritagli di giornale allegati al fascicolo dalla procura regionale, con tutte le conseguenze dannose per l’immagine dell’amministrazione.

Per quanto riguarda la quantificazione del danno all’immagine, da determinare in via equitativa a norma dell’art. 1226 del codice civile, questo collegio ritiene che essa possa essere stabilita nella somma di

€ 40.000,00, comprensivi della rivalutazione monetaria, da porre a carico, in modo solidale, dei due convenuti.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio

DICHIARA INAMMISSIBILE

La domanda relativa al risarcimento del danno patrimoniale di cui all’invito a dedurre emesso dalla procura regionale il 30 maggio 2008

CONDANNA

per danno all’immagine, i signori  Giorgio Boscolo ,  nato a Roma il 27.6.1945, e ivi residente in Via Camillo Sabatini, 150 e  Domenico Di Meo nato a Roma il 5.9.1959, e ivi residente in  Via Savigno, 19, al pagamento , in solido, della somma di  40.000,00 ( quarantamila)  a favore dell’Agenzia delle dogane

La somma sopra indicata è comprensiva della rivalutazione monetaria, tuttavia sulla stessa  sono dovuti gli interessi legali dalla data di deposito  della presente pronuncia all’effettivo soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, i signori Giorgio Boscolo e Domenico Di Meo sono  altresì condannati al pagamento delle spese di giustizia a favore dell’erario statale, nella misura che, sino alla pubblicazione della sentenza, si liquidano complessivamente in euro 3.033,73( tremilatrentatre/73).

Per gli effetti di legge, la somma sino alla concorrenza della quale è stato disposto il sequestro conservativo di beni dei convenuti è fissata in € 40.000.00 , pari all’importo al quale gli stessi convenuti vengono condannati con la presente sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 25 gennaio 2010.

    Il Relatore Estensore                                     Il Presidente

F.to Silvio Benvenuto                                   F.to Salvatore Nottola

Depositata in segreteria il 23/02/2010

 

P. IL DIRIGENTE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

GIUDIZI DI RESPONSABILITA’

F.to Dott. Francesco MAFFEI