Sent. n. 389/2010
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE DEI CONTI
Sezione
giurisdizionale per la Regione Lazio
Composta
dai seguenti Magistrati
Dott. Salvatore Nottola Presidente
Dott.
Silvio Benvenuto Consigliere relatore
Dott.
Franco Mencarelli
Consigliere
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
Sull’atto
di citazione in giudizio iscritto al numero 69142 del registro di segreteria della sezione, proposto dalla
procura regionale presso la stessa sezione
nei confronti dei signori Giorgio
Boscolo , nato a Roma il 27.6.1945,
e ivi residente in Via Camillo Sabatini, 150 e
Domenico Di Meo nato a Roma il 5.9.1959, e ivi
residente in Via Savigno, 19; entrambi
rappresentati e difesi dall’avvocato Massimiliano Brugnoletti, presso il cui
studio in Roma, via Antonio Bertoloni 26b sono elettivamente domiciliati.
Uditi,
nella pubblica udienza del 25 gennaio 2010,
, con l’assistenza del segretario, dottoressa Ernestina Barbone, il
relatore, cons. Silvio Benvenuto, l’avvocato Angelo Annibbali, per delega dell’avvocato Massimiliano
Brugnoletti ( presente all’udienza, per lo stesso titolo, l’avvocato Armanda De
Cosmo ), il p.m. nella persona del vice procuratore generale, dottor
Massimiliano Minerva.
Esaminati
gli atti e i documenti della causa.
FATTO
Con
denuncia in data 1° dicembre 2006 (pervenuta alla procura regionale presso la sezione giurisdizionale per la
regione Lazio il 4.12.2006), il direttore dell’agenzia delle dogane-direzione regionale
per il Lazio e l’Umbria, esponeva alcuni fatti, allegati come illeciti,
commessi da due dipendenti dell’agenzia medesima, il signor Giorgio Boscolo ,
funzionario con qualifica di direttore tributario (area 3, F4) e Domenico Di
Meo , operatore tributario (area 2, F2), fatti già oggetto di precedenti
segnalazioni alla procura della Repubblica.
Dai
successivi accertamenti e dagli atti del procedimento penale (n. 55074/2005
RGNR, 723/06 RGIP presso la procura della Repubblica di Roma), risulta, secondo
quanto affermato nell’atto di citazione, che, con denuncia alla procura della Repubblica di Roma, datata 21
dicembre 2005, il direttore regionale
per il Lazio dell’agenzia delle dogane
aveva esposto di aver ricevuto una segnalazione , successivamente confermata
dal signor Nicola Di Nardo Nicola,
titolare della Ditta “Dinamic Power Srl” con sede in Roma, secondo la quale
alcuni dipendenti della predetta agenzia
( i signori Boscolo e Di Meo),
avevano richiesto compensi in denaro senza alcuna giustificazione.
Il
signor Di Nardo, escusso a seguito di sommarie informazioni l’11 gennaio 2006,
confermava i fatti e forniva ulteriori particolari: già da un anno due
funzionari dell’ufficio tecnico di finanza di Roma dell’agenzia delle dogane
(per l’appunto i signori Boscolo e Di Meo) erano soliti avanzare richieste di
denaro, dirette e indirette (pagamenti
a terzi nel loro interesse, ad esempio per la riparazione dell’autovettura),
collegando le richieste e i conseguenti pagamenti alla loro posizione
nell’ambito dell’agenzia e incutendo nell’imprenditore il timore di possibili
ritorsioni, qualora non avesse accettato di sottostare alle loro condizioni
(sotto forma di ulteriori ispezioni o contestazioni, fino alla minaccia della
perdita della licenza).
Da
ultimo, i due dipendenti in parola avevano chiesto all’imprenditore un compenso
a cadenza mensile (originariamente pari a 500 euro, poi ridotti a 300 per le
resistenze dell’imprenditore), con la giustificazione di presunte agevolazioni
all’attività dell’azienda.
A
seguito di appostamento con videoripresa effettuato il 24 gennaio 2006 nei
locali dell’azienda, in cui veniva registrata la consegna da parte
dell’imprenditore dei 300 euro richiesti dai due dipendenti, questi venivano
arrestati in flagranza di reato (verbale in pari data per il reato di cui
all’art. 317 c.p., arresto convalidato nell’apposita udienza del 26.1.2006,
ordinanza di custodia cautelare in carcere in pari data), essendo state
rinvenute addosso a ciascuno dei due le buste con il denaro consegnato dal
signor Di Nardo (le banconote erano
state precedentemente fotocopiate).
Pochi
giorni dopo, nel corso della custodia cautelare in carcere, i due funzionari
doganali rendevano alcune dichiarazioni spontanee a contenuto confessorio: in
particolare, riferivano che, nel corso di una verifica di istituto presso il
deposito di oli minerali lubrificanti della società “Dinamic Power Srl”, era stata riscontrata un’eccedenza sullo
stoccaggio previsto per quel deposito, fatto che peraltro era stato verificato anche
in una precedente visita eseguita circa
due anni prima; per tale infrazione i convenuti nel presente giudizio diedero corso all’applicazione delle
sanzioni amministrative previste.
Peraltro,
avendo chiesto il titolare del deposito ai suddetti verificatori quale
procedura fosse dovuta per ottenere l’autorizzazione per un ampliamento del deposito, al fine di non
incorrere ancora nelle sanzioni previste, i signori Boscolo e Di Meo proposero la loro collaborazione per aiutarlo ad istruire la pratica per
l’ampliamento, concordando un compenso per la consulenza di euro 2.500,00
(corrisposte nell’anno 2000).
Nella
stessa circostanza, i signori Boscolo e Di Meo riscontravano anche un’
infrazione di natura fiscale, avendo reperito olio lubrificante, dichiarato
rigenerato, importato dalla Grecia, sul quale era stata applicata l’imposta
ridotta del 50%, riduzione che sarebbe stata legittima solo per gli oli
lubrificanti di provenienza nazionale, mentre per quelli di provenienza da
paesi comunitari l’imposta doveva essere corrisposta nella misura integrale del
100%.
Per
omettere di rilevare tale infrazione,
che avrebbe comportato per l’esercente l’assoggettamento ad una rilevante
sanzione, fu richiesto il pagamento di una somma, a cadenza mensile, di euro
500 , ridotti poi a euro 300 .
Il
tribunale di Roma, ufficio del giudice per l’udienza preliminare, a seguito di
richiesta dei due citati dipendenti e previo parere favorevole del pubblico
ministero, ha emesso in data 7 aprile 2006 la sentenza n. 1038/06 di applicazione
della pena su richiesta delle parti, ex art. 447 c.p.p., condannando gli stessi
a anni due di reclusione ciascuno (pena sospesa).
L’imputazione
penale, per la quale i signori Boscolo e Di Meo sono stati perseguiti
penalmente e successivamente condannati in applicazione del c.d.
patteggiamento, aveva per oggetto il
delitto di cui agli artt. 81, 110 e 317 c.p., perché, in concorso tra loro e
con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, abusando della loro
qualità di funzionario (il Boscolo) e di dipendente (il Di Meo) dell’agenzia
delle dogane, avendo riscontrato in sede di ispezione irregolarità relativamente al
versamento di accise da parte della s.r.l. “Dinamic Power Srl” di Di
Nardo Nicola, costringevano o comunque inducevano il predetto a promettere loro indebitamente la consegna della somma
di 300 euro mensili (150 ciascuno) facendosi poi consegnare la prima mensilità,
il tutto quale prezzo per omettere altre ispezioni ed ulteriori contestazioni,
nonché per far prescrivere la pratica a suo carico presso l’agenzia delle
dogane e comunque per “proteggerlo” dal rischio della perdita della licenza, o
di altri provvedimenti sfavorevoli da parte dell’agenzia di cui erano
dipendenti.
L’amministrazione
delle dogane, a seguito di verbale di constatazione, ha accertato che i sunnominati dipendenti dell’agenzia, per
effetto dei comportamenti illeciti da loro tenuti per favorire, a danno
dell’erario, la sopra nominata “Dinamic Power Srl”, ma anche altri soggetti di cui si parla nelle dichiarazioni
spontanee, hanno percepito illecitamente una remunerazione complessiva,
rispettivamente, il signor Boscolo di
euro 12.775,00 e il signor Di Meo di
euro 22.975,00 (per un totale di euro 35.750,00).
L’amministrazione
ha accertato, altresì, quale conseguenza dei fatti illeciti di cui sopra,
un’evasione di imposta (e accessori) –per l’applicazione di una minore imposta
per l’olio rigenerato di provenienza extranazionale - pari a complessivi €
35.218,87 (di cui euro 28.508,19 a titolo di imposta in senso proprio, 4.997,09
a titolo di interessi, 1.710,49 a titolo di indennità di mora, 3,10 per spese
di notifica), somma per la quale ha provveduto ad elevare apposita
contestazione a carico della “Dinamic Power Srl” (cfr. avviso di pagamento n.
69/2006), senza ottenere però alcun pagamento.
E’
stato provveduto, pertanto, all’iscrizione a ruolo del suddetto debito di
imposta, maggiorato delle sanzioni amministrative (queste ultime pari ad
ulteriori 8.552,46 euro, come da contestazione n. 560/C/2006 prot. n. 32380/06
del 8.8.2006, importo che risulta riscosso, cfr. nota n. 227/ris del 7.10.2008
e relativi allegati).
A
carico dei due dipendenti è stato poi
avviato il procedimento disciplinare, inizialmente sospeso per la
pendenza del procedimento penale, e
conclusosi con l’applicazione della sanzione
del licenziamento senza preavviso (provvedimenti del 30 ottobre 2006 del
direttore regionale dell’agenzia delle dogane, allegati alla nota n. nota n.
227/ris del 7.10.2008 della stessa agenzia ), ai sensi degli artt. 65, commi 3
e 4, e 67, comma 6, lett. e punto 3, del
CCNL di comparto (agenzie fiscali). Contro tali provvedimenti di licenziamento
i due dipendenti hanno presentato appositi ricorsi al Tribunale di Roma,
sezione Lavoro 4^ - che, tuttavia, sono
stati respinti.
L’atto
di citazione afferma che i fatti sopra esposti hanno causato un danno sia patrimoniale che all’immagine all’amministrazione delle
dogane (agenzie delle dogane), e pertanto in relazioni ad essi la procura
regionale ha emesso il 30 maggio 2008 un primo invito a fornire deduzioni, ex
art. 5, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 19, ritualmente notificato ai
signori Boscolo e Di Meo,nel quale si
espone la quantificazione complessiva
del danno patrimoniale derivante dai mancati introiti di natura tributaria
(euro 35.218,87) e dall’ammontare complessivo dei compensi illecitamente
percepiti (euro 35.750,00), da
considerarsi alla stregua di importi da versare all’amministrazione ex art. 59,
comma 6, del d.l.vo n. 165/2001 (come ritiene l’amministrazione) ovvero, in
ogni caso, quale c.d. danno da tangente, pari alla somma che in ogni caso gli
imprenditori hanno ritenuto di “risparmiare” in termini di minori imposte,
accettando di corrispondere quanto richiesto dai due dipendenti infedeli.
Successivamente, è stato notificato, in date comprese tra il
20.10.2008 e il 17.11.2008, un secondo invito a fornire deduzioni che, oltre a
contestare nuovamente il danno patrimoniale in senso stretto,individua ed
espressamente riqualifica “ in questa sede “ un danno all’immagine , con le
caratteristiche e i presupposti affermati da consolidata giurisprudenza della corte di cassazione e
della corte dei conti.
Per
tale danno, così come individuato e qualificato, quanto alla sua natura
giuridica, nel secondo invito a dedurre, si imputa ai due dipendenti un
rilevante danno all’immagine, pari nel complesso ad euro 100.000, ritenendo la
procura regionale il loro
comportamento gravemente lesivo del prestigio e della credibilità di una
funzione e di un soggetto, quale quello doganale, istituzionalmente preposto
alla tutela di interessi finanziari pubblici di rilevanza nazionale e comunitaria,
connessi alla riscossione e al contenzioso dei diritti doganali e della
fiscalità interna negli scambi internazionali, delle accise sulla produzione e
sui consumi, secondo criteri di massima lealtà, imparzialità ed onestà.
Nell’atto
di citazione si afferma che alla procura regionale non risultavano pervenute
nei termini deduzioni difensive da
parte degli intimati, con riferimento
sia al primo, che al secondo invito a dedurre ( peraltro nel fascicolo di causa
risultano deduzioni a difesa dei due
intimati, redatte e trasmesse alla procura regionale dallo studio legale
dell’avvocato Pierpaolo Dell’Anno in
data 12 febbraio 2009, e, quindi, successivamente alla data di deposito dell’atto di citazione ).
Per
quanto concerne il contenuto delle domande avanzate dalla procura regionale,
questa osserva che sussistono tutti gli elementi che fondano l’azione di
responsabilità.
Difatti,
i convenuti hanno posto in essere un comportamento gravemente illecito che è
stato causa di un danno patrimoniale e all’immagine ed al prestigio
dell’amministrazione delle dogane; l’illiceità (anche penale) della condotta
dei signori Boscolo e Di Meo si desume
dagli atti del procedimento penale, nell’ambito del quale è stata emessa la sentenza
di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 447 c.p.p. (due anni di reclusione ciascuno, pena
sospesa).
In
particolare, il quadro probatorio a sostegno dell’accusa è costituito
essenzialmente dalle dichiarazioni spontanee a contenuto confessorio rese al
pubblico ministero , in cui i due dipendenti,
oltre ad ammettere il fatto specifico per il quale erano stati tratti in
arresto in flagranza di reato,
descrivono
un vero e proprio sistema diffuso di “compiacenze remunerate” con molte altre
società (ditta CLEA, ditta DI MEO, ditta CAVATERRA, Champion srl, ditta C.R.R.
di Bracciano, oltre a ditta REMAS, soc. Compagnia Cave 2000 per il solo Di
Meo), tutti soggetti che, ben lungi dall’essere favoriti o soltanto
aiutati, dovevano essere, per obbligo di servizio, controllati e, se del caso,
sanzionati. L’utilizzazione, in tali dichiarazioni confessorie di termini o
espressioni non propriamente tipici di atteggiamenti concussivi, nulla toglie,
ad avviso della procura regionale, alla gravità della condotta dei due
dipendenti che , arrestati in flagranza di reato, con le somme appena ricevute
dall’imprenditore denunciante (e videoregistrati in tale atto), hanno cercato in qualche modo di attenuare la
rilevanza penale dei fatti, tentando di farli degradare a meri illeciti
amministrativi (violazione delle norme in materia di esclusività del rapporto
di lavoro pubblico e violazione delle regole deontologiche): “assistenza”
periodica per la ditta Clea, assistenza per la ristrutturazione per la ditta Di
Meo, “assistenza periodica” per la Champions srl; controllo della contabilità
per la ditta Cavaterra e per la soc. Clea, istruzione di pratiche varie per le
altre; senza, peraltro, tacere che il termine “assistenza” nel manoscritto a
firma del signor Boscolo risulta aggiunto in un secondo momento in sostituzione
del precedente e ben più esplicito “controllo periodico”.
Inoltre,
vi sono ulteriori elementi probatori (oltre alle dichiarazioni confessorie, di
per sé già sufficienti) che confermano la qualificazione di grave
illiceità in termini concussivi del
comportamento dei signori Boscolo e Di
Meo: a partire dalla videoregistrazione del 24 gennaio 2006 che documenta la
dazione illecita.
Di
notevole rilevanza sono anche le dichiarazioni dell’imprenditore signor Di
Nardo, rese sia in sede di denuncia e successivo verbale di sommarie
informazioni (da cui è partita l’indagine), sia al momento dell’arresto in
flagranza di reato dei due dipendenti dell’agenzia delle dogane, che ben
descrivono l’atteggiamento psicologico di questi ultimi, che non si sono posti
certo in termini tipici di una mera collaborazione remunerata, ma che, al
contrario, hanno utilizzato il loro status e il potere di cui disponevano per
costringere in sostanza l’imprenditore a cedere al ricatto; vi si parla di
richieste esplicite di denaro, visite preannunciate da telefonate per il ritiro
del mensile e di un atteggiamento tipicamente concussivo e vi si legge, tra
l’altro: “preciso che le richieste di denaro sono avvenute ricorrendo da parte
loro alle più disparate scuse incutendo in me il timore di una eventuale loro
ritorsione sulla mia azienda e sul mio lavoro, cosa peraltro convincente visto
il loro atteggiamento…Preciso inoltre che la situazione era diventata
insostenibile vista la insistenza delle richieste avanzatemi dai due” (verbale
di sommarie informazioni rese dal signor De Nardo, titolare della Dinamic
Power, in data 11.1.2006); queste dichiarazioni sono confermate anche nel
successivo verbale di sommarie informazioni del 7.2.2006 (reso ai Carabinieri
delegati alle indagini), in cui si precisano ulteriori particolari della
vicenda del compenso mensile (definito addirittura vitalizio
dall’imprenditore): “in occasione dell’ispezione a cura di Boscolo e Di Meo,
questi ultimi mi hanno promesso, in cambio del vitalizio, di tenere in sospeso
la pratica di sanatoria del mancato pagamento dell’imposta dovuta al 100% - in luogo del 50% pagato - sino a farla giungere a prescrizione
ottenendo in questo modo di non dover pagare nulla”.
Anche
l’episodio (confermato dal meccanico signor
Rosato, cfr. verbale di s.i. del 14.2.2006) dell’avvenuto pagamento da parte
del medesimo signor Di Nardo (per due
volte) delle fatture relative alla riparazione una autovettura (di tipo
Mercedes) nella disponibilità del signor Boscolo, su richiesta di quest’ultimo,
dimostrerebbero la disinvoltura e la spregiudicatezza con cui l’alto
funzionario doganale utilizzava, abusandone, il proprio potere per ottenere
favori e piccoli o grandi servigi dai soggetti sottoposti alla propria attività
di vigilanza.
Proprio
sulla scorta di tali elementi il GUP presso il Tribunale di Roma, come già
detto ha emesso in data 7 aprile 2006 la sentenza di applicazione concordata
della pena per il delitto di cui
all’art. 317 c.p. (concussione), applicando , a norma dell’art. 447 c.p.p., la pena di anni due di reclusione
(sospesa).
A
tal riguardo giova sottolineare che la sentenza patteggiata in tanto può essere
emessa in quanto il giudice penale non abbia riscontrato elementi a favore del
proscioglimento dell’imputato (art. 129 c.p.p.).
La
descritta condotta illecita dei convenuti
ha provocato un pregiudizio economico alle pubbliche finanze sotto forma di danno patrimoniale in senso stretto
(minori entrate e mancato versamento dei compensi illeciti
all’amministrazione), nonché un rilevante danno al prestigio e all’immagine
dell’amministrazione delle dogane.
Sempre
sul piano del danno patrimoniale in senso stretto, l’amministrazione delle
dogane (cfr. nota n. 386/ris del 7.12.2006, allegata alla citata nota n. 68/ris
del 21.3.2008, contenente i calcoli effettuati sulla base delle dichiarazioni
degli stessi interessati e relative tabelle), ha accertato che i sunnominati dipendenti dell’agenzia - per
effetto dei comportamenti illeciti da loro tenuti per favorire, a danno dell’erario,
la “Dinamic Power Srl” e le altre ditte sopra richiamate - hanno percepito
illecitamente da tali soggetti una remunerazione, rispettivamente, il signor
Boscolo di euro 12.775,00, il signor Di Meo di euro 22.975,00 (per un totale di
35.750,00).
Ebbene,
anche tali somme vanno considerate quale danno arrecato all’amministrazione
finanziaria (sotto forma di minori entrate, di natura extra-tributaria),
trattandosi di somme percepite per incarichi non conferiti o autorizzati
dall’amministrazione di appartenenza, con la conseguenza che, in base all’art.
59, comma 6, del d.l.vo n. 165/2001, i relativi importi andavano versati, “a
cura del percettore” (in questo caso, trattandosi di soggetti eroganti privati)
all’agenzia (come ritiene l’amministrazione, cfr. nota n. 68/ris richiamata),
“per essere destinati ad incremento del fondo di produttività o fondi
equivalenti”. Senza sottacere la circostanza che tali incarichi, presentando
vistosi profili di incompatibilità per ’evidente conflitto di interesse (affidati dalle medesime ditte sottoposte a
vigilanza), non sarebbero mai stati autorizzati, apparendo illeciti in re ipsa
(cfr. il comma 5 del medesimo art. 53).
In
alternativa, la qualificazione
penalistica dei fatti, nell’ottica
della concussione (art. 317 c.p.) - reato per il quale i due dipendenti
sono stati condannati in via definitiva – fa sì che i compensi illecitamente
percepiti possono essere considerati quale c.d. danno da tangente, costituendo
la somma che in ogni caso gli imprenditori hanno ritenuto di “risparmiare” in
termini di minori imposte, accettando di corrispondere quanto richiesto dai due
dipendenti infedeli. In questa ottica, essendo inverosimile che l’attività di
impresa possa essere svolta senza profitto o addirittura in perdita, per un principio
economico connesso a tutti i comportamenti umani, l’ammontare del danno da
richiedere in risarcimento non può essere inferiore agli importi corrisposti
dagli imprenditori e percepiti dai sunnominati dipendenti dell’agenzia delle
dogane, sicuramente inferiori all’illecito vantaggio atteso, fermo restando il
potere del giudice di determinare il danno (certo ed attuale) ai sensi
dell’articolo 1226 c.c. (principio pacifico in giurisprudenza proprio in
materia di tangenti nel corso di verifiche fiscali:, tra le tante, Corte dei
conti, Sez. I Appello, n. 129 del 21.5.2007, Sez. I Appello, n. 39 del
3.2.2004Sezione giur. Liguria, sent. n. 20 del 10.1.2003, Sez. giur. Piemonte,
n. 1211 del 9.5.2000 e n. 1634 del 20.10.1999, Sez. giur. Emilia Romagna n. 1591
del 28.9.2000).
Oltre
al danno patrimoniale in senso stretto (diretto), pari ad euro 70.968,87 (euro
35.218,87 per minori entrate tributarie e 35.750,00 per compensi illeciti o
danno da tangente), i convenuti signori
Boscolo e Di Meo debbono, ad avviso della procura
regionale, ritenersi responsabili del
rilevante danno all’immagine causato all’agenzia delle dogane, direttamente
connesso al comportamento illecito descritto in fatto e comprovato in diritto,
in considerazione delle esigenze di credibilità e di affidamento da parte della
comunità in una funzione ed in un soggetto, quale quello doganale,
istituzionalmente preposto alla tutela di interessi finanziari pubblici di
rilevanza nazionale e comunitaria.
Il
danno all’immagine può essere quantificato equitativamente ex art. 1226 c.c.,
in base alla valorizzazione dei seguenti elementi e parametri: a) attività
funzionale dell’ente, organo o ufficio; b) posizione funzionale dell’autore
dell’illecito (grado di apicalità); c) reiterazione dei comportamenti e
necessità di interventi modificativi dell’organizzazione o
sostitutivi-riparatori dell’attività illecita; d) in ipotesi di tangenti,
l’entità della stessa; e) conseguenze economico-sociali dei comportamenti, ad
es. sul piano degli appalti pubblici e delle entrate fiscali; f) conseguenze
sociali fondate sulla negativa impressione suscitata nell’opinione pubblica
(favorita dal clamor fori e dagli organi di stampa).
Va
rilevato che la lesione di tali interessi-valori, tutelati a livello
costituzionale dall’art. 97 Cost., si realizza già nel momento in cui si
minaccia il normale funzionamento della p.a. e la sua imparzialità, bastando,
come per la perfezione del reato, così per la verificazione del fatto illecito
contabile, la mera costrizione o induzione a dare o a promettere. Nel caso di
specie è sufficiente l’accertamento di una condotta criminosa in palese
violazione dei doveri di fedeltà e di imparzialità che fanno carico a chi
presta servizio presso una pubblica amministrazione o, comunque si ingerisce nella
cosa pubblica (addirittura, come in questo caso, con compiti ispettivi), per
provocare l’offesa all’interesse tutelato dal 317 c.p. e, per l’effetto, il
nocumento all’amministrazione: ovvero, mutuando la terminologia dalla
giurisprudenza civile della Corte di Cassazione (fatta propria da Corte dei
conti, Sezione I, sent. n. 78/2003/A del 19.2.2003) - in relazione alla nota
distinzione tra danno-evento e danno-conseguenza - si può affermare che nelle
ipotesi concussive (e corruttive), il danno all’immagine e al prestigio della
pubblica amministrazione, in quanto interesse tutelato in via primaria e
diretta dal legislatore penale, appartiene al genus danno-evento, a significare
che coincide, con il fatto reato, rappresentandone
l’essenza, l’in sé.
Ciò,
del resto, appare del tutto coerente con le ricordate affermazioni più recenti
della giurisprudenza contabile (Sezione I^, sent. n. 78/2003/A del 19.2.2003 e
n. 340/A del 3 ottobre 2003) circa la necessità del superamento di una “soglia
minima” (di rilevanza della condotta) ai fini della risarcibilità del danno
all’immagine, soglia da individuarsi con
un’
indagine di fatto sul comportamento tenuto (con riferimento particolare
all’elemento soggettivo) e sulla potenzialità lesiva di detto comportamento,
che nel caso di specie appare
indubbiamente riprovevole (oltre che penalmente rilevante); ed anche circa la
superfluità (ma non è il caso di specie) dell’esistenza di un reato o della
coesistenza con un danno ad un bene materiale per la perseguibilità di comportamenti
causa di danno all’immagine.
Pertanto,
i convenuti, tenuto conto dei criteri sopra appena precisati e con riferimento
agli specifici fatti contestati nel presente giudizio, devono essere condannati
al pagamento in favore dell’agenzia delle dogane della somma complessiva di
Euro 100.000 a titolo di danno all'immagine, così quantificato ai sensi
dell’art. 1226 c.c..
Costituisce
affermazione costante in giurisprudenza, del resto, che “la prassi delle
tangenti nell’attività dell’amministrazione finanziaria ha come effetto sia una
maggiore propensione dei contribuenti a sfuggire all’imposizione mediante
pratiche di elusione ed evasione, sia una certa lesione dell’immagine degli
uffici coinvolti, di tal che gli agenti che se ne rendano percettori non possono
non rispondere dei danni in tal modo cagionati” (tra le tante, Corte dei conti,
Sez. Appello I, n. 131 del 8.5.2003, n. 56 del 12.2.2003, n. 336 del
2.10.2002), anche tenuto conto “dei costi connessi al ripristino dell’immagine
e del prestigio dell’amministrazione finanziaria nel suo complesso per impedire
possibili effetti emulativi da parte di altri dipendenti (Sez. Giur. Lombardia
n. 1015 del 12.7.2000), risultando leso un valore in sé rilevante offuscato
nella collettività (Sez. Giur. Lombardia n. 1861 del 4.11.2002.
Sotto
il profilo soggettivo, va sottolineato che il signor Boscolo rappresentava una
figura para-apicale nell’ambito dell’organizzazione amministrativa di che
trattasi (in quanto direttore tributario è dominus dell’attività di vigilanza),
mentre il signor Di Meo, pur appartenendo ad una qualifica inferiore (operatore
tributario), ha dimostrato una spiccata “propensione concussiva”, come si
ricava dal maggior volume di compensi da questi ricevuti dagli imprenditori
(euro 22.975,00 da Di Meo, a fronte dei 12.775,00 da Boscolo), trovandosi spesso, inoltre, in una posizione
almeno paritaria rispetto al Boscolo nella conduzione delle relative trattative
(ad esempio, è il signor Di Meo a tenere i contatti con il titolare della
Dinamic Power fino al giorno dell’arresto in flagranza di reato); entrambi,
inoltre, costituivano figure di riferimento per l’utenza professionale
(imprenditori) avendo frequenti interrelazioni con essa e, per tale motivo, tra
l’altro, come tutti i soggetti che svolgono funzioni di tipo ispettivo e di
vigilanza, finiscono per essere identificati con la stessa amministrazione
procedente.
Per
quanto riguarda l'elemento soggettivo, esso consiste nel dolo contrattuale (nel
caso di specie, penalisticamente rilevante) - con conseguente operatività del
vincolo di solidarietà tra i convenuti ex art. 1, comma 1 quinquies della legge
n. 20 del 1994 (testo coordinato) - reso palese dal grado di partecipazione
psichica rispetto alla violazione dei doveri di servizio, soprattutto in relazione
alla violazione del dovere di correttezza, fedeltà ed onestà che grava sui pubblici dipendenti, “al servizio
esclusivo della Nazione“ (art. 98, co. 1, della Costituzione) e dei doveri di
correttezza e di imparzialità nei rapporti con i cittadini (art. 97 Cost.);
nonché, in particolare, degli artt. 2,
comma 1, e 8, commi 1 e 2, e 11 del codice di comportamento dei dipendenti
pubblici emanato con DPCM 28 novembre 2000, il cui articolo 2, comma 1, afferma
il principio di necessaria conformazione della condotta del dipendente “al
dovere costituzionale di servire esclusivamente la Nazione con disciplina ed
onore e di rispettare i princìpi di buon andamento e imparzialità
dell'amministrazione”, impegnandosi comunque ad evitare “di svolgere attività
inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di
interessi” e “situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o
all'immagine della pubblica amministrazione” (art. 2, comma 2); in particolare,
l’art. 7 precisa che “il dipendente non accetta da soggetti diversi
dall'amministrazione retribuzioni o altre utilità per prestazioni alle quali è
tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d'ufficio” e “non accetta
incarichi di collaborazione con individui od organizzazioni che abbiano, o
abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico in decisioni o
attività inerenti all'ufficio”.
Si
tratta di “dolo di compartecipazione”, in quanto risulta evidente sia la
consapevolezza e volontarietà individuale della condotta (accettazione di somme
per compiere atti contrari al proprio ufficio) e della violazione delle norme
in materia, di legge, contrattuali, di
diligenza professionale, deontologiche, addirittura etiche; sia la consapevolezza
e volontarietà dell'accordo fraudolento.
La
procura regionale chiede,
pertanto, la condanna dei convenuti al
pagamento, in solido tra loro, della somma complessiva di euro 170.968,87 – di
cui euro 35.218,87 relativi ai mancati introiti di natura tributaria, euro
35.750,00 a titolo di compensi illecitamente percepiti o di c.d. danno da
tangente (euro 12.775,00 per il Boscolo e euro 22.975,00 per il Di Meo), oltre
ad euro 100.000 a titolo di danno
all’immagine ed al prestigio - quale risarcimento del danno complessivamente
arrecato all’amministrazione delle dogane (Agenzia delle Dogane), per le
motivazioni in fatto ed in diritto riportate.
Detto
importo è pari all’intero danno come sopra quantificato, non sussistendo, ad
avviso della procura regionale, elementi per la riduzione dell’addebito.
Viene
chiesta, la condanna alla rivalutazione monetaria, a decorrere dalla data in
cui si è verificato il danno, ed al pagamento degli interessi dalla data della
sentenza fino al soddisfo, oltre alle spese di giudizio.
Con
distinti atti, depositati il 4 novembre 2009, i convenuti si sono costituiti
con la rappresentanza e la difesa dell’avvocato Massimiliano Brugnoletti,
eleggendo domicilio presso lo stesso in Roma, via Antonio Bertoloni 26B.
Agli
atti di costituzione hanno fatto seguito memorie di udienza pubblica,
ritualmente depositate.
Le
ragioni esposte nei citati documenti sono di seguito illustrate congiuntamente, avendo le memorie sostanzialmente contenuto identico.
Viene
, in via preliminare, eccepita la
nullità e/o l’inammissibilità dell’atto di citazione per essere stato lo stesso
depositato presso la sezione giurisdizionale soltanto in data 20 febbraio 2009,
cioè oltre il termine perentorio di 120 giorni decorrenti dalla data del 15
ottobre 2008 fissata per la
presentazione delle controdeduzioni da parte degli intimati ; termine da ritenere perentorio a norma dell’art. 5 ,
comma 1 del decreto legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14
gennaio 1994, n. 19.
Né
varrebbe, ai fini del computo del predetto termine, la data di notifica del
successivo invito a dedurre, atteso che quest’ultimo non sarebbe altro che una
semplice reiterazione del primo atto, contenente gli stessi fatti del
precedente invito, con l’unica eccezione della quantificazione del danno
all’immagine, quantificazione che avrebbe potuto effettuarsi nel primo invito, avendo la procura a
disposizione tutti gli elementi.
Si
eccepisce poi la nullità della richiesta di risarcimento del danno
all’immagine, per violazione delle norme contenute nell’art. 17, comma 30 ter del
decreto legge n. 78/09 secondo cui l’azione per il risarcimento del danno
all’immagine è esercitatile nei soli casi e modi previsti dall’art. 7 della
legge 27 marzo 2001,n. 97; disposizione, quest’ultima che stabilisce che “ la
sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti
indicati nell’articolo 3 per i delitti contro la pubblica amministrazione
previsti nel capo I del titolo II del codice penale è comunicata al competente
procuratore regionale della corte dei conti affinché promuova entro trenta
giorni l’eventuale procedimento di responsabilità per danno nei confronti del
condannato “.
Alla
stregua di quanto sopra , la “sentenza irrevocabile di condanna “ deve essere
acquisita non d’ufficio, ma con la procedura prevista dalla citata norma, e
l’azione di responsabilità va esercitata, a pena di decadenza, entro 30 giorni dal momento in cui tale
sentenza è comunicata.
Orbene
nel giudizio in esame nessuna delle due citate condizioni di validità
dell’azione di responsabilità risulta rispettata.
Inoltre,
anche se la sentenza con l’applicazione
della pena a seguito del c.d. “ patteggiamento “ è equiparata ad una pronuncia
di condanna per gli effetti di cui all’art. 445, comma 1 bis, c.p.p., tale
sentenza non è tuttavia ontologicamente
qualificabile come tale .
Ne
consegue che la sentenza del giudice penale di cui si discute non si può considerare “ sentenza irrevocabile di
condanna “, presupposto questo
essenziale e pregiudiziale per pervenire a una condanna contabile per
danno all’immagine.
Circa
la domanda relativa al danno patrimoniale contestato nell’atto di citazione, la
memoria difensiva osserva che la procura regionale non ha esperito alcuna
attività istruttoria da quando ha avuto conoscenza della notizia. E’ stata
pertanto pretermessa , con conseguente illegittimità della pretesa avanzata
, qualsiasi ulteriore verifica da parte
della procura regionale, dovuta in base alla giurisprudenza della corte dei
conti
(
sentenza della I sezione centrale d’appello n. 254/2009 ).
Comunque,
stando alle risultanze agli atti, il danno erariale arrecato
all’amministrazione sarebbe di € 6.350,00 pari alle tangenti effettivamente
accertate.
Nella
denegata ipotesi, poi, che non si volesse dedurre questa conclusione, dalla
somma indicata dalla procura regionale ( €35.750,00) andrebbero detratti importi vari per cui il danno da tangenti
non potrebbe in ogni caso essere superiore a € 33.600.00.
La
memoria difensiva osserva poi che ai convenuti non può essere addebitato
l’asserito mancato introito tributario pari a € 35.218, 87 , atteso che
responsabile di tale danno causato dalla Dinamic Power è stato il competente
ufficio tecnico di finanza il quale, una volta ricevuta la dichiarazione da
parte della ditta in parola, non ha
effettuato i necessari controlli previsti dalla legge in materia, al fine di accertare se quanto dichiarato e, successivamente,
versato dalla stessa a titolo di imposta, fosse realmente quanto dovuto.
La
memoria conclude ribadendo che sia dichiarato nullo o inammissibile l’atto di
citazione; nel merito che sia, in via principale, dichiarata infondata la
domanda di condanna dei convenuti; in via subordinata, la riduzione
dell’importo ex art. 52, comma 2, del r.d. n.1214 del 1934.
Per
quanto riguarda i fatti di causa va, infine, ricordato che con decreto in data 7 ottobre 2009, il
presidente della sezione, a seguito di istanza della procura regionale
presentata l’8 settembre 2009 in corso di causa, ha autorizzato sequestro
conservativo dei beni dei convenuti fino alla concorrenza della somma di €
170.968,87 chiesta nell’atto di citazione come risarcimento dell’asserito danno
erariale.
Con
ordinanza n. 722/2009, questa sezione ha accolto parzialmente le eccezioni della difesa avverso il citato
sequestro, revocando su alcuni beni il sequestro disposto nei confronti dei
convenuti.
Nel
corso della discussione in pubblica udienza del 25 gennaio 2010, dopo la
relazione del cons. Silvio Benvenuto, il p.m., nella persona del vice
procuratore generale , dottor Mas.similiano Minerva, conferma la richiesta di
condanna dei convenuti, osservando, in particolare, che gli stessi, preposti
all’accertamento del rispetto delle norme doganali, si erano, invece, resi
responsabili di gravi atti concussivi , largamente e inconfutabilmente provati
nel giudizio penale.
Respinge
poi l’eccezione di inammissibilità
dell’atto di citazione per intempestività
in quanto i due inviti a dedurre risultano essere in fatto e in diritto
diversi, e il secondo invito si era reso necessario per fatti nuovi emersi sotto
il profilo del danno all’immagine.
Per
quanto, poi , concerne l’eccezione di nullità degli atti istruttori in
relazione alle norme introdotte dall’art. 17, comma 30 ter del decreto legge n.
78/09 ( poi modificato dall’art. 1, comma 3, del d.l. n. 103 del 2009, poi
legge n. 141 del 2009), pone in rilievo che l’atto di citazione ha esaurito il
suo scopo, per cui tale eccezione non ha fondamento.
Infine
per quanto concerne la sentenza c.d. di patteggiamento essa è equiparata a una
sentenza di condanna , anche ai fini dell’azione di responsabilità per danno
all’immagine, così come ora configurata dalla recente normativa, sopra
ricordata .
Per
il resto si riporta all’atto di citazione.
L’avvocato
Angelo Annibbali si riporta per le eccezioni preliminari alla memoria
depositata.
Nel
merito osserva , a proposito del danno materiale da tangente, che la procura
regionale non ha effettuato un’indagine propria, ma si è limitata a recepire
l’ipotesi di danno quantificata dall’agenzia delle dogane.
In
ogni caso gli importi indicati dall’amministrazione sono errati e presuntivi
talché non possono essere assunti ai fini della domanda avanzata nell’atto di
citazione.
Per
quanto, poi, concerne il danno all’immagine osserva che, a fronte di un danno
patrimoniale che non supera i 6.000 euro, la richiesta di condanna da parte
della procura regionale di 100.000 euro
risulta del tutto sproporzionata.
Si
riporta pertanto alle memorie scritte, chiedendo che vengano respinte le
domande avanzate dalla procura regionale, e, in via subordinata, che si
applichi ampiamente, da parte del collegio, il potere riduttivo.
DIRITTO
Va
preliminarmente esaminata l’eccezione sollevata dalla difesa circa
l’inammissibilità dell’atto di citazione per essere stato lo stesso depositato
presso la sezione giurisdizionale soltanto in data 20 febbraio 2009, cioè oltre
il termine perentorio di 120 giorni decorrenti dalla data del 15 ottobre
2008 fissata per la presentazione delle
controdeduzioni da parte degli intimati ; termine da ritenere perentorio a norma dell’art. 5 , comma 1 del decreto
legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19.
Né
varrebbe, ai fini del computo del predetto termine, la data di notifica del
successivo invito a dedurre, atteso che quest’ultimo non sarebbe altro che una
semplice reiterazione del primo atto, contenente gli stessi fatti del
precedente invito, con l’unica eccezione della quantificazione del danno
all’immagine, quantificazione che avrebbe ben potuto effettuarsi nel primo
invito, avendo la procura a disposizione tutti gli elementi.
Relativamente a questa sollevata eccezione va,
innanzitutto, stabilito che, come da giurisprudenza di questa corte, il termine
di cui sopra si è detto deve ritenersi di carattere perentorio.
Questo
collegio condivide anche la giurisprudenza di questa corte ( in particolare ,
sezione III d’appello, sentenza n. 105 del 4 ottobre 2005 ) secondo cui nel
caso in cui ad un primo invito a dedurre facciano seguito uno o più altri
inviti a dedurre, meramente ripetitivi, con riferimento agli stessi fatti, il
termine per la presentazione dell’atto di citazione resta quello decorrente
dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle deduzioni
conseguenti alla notifica del primo invito a dedurre.
Peraltro,
come chiarito dalla citata sentenza n. 105 del 2006 della terza sezione
d’appello, deve trattarsi, ai fini della pronuncia di nullità per mancato
rispetto del termine di 120 giorni , che la causa petendi e il petitum dei due
inviti a dedurre, succedutisi nel tempo, siano gli stessi.
Secondo,
poi, quanto osserva la seconda sezione d’appello ( sentenza n. 211 del 2006 ),
si deve tenere presente che il
successivo invito a dedurre può individuare
ulteriori ipotesi di danno, o, come pure è stato affermato ( sentenza n.
26 del 2004 della sezione giurisdizionale Regione Molise ), tale secondo invito a dedurre può derivare dalla
circostanza che “ siano emersi ulteriori profili di responsabilità
amministrativa “.
Orbene
ai fini di decidere la questione
sollevata con l’eccezione di nullità avanzata dalla difesa risulta determinante
analizzare i due inviti a dedurre formulati dalla procura regionale nei
confronti dei convenuti nel presente giudizio.
Con
il primo invito a dedurre vengono contestati fatti che comportano una responsabilità
per danni diretti o indiretti causati all’amministrazione dell’agenzia delle
dogane.
Il
secondo invito a dedurre, come già si è ricordato ampiamente in narrativa, oltre a contestare nuovamente il danno patrimoniale in senso
stretto,individua ed espressamente riqualifica “ in questa sede “ un danno
all’immagine , con le caratteristiche e i presupposti affermati in materia
dalla consolidata giurisprudenza della
corte di cassazione e della corte dei conti.
Per
tale danno, così come individuato e , qualificato quanto alla sua natura
giuridica, nel secondo invito a dedurre
si contesta ai due intimati un
rilevante danno all’immagine, pari nel complesso ad euro 100.000, ritenendo la
procura regionale il loro comportamento gravemente lesivo del prestigio e della
credibilità di una funzione e di un soggetto, quale quello doganale,
istituzionalmente preposto alla tutela di interessi finanziari pubblici di
rilevanza nazionale e comunitaria, connessi alla riscossione e al contenzioso
dei diritti doganali e della fiscalità interna negli scambi internazionali,
delle accise sulla produzione e sui consumi, secondo criteri di massima lealtà,
imparzialità ed onestà.
Ora
da quanto sopra risulta palese a questo collegio che si tratta di due inviti ,
per le ragioni che saranno di seguito esposte, sostanzialmente differenti.
L’affermazione
contenuta nella memoria difensiva che
l’unica differenza fra i due inviti, riferiti agli stessi fatti, sarebbe
la quantificazione del danno all’immagine, quantificazione che avrebbe potuto
effettuarsi nel primo invito, avendo la procura a disposizione tutti gli
elementi, non risponde al contenuto effettivo dei due inviti a dedurre.
In
particolare va osservato che non si trattava della mera quantificazione del
danno all’immagine , giacché la quantificazione di un danno presuppone che esso
sia affermato e rubricato, elementi questi
assenti nel primo invito a dedurre.
Vi
è pertanto una sostanziale differenza nella causa petendi ( come pure nel
petitum ) fra i due inviti a dedurre.
Quanto
sopra vale pertanto ad affermare che il secondo invito a dedurre non è una mera
ripetizione del primo.
Ma
anche per quanto riguarda l’asserita identità dei fatti oggetto dei due inviti
a dedurre, giova osservare che i
“fatti”, ai fini di cui si discute, non possono essere intesi nella loro
materialità ( nel caso specifico, anzi, come presupposto materiale ), ma nel
modo in cui gli stessi acquistano
rilevanza e significato sotto il profilo strettamente giuridico.
E
nel presente giudizio è determinante, al fine di escludere che il secondo
invito non sia altro che una mera ripetizione del primo invito a dedurre, la
circostanza che mentre nel primo invito
il fatto è visto e contestato come meramente produttivo di danno diretto
o indiretto all’amministrazione, nel secondo invito esso assume rilevanza e natura sotto il profilo dell’asserito
danno all’immagine.
L’
indipendenza, ai fini processuali, dei due inviti a dedurre esclude, come
conseguenza, che gli stessi possano reciprocamente condizionarsi.
Nel
senso , cioè, che il secondo invito a dedurre non può sanare, come sarà di
seguito esposto, la nullità dell’atto di citazione per il mancato rispetto del
termine perentorio di 120 previsto dall’art. 5 , comma 1 del decreto legge 15
novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19,
relativamente alla domanda connessa al primo invito a dedurre.
Per converso le conseguenze giuridiche del primo
invito a dedurre non possono travolgere anche il secondo invito a dedurre,
coinvolgendo quest’ultimo, in relazione alla sua causa petendi e al petitum
specifici, nella stessa nullità dell’atto di citazione per mancato rispetto del
termine di cui si è detto.
Ritornando
al primo invito a dedurre va stabilito che la domanda contenuta nell’atto di
citazione ( danno diritto e indiretto ) non è ammissibile dal momento che tale
atto è stato depositato presso la sezione giurisdizionale per la conseguente
notifica dopo il termine perentorio di 120 giorni di cui si è detto, fissato a
pena di nullità.
Tale
nullità non può, in alcun modo, ritenersi sanata dal fatto che nel primo invito
a dedurre la procura regionale si
riservava di valutare e contestare anche il danno all’immagine.
Atteso,
pertanto, che per le ragioni sopra esposte , questo collegio può prendere in
considerazione l’atto di citazione soltanto per la domanda concernente il danno
all’immagine, oggetto del secondo invito a dedurre, vanno esaminate le questioni concernenti la legittimità e la
fondatezza di tale domanda, specialmente alla luce delle norme recentemente
introdotte al riguardo ( decreto legge n. 103 del 2009, avente ad oggetto:
“
Disposizioni correttive del decreto – legge anticrisi n. 78 del 2009 “,
convertito poi nella legge n. 141 del 2009).
Prima
di soffermarsi sugli aspetti più specifici dell’accennata problematica come
essa si atteggia nel caso specifico del presente giudizio, giova ricordare che
questa sezione ha avuto già occasione di pronunciarsi sull’interpretazione
della norma per ultimo citata con l’ordinanza n. 462 del 2009 alla quale si
rinvia per una più completa e esaustiva
motivazione di quanto di seguito viene osservato.
In
particolare nella citata ordinanza sono
illustrate le ragioni per cui
il riferimento generico - che,
attraverso il richiamo all’art. 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97 ,
la norma contenuta nell’art 1, comma 3
del decreto legge 3 agosto 2009, n. 103
del 2009 ( convertito poi dalla legge n. 141 del 2009 ), di modifica dei
primi tre periodi del comma 30 ter del decreto legge n. 78 del 2009, opera ai “
casi e ai “modi “ per l’esercizio
dell’azione penale per danno all’immagine -
non può interpretarsi nel senso che l’esercizio dell’azione di
responsabilità contabile per danno
all’immagine sia esercitatile soltanto nell’ipotesi di comunicazione della
sentenza irrevocabile di condanna per i reati di cui al capo I del titolo II
del libro secondo del codice penale , ma che,
per aver fatto espressamente salvo
lo stesso articolo 7 della legge 97 del 2001, quanto disposto dall’art
129 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, l’azione
contabile è esercitatile per qualsiasi tipo di reato di cui la procura
regionale venga a conoscenza anche a
seguito del mero rinvio a giudizio degli imputati da parte del giudice penale.
Come
chiarito nella citata ordinanza n. 462 del 2009 di questa sezione, la norma contenuta nell’art 1, comma 3 del
decreto legge 3 agosto 2009, n. 103 (
convertito poi dalla legge n. 141 del
2009 ), di modifica dei primi
tre periodi del comma 30 ter del decreto legge n. 78 del 2009, va interpretata,
in relazione anche a quella che risulta essere stata la volontà del
legislatore, nel senso che è possibile
pervenire, da parte della corte dei
conti, a una condanna per “ danno all’immagine” soltanto a seguito di una
sentenza penale definitiva, a differenza di quanto era possibile in precedenza
quando non era messa in discussione la possibilità di pervenire a una condanna
nel senso indicato anche per comportamenti illeciti non oggetto di giudizio
penale.
Nel
contesto del significato da attribuire
alla norma di cui si discute diventa non essenziale la modalità attraverso la
quale la procura regionale acquisisce notizia del giudizio penale, atteso che,
eventualmente, la mancata attivazione,
ai fini della dovuta comunicazione alla corte dei conti , in maniera
diretta e in quella forma specifica, da
parte del giudice penale , non può ritenersi causa di nullità dell’azione di
responsabilità amministrativa , considerata anche la circostanza che le
disposizioni di cui all’art. 7 del legge n. 97 del 2001, essenzialmente, non sono norme che attengono alla legittimità dell’esercizio dell’azione da parte della
procura regionale, ma sono soltanto norme, del tutto analoghe nei due casi
previsti, di raccordo fra il giudice penale
e il giudice contabile, raccordo che ha ad oggetto l’informativa che il primo
giudice deve al secondo .
Del
resto, come risulta dagli atti, la sentenza ( depositata il 7 aprile
2006
) con cui il tribunale di Roma, sezione penale, aveva applicato, a norma degli
artt. 444- 447 c.p.p., nei confronti
dei convenuti anche nel presente giudizio ,la pena della reclusione a due anni,
era pervenuta alla procura regionale della corte dei conti da parte della
cancelleria dello stesso tribunale, a seguito di richiesta in questo senso
avanzata dalla procura regionale in data 11 luglio 2008.
Chiarito
quanto sopra,vanno esaminate le altre questioni da cui dipende la presente
decisione.
Innanzitutto
la questione, sollevata dalla difesa nelle memorie di costituzione depositata
il 5.1.2010 , secondo cui la citata sentenza del giudice penale non si
potrebbe considerare “ sentenza
irrevocabile di condanna “, presupposto questo, come già si è detto, essenziale
e pregiudiziale per pervenire a una condanna contabile per danno all’immagine.
Orbene
nella citata memoria difensiva ( cfr. pag. 6 ) non si mette in dubbio che la
sentenza del c.d. “ patteggiamento “ è equiparata ad una pronuncia di condanna
per gli effetti di cui all’art. 445, comma 1 bis, c.p.p. .
Si
afferma tuttavia che, anche se
equiparabile a un sentenza di condanna, quella del c.d. patteggiamento “
non è tuttavia ontologicamente qualificabile come tale “.
Orbene
nel caso in esame non può essere assunto, ai fini dell’interpretazione della
norma giuridica, un riferimento a un concetto mutuato, impropriamente, dalla
filosofia.
Tutto
al più si potrebbe fare riferimento alla semantica, ma anche in questo senso
non è dubbio, a giudizio del collegio, che per la citata norma del codice di
procedura penale, la sentenza di patteggiamento della pena deve essere
considerata, anche ai fini del giudizio contabile, una sentenza di condanna.
Il
riferimento che la memoria difensiva fa , al riguardo,a numerose sentenze di
questa corte non tocca la questione della natura della sentenza di
patteggiamento della pena, ma la diversa questione della valutazione
discrezionale , che spetta a questa corte in via autonoma, dei fatti e delle
prove acquisiti nel giudizio penale.
Circa
l’eccezione avanzata dalla difesa,secondo cui la procura sarebbe decaduta
dall’azione di responsabilità per il mancato
rispetto del termine di trenta giorni previsto dall’art. 7 della legge
n. 97 del 2001, si è già chiarito che tale termine è previsto soltanto per l’ipotesi
disciplinata dalla prima parte di tale articolo, ma non anche per i casi di
conoscenza dell’azione penale a norma dell’art. 129 delle disposizioni di
attuazione al codice di procedura penale.
Peraltro,
in ogni caso , il termine di trenta giorni di cui si discute, è ritenuto
ordinatorio dalla giurisprudenza di questa corte ( cfr. : prima sezione
centrale d’appello sentenza n. 132 del 2006 e terza sezione centrale d’appello
n. 303 del 2008 ).
Quanto
poi alle affermazioni contenute nella memoria difensiva con cui si contesta che
la procura non avrebbe effettuato nessuna indagine circa i costi che
l’amministrazione dovrà sostenere per il “ ripristino dell’immagine “ e che la
diffusione della notizia del danno all’immagine subito dall’amministrazione (
c.d. clamor fori ) sarebbe totalmente riconducibile ad attività divulgativa
della stessa agenzia delle entrate, giova preliminarmente osservare che ,
secondo costante e condivisa giurisprudenza di questa corte ( ex multis,
sentenza prima sezione centrale d’appello
n.336 del 2009 ), il danno all’immagine è un danno evento e non un danno
conseguenza per cui non è necessario che si sia verificata una diminutio
patrimoni ,ma è sufficiente la
sussistenza di un fatto intrinsecamente dannoso in quanto configgente con
interessi primari protetti in modo immediato dall’ordinamento.
Il
danno all’immagine, come danno-evento ( ex art. 2043 del codice civile, non
sottoposto ai limiti di cui all’art. 2059 dello stesso codice ) riceve protezione automatica
dall’ordinamento, a prescindere dalle spese sostenute dall’ente danneggiato.
La
lesione dell’immagine dell’amministrazione,infatti, soprattutto con riferimento
al suo prestigio, alla corretta e buona gestione , alla credibilità e al
rispetto da parte della collettività, incrina il rapporto di fiducia dei
cittadini verso l’amministrazione e non è neppure sempre suscettibile di
completa e perfetta riparazione, quale possa essere la risorsa economica che
l’amministrazione decida di destinare a tale finalità.
Pertanto
la lesione del prestigio dell’amministrazione, ove dimostrato l’an, è da
considerare già danno perfetto.
Ne
consegue che una volta accertato tale
danno, non è necessario che questo sia
quantificabile nel senso indicato dalla difesa, ben potendo questo collegio (
come farà in seguito ) pervenire a quantificare e quindi a tradurre in valore
economico tale danno, attraverso il giudizio equitativo di liquidazione norma dell’art. 1226 del codice civile.
Mentre
per quanto concerne il clamor fori risultano depositati agli atti numerosi
articoli di giornali che attestano la notevole risonanza che aveva avuto il reato di concussione commesso dai
convenuti , con tutte le conseguenze dannose per l’amministrazione in relazione
alla lesione dei valori sopra
richiamati.
Quanto,
poi, alla prova dei fatti materiali da
cui deriva il danno all’immagine, va ricordato , anche qui per costante e
condivisa giurisprudenza di questa corte, che pur non rivestendo le sentenze
c.d. di patteggiamento, efficacia diretta nel procedimento civile o
amministrativo, le risultanze probatorie del procedimento penale sono oggetto
di autonoma valutazione da parte del giudice della responsabilità
amministrativa ( cfr, ex multis , seconda sezione centrale d’appello n. 240 del
2009, terza sezione centrale d’appello n. 274 del 2001, prima sezione centrale
d’appello n. 366 del 2003 ).
Orbene, nel caso in esame risultano dagli atti del
processo penale prove inconfutabili e schiaccianti della responsabilità dei
convenuti per i loro comportamenti antigiuridici, come largamente esposto nell’atto di citazione.
Basta,
al riguardo, tenere presente che la dazione illecita di somme non dovute ai
convenuti era risultata da una videoregistrazione del fatto, cui era seguito
subito dopo l’arresto degli stessi convenuti.
Inoltre
dei comportamenti attraverso i quali si era concretizzato il reato di
concussione gli imputati nel processo penale , ora convenuti nel presente
giudizio, avevano reso ampia
confessione ( valgono al riguardo i fatti e i documenti puntualmente esposti
nell’atto di citazione ).
In
sostanza non è dubbio che i convenuti avevano messo in atto comportamenti
gravemente lesivi dell’immagine dell’amministrazione, la cui larga eco risulta
documentata dai ritagli di giornale allegati al fascicolo dalla procura
regionale, con tutte le conseguenze dannose per l’immagine
dell’amministrazione.
Per
quanto riguarda la quantificazione del danno all’immagine, da determinare in
via equitativa a norma dell’art. 1226 del codice civile, questo collegio
ritiene che essa possa essere stabilita nella somma di
€
40.000,00, comprensivi della rivalutazione monetaria, da porre a carico, in
modo solidale, dei due convenuti.
P.Q.M.
LA CORTE DEI CONTI
Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio
DICHIARA
INAMMISSIBILE
La
domanda relativa al risarcimento del danno patrimoniale di cui all’invito a
dedurre emesso dalla procura regionale il 30 maggio 2008
CONDANNA
per
danno all’immagine, i signori Giorgio Boscolo , nato a Roma il 27.6.1945, e ivi residente in
Via Camillo Sabatini, 150 e Domenico Di Meo nato a Roma il 5.9.1959,
e ivi residente in Via Savigno, 19, al
pagamento , in solido, della somma
di € 40.000,00 ( quarantamila) a
favore dell’Agenzia delle dogane
La
somma sopra indicata è comprensiva della rivalutazione monetaria, tuttavia
sulla stessa sono dovuti gli interessi
legali dalla data di deposito della
presente pronuncia all’effettivo soddisfo.
Le
spese seguono la soccombenza e, pertanto, i signori Giorgio Boscolo e Domenico
Di Meo sono altresì condannati al
pagamento delle spese di giustizia a favore dell’erario statale, nella misura
che, sino alla pubblicazione della sentenza, si liquidano complessivamente in
euro 3.033,73( tremilatrentatre/73).
Per
gli effetti di legge, la somma sino alla concorrenza della quale è stato
disposto il sequestro conservativo di beni dei convenuti è fissata in €
40.000.00 , pari all’importo al quale gli stessi convenuti vengono condannati
con la presente sentenza.
Così
deciso in Roma nella Camera di consiglio del 25 gennaio 2010.
Il Relatore Estensore Il
Presidente
F.to
Silvio Benvenuto
F.to Salvatore Nottola
Depositata
in segreteria il 23/02/2010
P. IL DIRIGENTE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GIUDIZI DI RESPONSABILITA’
F.to Dott. Francesco MAFFEI